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Ordinanza — n. 22891/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision on tax notification perfection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22891/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the tax agency's notice of assessment. The court held that the Regional Commission erred in requiring a signed receipt for the informational recommendation, ruling instead that the act is perfected upon mailing. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for a new ruling based on these corrected principles.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: In tax proceedings involving informational recommendations, the act is perfected upon mailing, not upon receipt confirmation, and the Regional Tax Commission's requirement for a signed receipt was legally erroneous.

Parole chiave

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tax notification perfection informational recommendation mailing date sufficiency Regional Tax Commission quashing of decision art 140 civil procedure tax assessment appeal corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica dell'atto di accertamento, pur eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dal messo notificatore secondo il rito degli irreperibili; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2697 c.c.
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Rocco Iannone avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IVA, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'ad 360 n.
Art. 62 D. Lgs. n. 546/1992
Art. 132 c.p.c.
14-04-2021 -2- che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.
Art. 111 Cost.
art. 2697 c.c
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Rocco Iannone avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IVA, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'ad 360 n.
art. 140 c.p
3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica dell'atto di accertamento, pur eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
art. 132 c.p
14-04-2021 -2- che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.
art. 140 cod. proc. civ
3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica dell'atto di accertamento, pur eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017
Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015
Sez. 3, n. 12864 del 22/06/2015
Sez. 5, n. 952 del 17/01/2018
Sez. 5, n. 19526 del 30/09/2016
Sez. 5, n. 19526 del 30/09/2016); che, infatti, in tema di notificazione ai sensi dell'art.
Sez. 5, n. 26864 del 18/12/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11412-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IANNONE ROCCO, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 8336/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Rocco Iannone avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IVA, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'ad 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica dell'atto di accertamento, pur eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dal messo notificatore secondo il rito degli irreperibili; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 D.

Lgs. n. 546/1992, 140 c.p.c., 60 DPR n. 600/1973 e 26 DPR 602/1973, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, il perfezionamento della compiuta giacenza avrebbe presupposto il solo adempimento relativo all'inoltro della raccomandata informativa ed il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione; che, mediante il terzo, l'Ufficio denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente; che l'intimato non si è costituito;

Ric. 2018 n. 11412 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017); che, in tema di contenuto della :sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015;

Sez. 3, n. 12864 del 22/06/2015); che la sentenza impugnata contiene in sé il "minimo costituzionale" per sottrarsi alla censura mossale; che il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica - sono fondati; che, infatti, la CTR ha ritenuto non "raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 13564936348-8 Ric. 2018 n. 11412 sez. MT - ud. 14-04-2021 -3- indirizzata a Iannone Rocco non reca né la firma per esteso del ricevente né la data e la firma dell'incaricato alla distribuzione"; che peraltro, in tema di accertamento tributario, ove la notifica richieda l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione mentre l'annotazione del compimento dell'attività ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale cui è stato consegnato il plico, (Sez. 5, n. 952 del 17/01/2018;

Sez. 5, n. 19526 del 30/09/2016); che, infatti, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Sez. 5, n. 26864 del 18/12/2014); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco D