Cassation court remits case due to conflicting precedents on retroactive application of tax statute time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to public hearing because the relator's proposal was rejected due to recent conflicting jurisprudence. While the relator argued that procedural time limits apply retroactively, a subsequent ruling established the opposite view. Consequently, the court could not definitively resolve the issue without further argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009; When conflicting precedents exist regarding the retroactive application of procedural time limits in tax law, the case must be remitted for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 35492-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SCALFI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FEDELE, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1821/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1821/15/2019, depositata il 25 febbraio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello dello stesso Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso del contribuente Mauro Scalfi contro l'atto di contestazione e di irrogazione di sanzioni per l'omessa indicazione, nel modulo RW, di attività finanziarie e/o investimenti all'estero, relativamente agli anni d'imposta 2007 e 2008, notificatogli il 24 dicembre 2014.
Il contribuente si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Amministrazione deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12, comma 2-bis e comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modifiche, dalla legge n. 102 del 2009. Ric. 2019 n. 35492 sez.
MT - ud. 11-03-2021 -2- Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha erroneamente affermato che non fossero applicabili retroattivamente, ovvero a periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore, i commi 2-bis e 2-ter dell'art.12 del d.l. n.78 del 2009, i quali prevedono, rispettivamente:
a) il raddoppio dei termini di decadenza stabiliti dall'art.43 d.P.R. n.600 del 1973 per la notifica degli atti di accertamento della evasione presunta di cui all'art.12 comma 2;
b) il raddoppio dei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art.20 del d.lgs. n.472 del 1997 per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni comminate dall'art.5 del di. n.167 del 1990 in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all'estero. Sulla questione, il relatore ha formulato la seguente proposta: «Manifesta fondatezza del ricorso. La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla L n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt.3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.
Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento Ric. 2019 n. 35492 sez. MT - ud. 11-03-2021 -3- basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (Cass. , Sez. 5 - , Sentenza n. 29632 del 14/11/2019; conforme Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30742 del 28/11/2018).». Rileva tuttavia il Collegio che, come evidenziato nella memoria del contribuente, pur nella continuità dell'orientamento richiamato nella proposta, è emerso, recentemente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21018 del 2/10/2020) un seguito giurisprudenziale della tesi contraria, secondo la quale (come già affermato da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33223 del 2018, in motivazione, punto 2.2) anche le previsioni di cui ai commi 2- bis e 2-ter del ridetto art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, non si applicherebbero ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
E' pertanto opportuno rimettere la controversia alla pubblica udienza. P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Ric. 2019 n. 35492 sez. MT - ud. 11-03-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'il. marzo Il Presidente Dott. Antonio Greco t DEPOSITAT