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Ordinanza Interlocutoria — n. 22944/2021 — snciv Generato dall'IA

Court corrects presidential decree limiting extinction to one solidary defendant due to specific waiver scope.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22944/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court corrected a presidential decree that had declared the cassation proceedings extinct against all parties, limiting the extinction strictly to the sole defendant against whom a waiver was filed. The appellant argued the decree was erroneous because the waiver covered only one partner, not the entire group. The court ruled that the decree's scope must be interpreted based on the specific waiver content, allowing the case to continue against the remaining defendants.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A presidential decree declaring the extinction of cassation proceedings based on a partial waiver must be interpreted to limit the extinction strictly to the parties against whom the waiver was expressly directed, necessitating remittal for further determination against remaining defendants.

Parole chiave

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cassation extinction partial waiver solidary obligation presidential decree remittal for determination diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
23751/2015) il rilievo dell'effettiva portata del decreto di estinzione non è sottoposta alla necessità che l'istanza della parte sia sollecitata nel rispetto del termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto di estinzione come richiesto dall'art. 391 co.
Art. 380 bis c.p.c.
Ritenuto che quindi, stante la limitazione dell'estinzione come sopra indicata, il ricorso debba essere rimesso al relatore per l'adozione dei provvedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c. PQM Dichiara che l'estinzione di cui al decreto presidenziale dell'il.
Art. 375 c.p.c.
art. 391 c.p
23751/2015) il rilievo dell'effettiva portata del decreto di estinzione non è sottoposta alla necessità che l'istanza della parte sia sollecitata nel rispetto del termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto di estinzione come richiesto dall'art. 391 co.
art. 391 bis c.p
375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.;
art. 380 bis c.p
Ritenuto che quindi, stante la limitazione dell'estinzione come sopra indicata, il ricorso debba essere rimesso al relatore per l'adozione dei provvedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6607/2016
Cass. n. 23751/2015
Cass. n. 15088/2015
Cass. n. 2854/2016
ex multis Cass. n. 2854/2016); 2.4d Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13195-2020 proposto da: MANTOVANI ANNIBALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTAMAURA 72, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SALACCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO TUROLLA, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro FILIPPETTO F.LLI METALMECCANICA S.N.C. DI FILIPPETTO PIERLUIGI + ALTRI - intimati- avverso l'ordinanza n. 1925/2020 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che l'avv. Annibale Mantovani ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Padova n. 1925 del 9/3/2020, con la quale è stata rigettata la domanda del ricorrente di pagamento dei compensi professionali avanzata nei confronti della Filippetto F.11i Metalmeccanica s.n.c. e dei suoi soci, Filippetto Roberto, Luciano, Carmelina, Pierluigi e di Zago Anna ( o Antonella), per l'attività svolta in un giudizio intentato nei confronti della Banca Padovana soc. coop. dinanzi al Tribunale di Padova;

Considerato che il ricorrente in data 1 settembre 2020, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti dell'intimato Filippetto Roberto, attesa la mancata notifica del ricorso nei suoi confronti, e tenuto conto del carattere scindibile delle cause aventi ad oggetto obbligazioni solidali, quale quella dedotta in giudizio; Rilevato che con decreto dell'11 marzo 2021, il Presidente della Sesta Sezione civile- sottosezione II, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; Considerato che con istanza del 17 marzo 2021 l'avv.

Annibale Mantovani, preso atto del provvedimento di estinzione, ha evidenziato che la rinuncia riguardava il solo Filippetto Roberto ed i suoi eredi, ed ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il detto provvedimento, con la limitazione dell'estinzione alla sola parte nei cui confronti era avvenuta la rinuncia; Rilevato che a seguito di tale istanza è stata fissata apposita udienza camerale ex art. 391 co. 3 c.p.c.; Rilevato che il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell'udienza; ,2 o 13 1.5'; Ric. 2Ojn.b675ìsez.

M2 - ud. 27-05-2021 -2- Ritenuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 6607/2016) il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.;

Rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23751/2015), in presenza di processo soggettivamente complesso, a fronte di una declaratoria di estinzione con decreto presidenziale, si impone la necessità di dover indagare l'effettivo contenuto del provvedimento, alla luce, non solo del dispositivo, ma anche delle affermazioni e degli accertamenti contenuti in parte motiva, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (Cass. n. 15088/2015);

Ritenuto che nella fattispecie il provvedimento presidenziale di estinzione contiene un esplicito riferimento all'atto di rinuncia del ricorso, il quale ha sua volta risulta univocamente riferire di una rinuncia al ricorso, cumulativamente proposto nei confronti della società e dei soci, nei soli confronti del socio Filippetto Roberto (e dei suoi eredi); Ritenuto quindi che deve affermarsi la natura scindibile della controversia, in quanto vertente sull'adempimento di un'obbligazione solidale passiva (cfr. ex multis Cass. n. 2854/2016); 2.4d Ric. 2cn. sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -3- Ritenuto altresì che il decreto, ancorché formalmente dichiarativo dell'estinzione del giudizio, stante il richiamo al contenuto della dichiarazione del ricorrente, debba intendersi limitato alla sola posizione del Filippetto Roberto, senza quindi produrre effetti anche nei rapporti con le altre parti intimate; Rilevato che per tale ipotesi è stato evidenziato che (Cass. n. 23751/2015) il rilievo dell'effettiva portata del decreto di estinzione non è sottoposta alla necessità che l'istanza della parte sia sollecitata nel rispetto del termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto di estinzione come richiesto dall'art. 391 co. 3 c.p.c., termine che peraltro nella specie risulta anche rispettato;

Ritenuto che quindi, stante la limitazione dell'estinzione come sopra indicata, il ricorso debba essere rimesso al relatore per l'adozione dei provvedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c. PQM Dichiara che l'estinzione di cui al decreto presidenziale dell'il. marzo 2021 concerne la sola domanda proposta dal ricorrente nei conforti di Filippetto Roberto, e rimette il fascicolo al Consigliere Relatore per le determinazioni di cui all'art. 380 bis c.p.c. Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2 DEPOSITATA