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Ordinanza Interlocutoria — n. 22941/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 22941/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22941/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19504-2018 proposto da: BELLINI TRINCHI ALESSANDRO, SORRICCHIO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIA CUOCO; - ricorrenti - contro CALLIOPE SRL ; - intimata - avverso la sentenza n. 3373/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 22/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; osservato che: -il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma che in accoglimento del gravame proposto dalla creditrice Calliope ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della stessa delle tre donazioni effettuate dai fideiussori della società debitrice Azzurra 85 s.r.l.; -la domanda era respinta dal giudice di prime cure sull'assunto che il debito garantito era di gran lunga inferiore rispetto ai patrimoni immobiliari oggetto di donazione, con la conseguenza che all'epoca delle donazioni il creditore conservava ancora integre le ragioni verso la debitrice principale, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era del 19/2/2020 successivo cioè alle donazioni del 10/2/2000 e del 21/2/2000; -proposto gravame da parte di Calliope, cessionario del credito della B.N.L., la domanda viene accolta dalla Corte d'appello di Roma sull'assunto che se l'atto di disposizione a titolo gratuito è successivo al sorgere del credito, al creditore è sufficiente dimostrare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, prova che può essere fornita mediante presunzioni (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 22941/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 3373/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 22/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; osservato che: -il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma che in accoglimento del gravame proposto dalla creditrice Calliope ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della stessa delle tre donazioni effettuate dai fideiussori della società debitrice Azzurra 85 s.r.l.; -la domanda era respinta dal giudice di prime cure sull'assunto che il debito garantito era di gran lunga inferiore rispetto ai patrimoni immobiliari oggetto di donazione, con la conseguenza che all'epoca delle donazioni il creditore conservava ancora integre le ragioni verso la debitrice principale, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era del 19/2/2020 successivo cioè alle donazioni del 10/2/2000 e del 21/2/2000; -proposto gravame da parte di Calliope, cessionario del credito della B.N.L., la domanda viene accolta dalla Corte d'appello di Roma sull'assunto che se l'atto di disposizione a titolo gratuito è successivo al sorgere del credito, al creditore è sufficiente dimostrare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, prova che può essere fornita mediante presunzioni (cfr.

Parole chiave

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danno ai creditori fideiussore del fideiussore promessa di donazione assunzione di beni responsabilità per debiti ereditari prestito e garanzia
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Testo completo

te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19504-2018 proposto da: BELLINI TRINCHI ALESSANDRO, SORRICCHIO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIA CUOCO; - ricorrenti - contro CALLIOPE SRL ; - intimata - avverso la sentenza n. 3373/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 22/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; osservato che: -il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma che in accoglimento del gravame proposto dalla creditrice Calliope ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della stessa delle tre donazioni effettuate dai fideiussori della società debitrice Azzurra 85 s.r.l.; -la domanda era respinta dal giudice di prime cure sull'assunto che il debito garantito era di gran lunga inferiore rispetto ai patrimoni immobiliari oggetto di donazione, con la conseguenza che all'epoca delle donazioni il creditore conservava ancora integre le ragioni verso la debitrice principale, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era del 19/2/2020 successivo cioè alle donazioni del 10/2/2000 e del 21/2/2000; -proposto gravame da parte di Calliope, cessionario del credito della B.N.L., la domanda viene accolta dalla Corte d'appello di Roma sull'assunto che se l'atto di disposizione a titolo gratuito è successivo al sorgere del credito, al creditore è sufficiente dimostrare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, prova che può essere fornita mediante presunzioni (cfr.

Cass. 27546/2014; 27546/2014); -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Alessandro Bellini Trinchi, Francesca Sorricchio, in proprio e quale legale rappresentante della società donataria Associazione Ordine Ospedaliero San Luigi Gonzaga Onlus, sulla base di due motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati ; considerato che: -ai fini della delibazione del ricorso per cassazione proposto da Alessandro Bellini Trinchi e Francesca Sorricchio, i quali lamentano, con il primo motivo, la nullità delle notifiche ai litisconsorti necessari rappresentati da Luigi Bellini Trinchi, è stata disposta l'acquisizione presso la Corte d'appello di Roma del fascicolo d'appello n. 2640/2010 r.g. conclusosi con la sentenza n. 3373/2017 r.g.; -poiché all'esito dell'effettuata acquisizione non è stata formulata proposta sul relativo primo motivo di impugnazione, il Collegio dispone rinvio a nuovo ruolo al fine di formulare proposta sul primo motivo di ricorso;

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per formulare la proposta sul primo motivo di ricorso. Si comunichi. Roma, così deciso nella camera di consiglio della sesta-2 sezione civile del 20 gennaio 2021. DEPOSITATA IN CANCELLERM Oggi, 16 AGO 2021 CANCEL