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Ordinanza Interlocutoria — n. 22942/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits case for new hearing due to improper cost allocation after appellate nullity ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22942/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against the appellate court's nullity ruling and remitted the case for a new public hearing. The appellants argued that the first-instance court should have integrated the missing party's participation before awarding costs to the winning party. The Court found no evidence of decisive error in the appellate court's determination of the losing party and thus rejected the manifestly unfounded appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The Supreme Court may reject an appeal for manifestly unfoundedness if the lower court correctly identified the losing party for cost allocation, even if the judgment was previously annulled for procedural defects.

Parole chiave

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appellate nullity cost allocation manifestly unfoundedness contradictory participation remittal for new hearing civil procedure condominium dispute spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7535-2019 proposto da: CONDOMINIO CORSO DUCA DI GENOVA 235 IN ROMA, TORTORICI VIN CEN ZA, RAFFONE FERDINANDO, BONAIUTO VINCENZO, GIOVANNETTI DANIELA, GILIBERTO MARINELLA, VARI BRUNO, MARINO RAFFAELLA, BALDINI LUCA, MARTINI ANITA, IANNUZZI ANDREA, DE ANGELIS MARIA CRISTINA, IPPOLITI CLAUDIO, GALLI FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARTURI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro DELLA MONICA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREOTTO SARACINI 24, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA CANNATARO, che lo rappresenta e difende; - C011troticorrente- avverso la sentenza n. 5154/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Della Monica Raffaele chiamava in giudizio il Condominio di Corso Duca di Genova n. 235 in Roma, chiedendo il rilascio di una porzione immobiliare, da lui acquistata dalla Pavir sii, al cui interno era ubicato il locale caldaia, oltre alla riduzione in pristino e al riconoscimento di una indennità per l'occupazione a far tempo dal giugno 2007 al rilascio. Si costituivano in giudizio sia il Condomino, sia a seguito di intervento alcuni dei condomini, opponendosi alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'acquisto, per usucapione, della proprietà della porzione in contesa o quanto meno il riconoscimento della servitù avente quale contenuto la facoltà di tenere in essa la caldaia condominiale.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, condannando il Condominio al pagamento di una indennità; rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione. Contro la sentenza proponevano appello il Condominio e i condomini intervenuti, deducendo, fra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado, a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. La Corte d'appello di Roma, riconosciuto il difetto di contraddittorio riteneva fondata la censura; dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva parti e causa dinanzi al tribunale; regolava le spese del grado, ponendole a carico del Condominio.

Per la cassazione della sentenza il Condominio e i condomini intervenuti in primo grado hanno proposto ricorso, con il quale censurano la sentenza perché la Corte romana, pur riconoscendo fondata la censura, proposta dal Condominio, sul vizio di contraddittorio che inficiava la Ric. 2019 n. 07535 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- sentenza del primo giudice, ha condannato l'appellante vittorioso al pagamento delle spese del grado. Si rappresenta che in primo grado fu proposta, dagli attuali ricorrenti, istanza di concessione del termine per l'integrazione del contraddittorio.

Della Monica Raffaele ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte, su conforme proposta del relatore, di manifesta infondatezza del ricorso. Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l'ipotesi della evidenza decisoria, in rapporto all'individuazione della parte soccombente nel giudizio d'appello, come operata dalla Corte d'appello. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 a ril 121 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 1 6 AGO 2021 tL CA