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Ordinanza Interlocutoria — n. 23272/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax case on interport land classification to lower tribunal due to conflicting administrative instructions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23272/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the tax dispute regarding the cadastral classification of interport facilities to the Regional Tax Commission. The Agency of Revenue argued for a commercial classification based on specific circular instructions, while the lower tribunal had previously accepted a public service classification based on functional destination. The court found a direct contradiction between the lower tribunal's reasoning and the explicit administrative guidelines, leading to the decision to return the case for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 40 D.L. 262/2006; Art. 1 comma 1 L. 240/1990: When administrative circulars explicitly classify interport facilities as commercial real estate, lower tribunals cannot override this by citing public service functions without resolving the statutory conflict.

Parole chiave

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cadastral classification interport facilities tax appeal administrative circulars public service transport remand to tribunal fiscal assessment classificazione doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 40 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286
Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L.
Art. 1 comma 1 della Legge 4 agosto 1990 n. 240
Difatti, secondo l'art. 1, comma 1, della Legge 4 agosto 1990 n.
Art. 2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109
Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L.
D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157
109, 2, comma 1, del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, quale novellato dall'art.
D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 65
2, comma 1, del D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 65, e 3, comma 1, lett.
D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50
d, del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 (possesso della personalità giuridica e dominanza pubblica, riscontrabile in relazione alla presenza di diversi indici), rientrano tra gli "organismi di diritto pubblico" (Cass., Sez.
Art. 375 cod. proc. civ.
Pertanto, valutando l'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ., anche alla stregua della novità e della complessità della questione controversa, il collegio ritiene di rimettere la causa alla decisione della Sezione Tributaria.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 375 cod. proc. civ
Pertanto, valutando l'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ., anche alla stregua della novità e della complessità della questione controversa, il collegio ritiene di rimettere la causa alla decisione della Sezione Tributaria.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 12 maggio 2005, n. 9940
Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2008, n. 24722
9940; Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2008, n. 24722; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 26 marzo 2012, n. 4782
24722; Cass., Sez. 1^, 26 marzo 2012, n. 4782; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-1, 13 febbraio 2014, n. 3368
4782; Cass., Sez. 6^-1, 13 febbraio 2014, n. 3368).
Cons. Stato, Sez. 5^, 22 agosto 2003, n. 4748
14 marzo 2001 (portante "Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica") quali enti gestori del servizio di trasporto pubblico (così: Cons. Stato, Sez. 5^, 22 agosto 2003, n. 4748).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA e-Oln "L-12 sul ricorso iscritto al n. 1532/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "Società Interporto di Torino S.p.A.", con sede in Orbassano (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Massimo Campailla e dall'Avv. Paolo Bonetti, con studio in Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio "Zunarelli e Associati" in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Piemonte il 31 maggio 2019 n. 702/02/2019, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Piemonte il 31 maggio 2019 n. 702/02/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" in relazione ad immobili (piazzali e binari) compresi nel complesso intermodale tra i Comuni di Torino, Rivoli (TO), Orbassano (TO) e Rivalta di Torino (TO), ha accolto l'appello proposto dalla "Società Interporto di Torino S.p.A." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il 3 ottobre 2017 n. 30/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che destinazione alla movimentazione di merci giustificasse la classificazione degli immobili in categoria "E/1". La "Società Interporto di Torino S.p.A."si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 e del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che gli immobili fossero classificabili in categoria "E/1" per la carenza di autonomia reddituale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto gli immobili fossero classificabili in categoria "E/1", nonostante la destinazione ad uso commerciale.

3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che della natura commerciale degli immobili soggetti a classamento catastale. RITENUTO CHE:

1. L'esame congiunto dei motivi di ricorso induce alle seguenti riflessioni.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali "E/1", "E/2", "E/3", "E/4", "E/5", "E/6" ed "E/9" non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le altre:

Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230).

3. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che i binari ed il piazzale per la movimentazione di merci all'interno di un interporto ferroviario dovessero classificarsi in categoria "E/1", essendo sprovvisti di autonomia funzionale e reddituale. A suo dire, tanto sarebbe implicitamente riconosciuto dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2007 n. 4, di cui si riporta il passo più significativo, sia pure con specifico riguardo alla fattispecie delle "stazioni per servizi di trasporto": «(..) con specifico riferimento alle "stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei" (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricom prendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività.

Ricadono senz'altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all'interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d'ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione».

Dunque, secondo la stessa amministrazione finanziaria, «le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci», costituirebbero, per loro intrinseca natura, beni strettamente strumentali all'esercizio della destinazione funzionale al servizio pubblico di trasporto terrestre, giustificandone il classamento in categoria "E/1".

4. Dunque, occorre verificare se tale ricostruzione sia compatibile con la peculiare natura degli interporti. Difatti, secondo l'art. 1, comma 1, della Legge 4 agosto 1990 n. 240 (portante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto di merci e in favore dell'intermodalità"), «(...) per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione».

Non a caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituendo nel loro insieme una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti, gli interporti soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, per cui gli enti chiamati a gestire questo servizio pubblico, in presenza degli altri requisiti previsti, nell'ordine, dagli artt. 2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, 2, comma 1, del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, quale novellato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 65, e 3, comma 1, lett. d, del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 (possesso della personalità giuridica e dominanza pubblica, riscontrabile in relazione alla presenza di diversi indici), rientrano tra gli "organismi di diritto pubblico" (Cass., Sez.

Un., 12 maggio 2005, n. 9940; Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2008, n. 24722; Cass., Sez. 1^, 26 marzo 2012, n. 4782; Cass., Sez. 6^-1, 13 febbraio 2014, n. 3368). Per cui, gli interporti sono stati coerentemente inseriti nel "Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti" dal D.P.R. 14 marzo 2001 (portante "Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica") quali enti gestori del servizio di trasporto pubblico (così: Cons. Stato, Sez. 5^, 22 agosto 2003, n. 4748).

5. Tuttavia, tale interpretazione sembra porsi in netto contrasto con le istruzioni operative annesse alla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate I'l febbraio 2016 n. 2, le quali hanno espressamente inserito "Interporti e terminal portuali" tra le destinazioni d'uso della categoria "D/8" ("Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"), senza apparentemente distinguere - come nel similare caso delle "stazioni per servizi di trasporto" - la classificazione catastale delle aree e degli impianti (come i binari ed i piazzali) strettamente ed intrinsecamente strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario, che siano allocati all'interno del complesso interportuale.6. Pertanto, valutando l'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ., anche alla stregua della novità e della complessità della questione controversa, il collegio ritiene di rimettere la causa alla decisione della Sezione Tributaria.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso a Roma nell'adunanz