Italian court dismisses appeal due to procedural defect regarding inconsistent appellant identification in the lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal because the lower judgment inconsistently identified the tax agency as both appellant and respondent without clarifying the procedural relationship. The appellant argued for a review of the tax assessment, while the court noted the lack of formal notification between distinct appeals. Consequently, the court suspended the proceedings to obtain the complete appeal file from the regional tax commission to resolve the procedural ambiguity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a lower judgment fails to clearly distinguish between separate appeals or fails to notify the respondent to a second appeal, the Court of Cassation must suspend the proceedings to acquire the complete file and clarify the procedural posture.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7987-2020 proposto da: SAGGESE COSTRUZIONI SNC DI SAGGESE VINCENZO CO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CONCE1 1 A ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO LANCUBA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001) - intimata - avverso la sentenza n. 6162/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:
1. La Saggese Costruzioni s.n.c. di Saggese Vincenzo & CO. propone ricorso per cassazione, affidato a due compositi motivi, avverso la sentenza n. 6162/15/2019, depositata il 15 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha dichiarato d'ufficio l'improponibilità del ricorso di primo grado proposto dalla medesima contribuente avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa all'Iva 2013, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituite. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza impugnata viene indicata, nel medesimo contesto, come appellante una prima volta l' "Ag. Entrate di Ric. 2020 n. 07987 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- Napoli" ed una seconda volta l' "Ag. Riscossione", senza riferimenti alla riunione tra diversi appelli o alla proposizione di appello incidentale.
Pertanto, anche in considerazione della natura effettivamente processuale di una parte delle censure della ricorrente, e delle possibili ricadute del predetto dato, si reputa necessario acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio presso la CTR. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello n.r.g. 399/2019 presso la Commissione tributaria regionale della Campania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 ed in quella riconvocata del 7 luglio 2021 Il Presidente Dott. Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 70 AGO 2021 IL CArs:CELI...ERE - I