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Ordinanza Interlocutoria — n. 23098/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to lack of specific precedent for Article 380 bis application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23098/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a public hearing under Article 375 of the Civil Procedure Code. The lower court had partially reduced damages for moral rights violation and ruled on authorship issues ex officio, which the appellant challenged as extrapetition. The Supreme Court found no specific precedents to apply Article 380 bis and therefore could not decide the merits without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: In the absence of specific precedents, the Court of Cassation must remit the case to public hearing rather than decide on the admissibility of the appeal.

Parole chiave

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Article 380 bis Article 375 lack of precedents remittal to hearing interlocutory appeal extrapetition moral rights responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 99 c.p.c.
Art. 2907 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 158 I.a.
Art. 125 c.p.i.
Art. 380 bis c.p.c.
Ritenuto che: -esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod.
Art. 375 c.p.c.
civ., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod.
Legge 25 ottobre 2016, n. 197
art. 380 bis cod. proc. civ
Ritenuto che: -esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18313-2019 proposto da: BELLETTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO ERMINI, 68, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA SALUSTRI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MOMARONI; - ricorrenti - RIGO GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO GNISCI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DE PAOLI, MAURO ROMANATO; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3424/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'11/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIA IOFRIDA.Rilevato che: -la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 3424/2018, depositata in data 11/12/2018, - in controversia promossa dall'Arch. Gianni Rigo, quale autore del progetto «di una scala elicoidale con all'interno un ascensore», ideato e scelto all'interno di un concorso per progettazioni indetto nel 2006 da una banca locale per la propria sede, nei confronti della Belletti srl, ditta incaricata dalla committente per la realizzazione dell'ascensore, cilindrico da collocare all'interno della scala elicoidale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da violazione del diritto morale d'autore, conseguenti alla pubblicazione «di alcune immagini della scala», da parte della convenuta, nell'ambito di un concorso e sul proprio sito internet, senza il consenso del Rigo e senza indicazione del medesimo come autore del progetto, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva condannato la convenuta al pagamento all'attore della somma di C 15.000,00, a titolo di risarcimento del danno; -in particolare, i giudici d'appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società, hanno ridotto il quantum del danno non patrimoniale liquidato ad C 7.000,00, tenuto conto della portata limitata del pregiudizio sofferto dall'attore, in considerazione del numero esiguo di fotografie pubblicate, del limitato ambito temporale di esposizione e dell'offerta di rettifica, non accettata dall'autore; -i giudici di merito hanno preliminarmente sostenuto che «la pubblicazione delle foto riguardanti l'intera struttura, costituita Ric. 2019 n. 18313 sez.

M1 - ud. 15-06-2021 -2- dalla scala elicoidale e dall'ascensore al suo interno, senza l'indicazione del nome del progettista», considerato che il progetto del Rigo aveva riguardato necessariamente «l'intera struttura e quindi anche l'ascensore all'interno della scala elicoidale che doveva armonizzarsi, per forma e materiali, all'intero corpo moderno creato accanto al palazzo d'epoca», riflettendosi «la forma rotonda delle pareti esterne.., non solo nella forma della scala, ma anche in quella dell'ascensore, che doveva essere eseguito con gli stessi materiali (vetro e acciaio) dell'intera struttura per completare l'effetto di trasparenza e leggerezza», aveva determinato un'implicita attribuzione alla Belletti, ditta meramente incaricata della realizzazione tecnica dell'ascensore «realizzato e progettato dal Rigo», delle «scelte architettoniche relative all'ascensore»; -avverso la suddetta pronuncia, non notificata, la Belletti srl propone ricorso per cassazione, notificato il 5-7/6/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di Gianni Rigo (che resiste con controricorso e ricorso in due motivi, notificato il 12/7/2019); la ricorrente ha depositato memoria; -la ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., in relazione agli artt.99 c.p.c., 2907 e 2909 c.c., per avere la Corte di merito pronunciato d'ufficio, con vizio di extrapetizione, su domanda mai proposta dall'attore ed oltretutto, in violazione del giudicato interno sostanziale, atteso che il Tribunale aveva escluso che il Rigo fosse anche ideatore e progettista delle caratteristiche formali ed estetiche dell'ascensore alloggiato all'interno del vano scale, affermando che l'opera autorale riguardava «unicamente il corpo di fabbrica aggiunto e già descritto», non emergendo il contrario da alcun elemento Ric. 2019 n. 18313 sez.

M1 - ud. 15-06-2021 -3- progettuale, e che tale capo (in punto di «non titolarità» del diritto d'autore in capo al Rigo anche sull'ascensore) non era stata espressamente impugnato dall'autore appellato; la ricorrente deduce che tale estensione dell'ambito della tutela autorale potrebbe comportare nel futuro ulteriori pretese economiche avanzate dal Rigo; -il ricorrente incidentale lamenta, con il primo motivo, l'ingiusta riduzione del quantum liquidato, in violazione degli artt.158 I.a., 125 c.p.i., dei criteri definiti dalla Direttiva Enforcement, considerato che la società non solo si era presentata al pubblico come autrice dell'opera architettonica ideata dal Rigo ma aveva anche accettato l'attribuzione di un premio, riprendendo poi la notizia sul proprio sito e su riviste specializzate del settore, sempre senza indicare in alcun modo l'autore; con il secondo motivo, si denuncia poi l'ingiusta liquidazione delle spese di lite (C 3.000,00), malgrado il valore alto o almeno medio della controversia, ai sensi del DM 55/2014, modificato dal DM 37/2018;

Ritenuto che: -esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 1 bis legge 25 ottobre 2016, n.197;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Ric. 2019 n. 18313 sez. MI - ud. 15-06-2021 -4- Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2021. Il Pr sidente etP