Cassation court remands case to lower court pending preliminary ruling on EU directive interpretation regarding medical residency pay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the President of the Council's appeal against a Rome Court of Appeal judgment awarding damages to medical specialists. The lower court ruled that the State's failure to implement an EU directive on adequate remuneration for medical residents applied to those whose training began before 1982 but continued into 1983. Consequently, the Cassation court suspended the proceedings and remanded the case to a new hearing to await a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union on the directive's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 267 TFEU; Directive 82/76/EEC: The Court of Justice must interpret EU law provisions to determine if the right to adequate remuneration for medical residents extends to those whose training commenced prior to the directive's effective date but continued into the subsequent year, thereby establishing whether the State's failure to comply triggers liability for the entire duration or only the fraction following the cutoff date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14608-2020 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata n ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope /egis; - ricorrente - contro RAMONDINO LUCIO, CORTESANO PIERINA, RUSSO FABRIZIO, GALLO FIA TOMMASO, DE LUCA FLORIANA, D'ALESSANDRO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FERNANDO DELL'ESTATE; - controricorrend - avverso la sentenza n. 6892/2019 della CORI E D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOT11. FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, rilevato che: con sentenza del 12/11/2019 la Corte di appello di Roma ha accolto l'appello proposto dai dottori Massimo Cestari, Pierina Cortesano, Francesco D'Alessandro, Floriana De Luca, Nicoletta Ferrigni, Tommaso Gallotta, Arcangelo Lavanga, Lucio Romandino e Fabrizio Russo e per l'effetto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.20728 del 2016 ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di specifiche somme a favore di ciascuno di essi a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo e parziale recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria che aveva fatto obbligo di riconoscere ai medici specializzandi una adeguata remunerazione per l'intera durata del corso, mentre ha rigettato l'appello dei dottori Francesca Albano e Mario Misasi, e ha compensato interamente le spese del giudizio; la Corte di appello, rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dalla Presidenza del Consiglio, ha ritenuto, in sintonia con il più recente orientamento giurisprudenziale, che il risarcimento per il mancato recepimento della direttiva 26/1/1982 n.82/76/CEE spettasse anche ai quei medici che avevano seguito a tempo pieno o ridotto i corsi di specializzazione a cavallo del 31/12/1982 in quanto il definitivo inadempimento dello Stato italiano era maturato il 31/12/1982; avverso la predetta sentenza del 12/12/2019, non notificata, con atto notificato il 11/6/2020 ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo unico motivo ex art.360 n.3 cod.proc.civ.denunciando violazione delle direttive CEE 82/76, 93/16,75/362 e 75/363 nonché dell'art.2043 cod.civ., dell'art.11 della legge 370 del 1999 e della sentenza della Corte di Giustizia del 24/1/2018; secondo la predetta sentenza infatti l'obbligo della corresponsione della remunerazione adeguata dei medici specializzandi non doveva trovare applicazione se il corso era iniziato nel 1982 e a partire dal gennaio 1983, mentre nulla spettava a coloro che avessero iniziato la formazione prima del 1982, come i medici intimati; si sono costituiti con controricorso i dottori Pierina Cortesano, Francesco D'Alessandro, Floriana De Luca, Tommaso Gallotta, Lucio Romandino e Fabrizio Russo gli intimati Massimo Cestari, Nicoletta Ferrigni e Arcangelo Lavanga, non si sono costituiti nel giudizio di legittimità;
è stata proposta ai sensi dell'art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: con ordinanza interlocutoria n.23901 del 29/10/2020 le Sezioni Unite hanno chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione europea con procedimento accelerato: «Se l'art. 189, te/7 comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli arti. 13 e 16 della Direttiva 82/ 76/ CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/ CEE e la direttiva 7 5 1363 I CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remuneraRione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/ 76 / CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di forma5zione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giuriipruden:za europea, Jpetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specialia.zione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso alli 1 gennaio 1983.
Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguen5za, anche a detti sanitari, limitatamente alla fra.zione di risarcimento successiva all'i gennaio 1983». tale questione è esattamente quella dibattuta dalle parti del presente procedimento; il presente ricorso deve pertanto essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 4 maggio 20