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Ordinanza — n. 22893/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22893/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22893/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di Lorenzo PANTUSO, soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia Orientale nel dicembre del 1990, e al medesimo notificata in data 11/12/2009, per recupero a tassazione dell'IRPEF dovuta dal predetto contribuente negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, la CTR della Sicilia con la sentenza impugnata rigettava l'appello dell'ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che correttamente i primi giudici avevano rilevato la decadenza dell'Agenzia delle entrate dalla pretesa tributaria in quanto la proroga dei termini per l'emissione degli atti impositivi nei confronti di quei soggetti, prevista dall'art. 138, comma 3 della legge n. 388 del 2000, si applicasse esclusivamente ai soggetti che avevano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante rateazione ai sensi del comma 1 della citata disposizione.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ, art. 138 Legge n. 388/2000; Ordinanza — n. 22893/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Si è quindi precisato che il menzionato art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per la riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione consentita nello stesso articolo, che tuttavia non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria sia già decaduta dall'azione di riscossione (così Cass. Sez. 6-5, n. 7274 del 27/03/2014; Cass., Sez. 6-5, n. 16074 del 14/07/2014; Cass., Sez. 5, n. 3987 del 15/02/2017; Cass., Sez. 5, n. 31625 del 06/12/2018; più in generale, v. Cass., Sez. 6-5, n. 956 del 2014).

Parole chiave

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differimento dell'imposizione rinvio della rendita retroattività della rendita d'invalidità sospensione della riscossione fiscale dichiarazione fiscale tardiva calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 138 Legge n. 388/2000
L'art. 138 della legge n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31709-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - rr; contro - i - PANTUSO Lorenzo; (`' - intimato - avverso la sentenza n. 2514/06/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, (l) depositata in data 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di Lorenzo PANTUSO, soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia Orientale nel dicembre del 1990, e al medesimo notificata in data 11/12/2009, per recupero a tassazione dell'IRPEF dovuta dal predetto contribuente negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, la CTR della Sicilia con la sentenza impugnata rigettava l'appello dell'ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che correttamente i primi giudici avevano rilevato la decadenza dell'Agenzia delle entrate dalla pretesa tributaria in quanto la proroga dei termini per l'emissione degli atti impositivi nei confronti di quei soggetti, prevista dall'art. 138, comma 3 della legge n. 388 del 2000, si applicasse esclusivamente ai soggetti che avevano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante rateazione ai sensi del comma 1 della citata disposizione.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 della legge n. 388 del 2000, 25, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995, 1, comma 36, della legge n. 266 del 2005, e 9, comma 17, della legge 289 del 2002, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2005, rilevando che la normativa fiscale che prevedeva la sospensione, applicabile ai contribuenti residenti nelle zone della Sicilia Orientale interessate dal sisma del 1990, riportata nel ricorso, riguardava non solo gli obblighi tributari gravanti su quei contribuenti, ma anche di quelli dell'Ufficio in sede di riscossione, da ritenersi sospesi sino al 10 dicembre 1995 e quindi fino al 31 dicembre 2009 per la sopravvenienza, in pendenza del termine per l'accertamento (come detto sospeso sino al 1° dicembre 1995), dell'art. 138 della legge n. 388 del 2000 (successivamente modificato dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e dall'art. 3-quater del d.l. 26 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007 e dall'art. 36 bis della legge n. 31 del 2008), che aveva previsto la facoltà di rateizzazione dei tributi per i predetti contribuenti e la sospensione dei termini di decadenza sino alla predetta data del 31 dicembre 2009.

2. La ricorrente evidenzia che la possibilità della regolarizzazione mediante rateazione era concessa a tutti i debitori di tributi sospesi per il sisma, a prescindere dall'avvenuta presentazione di una qualche istanza, sicché la dilazione sarebbe riferibile a, ed opererebbe per, qualsiasi debito dilazionato dalla normativa speciale, anche senza la formale presentazione di istanze.

3. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e vada rigettato.

4. L'art. 138 della legge n. 388 del 2000, recante disposizioni relative a eventi calamitosi (nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis) prevede nei primi tre commi che: «1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di 3 capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002».

«2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1». «3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata».

5. La questione controversa si incentra tutta sull'ambito di operatività di quest'ultima disposizione.

6. Orbene, al riguardo questa Corte ha più volte affermato che l'articolo 138 della legge n. 388 del 2000 - nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 di regolarizzare la loro posizione entro il 15 dicembre 2002 (comma 1), prevedendo altresì la possibilità di un'ampia rateazione (comma 2) e dettando una specifica disciplina di riscossione delle rate insolute (comma 3) - non ha, perciò solo, prorogato i termini di accertamento e di riscossione, né ha fatto rivivere obbligazioni tributarie per le quali sia già maturato alla data del 15 dicembre 2002 il termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria per l'azione di riscossione (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 866 del 19/01/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16770 del 09/08/2016;da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 2020 e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 4150 del 18/02/2020).

7. Si è quindi precisato che il menzionato art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per la riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione consentita nello stesso articolo, che tuttavia non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria sia già decaduta dall'azione di riscossione (così Cass. Sez. 6-5, n. 7274 del 27/03/2014; Cass., Sez. 6-5, n. 16074 del 14/07/2014; Cass., Sez. 5, n. 3987 del 15/02/2017; Cass., Sez. 5, n. 31625 del 06/12/2018; più in generale, v. Cass., Sez. 6-5, n. 956 del 2014).

8. In tutte le decisioni appena menzionate e in quelle più recenti di questa Corte (Cass. n. 33116 del 2019, n. 1295 del 2020 e n. 4150 del 2020 - già citate -, n. 5261 del 2020, n. 16378 del 2020, n. 7430 del 2021, non massimate) si è evidenziato che il disposto del comma 3 dell'art. 138 della legge n. 138 del 2000 si applica ai soli casi in cui i contribuenti indicati al precedente comma 1 abbiano aderito alla regolarizzazione consentita dall'articolo menzionato e si è fermamente ribadito, pertanto, che l'operatività del termine decadenziale di cui al comma 3 dell'art. 138 Legge n. 388/2000 è strettamente legata all'inadempimento dei versamenti operati in fase di regolarizzazione mediante rateazione dei debiti tributari rinviati o sospesi a causa del sisma.

In buona sostanza, il nuovo termine decadenziale previsto dal comma 3 della legge 388/2000 non può che essere riferito all'omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione previsto dal comma 1 della stessa norma. «Orbene, tale affermazione risponde implicitamente anche alla tesi dell'Agenzia secondo la quale la possibilità di rateazione prescinderebbe totalmente dalla formalità della presentazione di domande (che effettivamente il Pantuso non ha mai presentato), poiché la norma è tassativa nel riconoscere la dilazionabilità del debiito soltanto a coloro che, avendone i presupposti oggettivi e soggettivi, abbiano effettuato versamenti, parziali o totali, entro il 15.12.2002, tra i quali è altrettanto incontroverso non essere incluso l'odierno ricorrente» (così in Cass. n. 16378 del 2020, sopra citata).

9. In estrema sintesi, alla stregua dei principi sopra enunciati, cui il Collegio intende dare continuità, H ricorso va rigettato atteso che nella specie è pacifico che la cartella di pagamento sia stata notificata soltanto in data 11/12/2009 e quindi tardivamente.

10. Non vi è necessità di provvedere al pagamento delle spese processuali in mancanza di costituzione in giudizio dell'intimato.

11. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M