Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax class reclassification based on property degradation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision reclassifying a property from category A1 to A2. The agency argued the lower court erred by citing the wrong legal article and failed to properly consider the property's current degraded state versus its original condition. The court held that the lower court's reasoning was valid, the cited article error was merely a clerical reference with no impact on the substantive motivation, and the law explicitly allows for periodic reclassification based on current physical conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 rdl 652/1939; Art. 7 rdl 625/1939: The tax registry must be continuously updated to reflect changes in the physical state of properties, allowing for reclassification based on current conditions rather than historical data, and minor clerical errors in citing articles do not invalidate the decision if the correct text is provided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17214-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RICCARDO MARCO, BASSANINO ROSSANA , RICCARDI CARLA, in qualità di eredi di RICCARDI VIRGINIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA FEDERICO, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO SAMMARITANI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 36/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D' AOSTA, depositata 11 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 17214 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Aosta , con sentenza n. 78/17 sez 1 , accoglieva il ricorso proposto da Bassanino Rosanna e Riccardi Virginio avverso l'avviso di accertamento A00061278 per estimi catastali 2016 attribuendo all'immobile di proprietà dei ricorrenti la classe A2 anziché Al Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello , innanzi alla CTR Valle d'Aosta che, con sentenza 38/2018, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso Bassanino Rosanna e gli eredi di Riccardi Virginio. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione L'Agenzia delle Entrate con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in quanto motivata per relationem rispetto a quella di primo grado. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'ad 7 rdl 652/1939 perché la sentenza cita invece l'art 7 rdl 625/39.
Con il terzo motivo deduce la violazione del Dpr 1142/49 e del DM 28/98 sostenendo che l'Ufficio, nell'attribuire la classe, ha fatto raffronto con le unità immobiliari similari in categoria Al e che quest'ultima individua in genere nell'intero fabbricato ed in relazione ad essa deve farsi riferimento alle condizioni di ordinarietà e non già all'attuale stato di temporaneo degrado dell'immobile imputabile ai proprietari. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata nella sua ultima pagina fa invero riferimento alla sentenza di primo grado affermando che la stessa aveva dettagliatamente esaminato ed accolto le argomentazioni dei contribuenti e che pertanto era legittima e ben motivata e che conseguentemente doveva essere confermata.
Tuttavia in precedenza il giudice di appello si è soffermato ad esaminare le censure dell'Ufficio esaminando le circostanze di fatto attinenti all'immobile di cui ha rilevato le modifiche intervenute nel corso degli anni rispetto alla originaria attribuzione della categoria Al negli anni 50 e l'evoluzione avutasi nelle caratteristiche oggi necessarie per avere la predetta attribuzione. Ha così osservato che l'immobile in questione ha un unico servizio sanitario, una superficie inferiore ad 80 mq e presenta inadeguatezze riguardo i sistemi di sicurezza, il risparmio energetico , l'acqua calda sanitaria etc. Ha ulteriormente rilevato che l'immobile non dispone di area verde condominiale e neppure di un garage personale.
Trattasi di un accertamento a tutto campo che costituisce una valida ed autonoma motivazione della decisione prescindente del tutto dalla sentenza di primo grado. Il secondo motivo è manifestamente infondato al limite dell'inammissibilità. La sentenza ha per mero refuso indicato l'art 7 rdl 625/1939 in luogo di art 17 rdl 652/39. Tale circostanza è priva di ogni rilevanza posto che la sentenza ha comunque riportato nella parte motiva il testo del predetto articolo onde nessun errore o confusione è possibile in ordine alla correttezza della motivazione svolta.
Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La possibilità di modificare l'originaria categoria catastale è espressamente prevista proprio dall'art 17 del rdl 652/39 di cui si è appena fatto cenno che come già riportato nella sentenza impugnata stabilisce quanto segue "Art.
17. Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e' disposto nel successivo articolo" Risulta evidente che la norma in esame che le risultanze catastali sono soggette a periodiche verifiche che implicano la possibilità di modificare la categoria e la classe degli immobili, come è del resto del tutto logico essendo le condizioni degli immobili suscettibili di variare in relazione al trascorrere del tempo ed al mutamento delle condizioni.
Si aggiunge ulteriormente che il classamento va comunque riferito ad ogni singola unità immobiliare e non già al fabbricato in cui la stessa si trova. In tal senso si rinviene una risalente pronuncia di questa Corte che ha affermato che l'art 1 della legge 21 ottobre 1964, n 1013, che istituisce una speciale imposta sul reddito dei fabbricati di lusso, con riferimento alle unita immobiliari urbane destinate ad abitazioni di lusso a norma delle Disposizioni vigenti ed alle unita immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie a 1 e a 8, va inteso sia nel senso che l'imposta ha per oggetto il reddito delle unita immobiliari singolarmente considerate e non il fabbricato nel suo insieme (Cass 930/80).
Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. PQM Rigetta il ricorso il ricorso; condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2500,00 oltre spese forfett