Italian tax court dismisses appeal and remands case to acquire full case file for contradiction check.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision. The core issue involved a taxpayer's claim for Irap reimbursement where the Regional Commission had rejected the appeal due to a lack of proven autonomous organization. The court ordered the acquisition of the full case file to verify the integrity of the adversarial proceedings before any further ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The court must acquire the full case file to verify the integrity of the adversarial proceedings before deciding on interlocutory appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32758-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro STUDIO LEGALE ASSOCIATO APRILE - GUAGENTI; - intimati - avverso la sentenza n. 4603/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte dello Studio Legale Associato Aprile-Guagenti, del "silenzio rifiuto" serbato dall'Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso per l'Irap versata per gli anni d'imposta 2010-2012. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 4603/12/2019, depositata il 23 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dallo stesso Ufficio, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che non fosse stata accertata la sussistenza dell'autonoma organizzazione.
Il contribuente è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che:
1. Appare necessario, al fine di verificare l'integrità del contraddittorio, acquisire il fascicolo d'ufficio di merito. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone acquisirsi il fascicolo del giudizio di merito presso la Commissione tributaria regionale della Sicilia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile Il Presidente Dott. Antonio Grec