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Ordinanza Interlocutoria — n. 23100/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23100/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23100/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29880-2020 proposto da: USHANGI ITASHVILI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIA CONDEMI; - ricorrenti - contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA, QUESTURA DI REGGIO CALABRIA; - intimate - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, depositato il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ, art. 375 comma 2 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 23100/2021 — snciv · Corte di Cassazione: to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29880-2020 proposto da: USHANGI ITASHVILI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIA CONDEMI; - ricorrenti - contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA, QUESTURA DI REGGIO CALABRIA; - intimate - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, depositato il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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diritto di traduzione difficoltà linguistiche divieto di espulsione dei cittadini inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento revoca dell'opposizione discriminazione linguistica

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
15-06-2021 -3- ricorrente al procedimento, non essendo il medesimo in grado di comprendere l'italiano o tanto meno l'inglese; - esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale, ex art. 380 bis cod.
art. 375 comma 2 cod. proc. civ
24015/2020), del principio del raggiungimento dello scopo (come anche motivato dal Giudice di Pace), e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod. proc. civ., come novellato dall'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29880-2020 proposto da: USHANGI ITASHVILI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIA CONDEMI; - ricorrenti - contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA, QUESTURA DI REGGIO CALABRIA; - intimate - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, depositato il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIA IOFRIDA. I l Rilevato che: -il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con decreto depositato il 29/5/2020, ha respinto l'opposizione di Ushangi Itashvili, cittadino della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato in data 20/4/2020 dal Prefetto di Reggio Calabria, notificato allo straniero in pari data; -in particolare, il Giudice di Pace, rilevato che, con l'opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione, non potevano essere fatti valere anche i vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sulle finalità perseguite dalla legge, nella specie, il decreto prefettizio era stato notificato all'interessato, ex art.2 comma 6 d.lgs. 286/1998, dandosi atto «dell'impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete di lingua conosciuta dallo straniero», con traduzione in lingua italiana, francese ed inglese, e comunque il diritto di difesa dell'espellendo non era stato compromesso, dalla omessa traduzione degli atti «nella lingua presumibilmente a lui meglio conosciuta», tanto è che il ricorrente, correttamente interpretando l'atto, aveva potuto contattare un suo legale di fiducia, con il quale aveva predisposto le proprie argomentazioni difensive; in ordine alla motivazione del decreto prefettizio, l'obbligo risultava soddisfatto con il richiamo alle norme di legge ed agli elementi necessari per individuare la violazione addebitata; gli altri motivi risultavano assorbiti; -avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 29/5/2020 dalla cancelleria al difensore dello straniero, Avv.Luca Barilla, come da attestazione in calce alla copia della decisione impugnata (la data del 20/6/2020 essendo relativa alla comunicazione della liquidazione compensi Avv.

Barillà, precedente difensore dello Ric. 2020 n. 29880 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -2- straniero), Ushangi Itashvili propone ricorso per cassazione, notificato il 7/9/2020, affidato a due motivi, nei confronti della Questura e della Prefettura di Reggio Calabria (che non svolgono difese); Ritenuto che: - l'intestazione del ricorso reca il nome dell' «Avvocato Antonia Condemi» quale ricorrente, ma sia la procura speciale sia il contenuto del ricorso sono riferibili a Ushangi Itashvili, che ha nominato difensore e procuratore speciale l'avvocato Condemi, al fine di proporre ricorso per cassazione avverso rigetto dell'opposizione al decreto di espulsione; anche la nota di iscrizione a ruolo risulta effettuata in relazione al cittadino georgiano quale ricorrente; -tanto premesso, il ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la nullità del decreto del Giudice di Pace, per violazione dell'art.111 Cost., del diritto di difesa, dei «diritti stabiliti Convenzione EDU e Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York I.881/1977», dell'art.6 della CEDU e del principio del giusto processo, in relazione alla parte del decreto in cui si è ritenuto, con motivazione del tutto illogica, che non potessero essere fatti valere con l'opposizione al decreto di espulsione vizi formali di ciascun atto del procedimento amministrativo (nella specie, la mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dallo straniero espellendo, essendo stato lo stesso redatto in italiano ed inglese, senza neppure alcuna indicazione circa la conoscenza della lingua italiana da parte dello stesso o la temporanea difficoltà di reperire un interprete della lingua conosciuta);

b) con il secondo motivo, la nullità del provvedimento per omessa traduzione dello stesso in lingua madre georgiana, rilevandosi che era stata compromessa l'effettiva partecipazione del Ric. 2020 ti. 29880 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -3- ricorrente al procedimento, non essendo il medesimo in grado di comprendere l'italiano o tanto meno l'inglese; - esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale, ex art. 380 bis cod. proc. civ., essenzialmente in relazione alla questione della rilevanza, in riferimento alla presente ipotesi di nullità «non sanabile» (Cass. 3676/2012; Cass. 1333/2018; Cass. 24015/2020), del principio del raggiungimento dello scopo (come anche motivato dal Giudice di Pace), e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 1 bis legge 25 ottobre 2016, n.197;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2021. Il DEPOSITA