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Ordinanza Interlocutoria — n. 23271/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23271/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23271/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37556-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GU() LI XIN; - intimato - avverso la sentenza n. 1475/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 09/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Guo Li Xin, titolare di impresa individuale esercente attività di ristoratore, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona avverso l' avviso accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di indagini della Guardia di finanza, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irpef Iva ed Irap nonché le relative sanzioni con riferimento all'anno 2001.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 23271/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto del perfezionamento del condono <<tombale », la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava e la Corte di Cassazione, con sentenza nr 23101/2011 annullava l'impugnata sentenza ritenendo inapplicabile la disposizione della L. n. 289 del 2002, art.

Parole chiave

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amministrazione fiscale contenzioso tributario validità della tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37556-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GU() LI XIN; - intimato - avverso la sentenza n. 1475/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 09/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Guo Li Xin, titolare di impresa individuale esercente attività di ristoratore, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona avverso l' avviso accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di indagini della Guardia di finanza, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irpef Iva ed Irap nonché le relative sanzioni con riferimento all'anno 2001.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto del perfezionamento del condono <<tombale », la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava e la Corte di Cassazione, con sentenza nr 23101/2011 annullava l'impugnata sentenza ritenendo inapplicabile la disposizione della L. n. 289 del 2002, art.

9. La controversia approdava nuovamente in Cassazione in quanto l'Agenzia delle Entrate contestava la decisione del giudice di rinvio di rimessione degli atti gli atti alla CTP di Savona e questa Corte annullava con rinvio la sentenza della CTR; riassunta nuovamente la causa la CTR della Liguria accoglieva parzialmente l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che dal maggior reddito accertato avrebbe dovuto essere dedotta, oltre alle somme versate a titolo di condono, la percentuale dei costi necessari per la produzione del maggior reddito da determinarsi in via presuntiva con conseguente diminuzione delle sanzioni.

Ric. 2019 n. 37556 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi unico motivo. Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 comma 1 nr 2) del dPR nr 600/73 e dell'art. 2697 in relazione all'art 360 comma 1° nr. 3 cpc; si sostiene che l'impugnata sentenza ha erroneamente affermato il principio secondo il quale il maggior reddito accertato attraverso le indagini bancarie debba necessariamente essere depurato delle spese da determinarsi forfettariamente pur in assenza di una specifica prova da parte del contribuente. 2 Va preliminarmente rilevato che il ricorso per Cassazione risulta notificato, a mezzo pec, presso l'indirizzo di posta elettronica di uno dei due difensori, l'avv.

Giovanni Maglione. 2.1 Deve, quindi, disporsi il rinnovo della notifica del ricorso a Guo Li Xin anche presso il domicilio dell'altro difensore l'avv. Mario Miscali. PQM La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo concedendo alla ricorrente termine di gg 90 dalla comunicazione del presente Ric. 2019 n. 37556 sez. MT - ud. 28-04-2021 -3- provvedimento per il rinnovo della notifica del ricorso Guo Lin Xin presso lo Studio dell'avv. Mario Miscali Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2021. il Presidente Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCELERIA