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Ordinanza Interlocutoria — n. 22940/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 22940/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22940/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20789-2019 proposto da: MARSILI ESCAVAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA M. RITA TROVATO, rappresentata e difesa dall'avvocato ILIO MENICUCCI; - ricorrente - contro Q8 QUASER SRL - DIVISIONE CENTRO NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LAINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4357/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 22940/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la Marsili Escavazioni s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi cui resiste la Q8 Quaser s.r.l. con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma.1 n.

Parole chiave

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prove tardive lacune probatorie udienza probatoria trasmissione delle prove onere della prova offerta di prova documentale

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20789-2019 proposto da: MARSILI ESCAVAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA M. RITA TROVATO, rappresentata e difesa dall'avvocato ILIO MENICUCCI; - ricorrente - contro Q8 QUASER SRL - DIVISIONE CENTRO NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LAINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4357/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTO E DIRITTO Il Giudice di pace di Rho, con sentenza n. 313 del 2017, accoglieva l'opposizione proposta da Marsili Escavazioni s.r.l. nei confronti del decreto ingiuntivo emesso su istanza di Q8 Quaser s.r.l. e, per l'effetto, lo revocava, non ritenendo provato il credito vantato alla luce del disconoscimento da parte della opponente delle firme apposte sugli unici documenti allegati dalla controparte a fondamento della pretesa monitoria. A seguito dell'impugnazione interposta dalla Q8 Quaser s.r.1., il Tribunale di Milano, nella resistenza della Marsili, con sentenza n. 4357 del 2019 , in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 645/2017, statuendo l'irritualità dell'operato disconoscimento delle firme apposte sulle scritture private prodotte da Q8 Quaser e, per l'effetto, l'idoneità delle prove presentate dalla creditrice a sostegno della propria pretesa, tenuto altresì conto del comportamento processuale ed extraprocessuale della Marsili Escavazioni s.r.l.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la Marsili Escavazioni s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi cui resiste la Q8 Quaser s.r.l. con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma.1 n.

5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente fissava l'adunanza della camera di consiglio. Ric. 2019 n. 20789 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- Il Collegio, all'esito dell'adunanza camerale, tenuto conto che in ordine alla questione dell'accertamento dell'avvenuta consegna del carburante non sussistidevidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perché possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2" Sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021. CEPOSITATA CANCELLERIA Oggi, 16 AGO