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Ordinanza Interlocutoria — n. 23270/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal for inadmissibility regarding mixed procedural and substantive issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23270/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal because the first ground raised issues beyond the mere constitution of the tax agency's representative, touching on the legality of staff transfers. The second ground concerned the prescription of underlying payment orders, which is a substantive matter. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict admissibility requirements for a cassation ruling on procedural grounds alone.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 1, nn. 1 e 5 c.p.c.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised concern matters not exclusively related to the procedural legality of the lower court's decision, such as the substantive validity of underlying acts or the transfer of personnel.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mixed procedural substantive issues tax agency representation prescription of payment orders staff transfer legality computo dei contributi diritti del contribuente inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, nn. 1 e 5 c.p.c.
Pertanto, ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 375, primo comma, nn.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 360 c.p
Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuente ricorrente deduce la «violazione art. 360 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37236-2019 proposto da: SEGHIERI EMMA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO MOCCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 106363391001j, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - contrOliCOITClite- avverso la sentenza n. 3276/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Emma Seghieri propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 3276/07/2019, depositata il 29 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso della medesima contribuente contro un' intimazione di pagamento e contro le cartelle di pagamento e l'avviso d'accertamento dalla prima presupposti. L'Agenzia delle entrate- riscossione si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuente ricorrente deduce la «violazione art. 360 c.p.c. per omessa motivazione», assumendo che il giudice a quo «nulla ha motivato, ma anzi ha deciso in base ai documenti depositati da ADER», in ordine all'eccepita «inammissibilità» della costituzione dell'Agenzia delle entrate- riscossione con un avvocato del libero foro. 2.Con il secondo motivo la contribuente ricorrente deduce l'avvenuta prescrizione delle cartelle di pagamento presupposte.

3. Il Collegio rileva che nel corpo del primo motivo e nella memoria la ricorrente pone questioni che non riguardano esclusivamente la costituzione nel giudizio di merito, con un Ric. 2019 n. 37236 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- avvocato del libero foro, dell'Agenzia delle entrate-riscossione, ma attingono altresì la legittimità del trasferimento di personale a quest'ultima da Equitalia s.p.a., ipotizzando effetti che ne deriverebbero sulla legittimità degli atti della stessa Agenzia. Pertanto, ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 375, primo comma, nn. 1 e 5 cod. proc. civ., rimette la causa alla pubblica udienza della V sezione. P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. Il Presidente Dott. Antonio Greco [DEPOSITATA IN CANCELLEftlA Oggi, 20 AGO 2021 IL CANCELLSER