Court allows taxpayer's appeal, rejecting tax authority's claim of joint liability for uncollected withholding taxes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that imposed joint liability for uncollected withholding taxes. The taxpayer argued that proof of actual payment by the withholding agent was required, while the tax authority relied on prior case law establishing joint liability. The court reversed this, citing a specific precedent stating that joint liability only applies when the withholding agent failed to operate the deduction, not when they did so but failed to remit the funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 d.P.R. n. 602 del 1973; In cases where a withholding agent fails to remit withheld amounts despite having operated the deduction, the taxpayer is not jointly liable because joint liability under Art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973 applies only when the deduction itself was not made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31709-2019 R.G. proposto da: GHIGLIERI Paola, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe LAI ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Daniele MANCA-BITTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 233/05/2019 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, depositata in data 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di Paola GHIGLIERI per il recupero degli importi risultanti da ritenute d'acconto effettuate da sostituti d'imposta ma da questi non versati, la CTR della Sardegna, andando di contrario avviso dai giudici di primo grado - che avevano escluso che la contribuente dovesse provare, oltre ad aver subito le ritenute alla fonte, anche il loro effettivo versamento da parte dei sostituti d'imposta, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo, sulla base del principio espresso da questa Corte nelle sentenze n. 1161 del 2003 e n. 2383 del 2006, che nella specie sussistesse la solidarietà passiva del soggetto sostituito con il sostituto d'imposta per le ritenute non operate e non versate.
2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica per iscritto l'intimata, che si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale udienza pubblica.
3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, 22 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che nella specie la CTR aveva errato nel ritenere che, oltre alla certificazione delle ritenute alla fonte subite, fosse onere della contribuente provare l'effettivo versamento delle predette ritenute da parte del sostituto d'imposta, permanendo in tal caso la solidarietà passiva della stessa nel versamento di tali imposte.
2. Il motivo è fondato e va accolto in quanto, in ipotesi di omessi versamenti di ritenute alla fonte regolarmente operate da parte dei sostituti d'imposta, com'è nella specie, questa Corte con pronuncia nomofilattica, ha affermato un principio esattamente contrario a quello applicato dai giudici di appello. Infatti, secondo Cass., Sez. U., n. 10378 del 12/04/2019 «In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».
3. Il diverso principio giurisprudenziale posto dalla CTR a fondamento dell'errata decisione non è aderente al caso di specie in quanto riferito all'ipotesi in cui la ritenuta alla fonte non sia stata operata dal sostituto d'imposta, in tal caso essendo giustificata la solidarietà passiva del sostituito per il fatto di aver ricevuto il corrispettivo nella sua interezza, ovvero senza ritenuta, da parte del sostituito, della relativa imposta.
4. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza cassata senza necessità di rinvio in quanto la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.
5. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate sul rilievo che la pronuncia nomofilattica sopra richiamata è intervenuta a ridosso della proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente. Spese processuali interamente compensate. Così deciso in Roma il 14/04/2021 Il Presidente Antonio GRECO