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Ordinanza — n. 22888/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tax assessment nullity due to company cancellation and lack of notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22888/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Anna Iacomino's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding an income tax assessment. Iacomino argued that the assessment was null because her company was cancelled before the notice was issued and she was never notified. The court found the arguments unfounded, noting the tax authority can act subsidiarily against partners and that the partner remains independently liable for profits regardless of the company's status or notice procedures.

Regesto Legislator

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Art. 2495 c.c.; Art. 110 c.p.c.: The cancellation of a capital company does not automatically render tax assessments against partners null, as partners remain independently liable for the company's profits and must defend their own interests.

Parole chiave

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tax assessment nullity company cancellation subsidiary liability partner liability tax procedure law notice requirements Cassation appeal validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 c.c.
14446 del 05/06/2018); che il limite annuale dalla cancellazione, posto dall'art. 2495 c.c.
Art. 110 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
e 110 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che la s.r.l.
Art. 42 DPR n. 600/1973
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.
artt. 2495 c.c
Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l'anno 2010; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c.
art. 2495 c.c
14446 del 05/06/2018); che il limite annuale dalla cancellazione, posto dall'art. 2495 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 897 del 16/01/2019
2495 c.c., limiti che non incidono però sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali (Sez. 5, n. 897 del 16/01/2019;
Sez. 6-5, n. 14446 del 05/06/2018
Sez. 6-5, n. 14446 del 05/06/2018); che il limite annuale dalla cancellazione, posto dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11098-2018 proposto da: IACOMINO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GIUTTARI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 8192/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Anna Iacomino propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria egionale della Campania che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l'anno 2010; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 110 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che la s.r.l.

Europa-EdiI2000, della quale la Iacomino era socia, era stata cancellata nel novembre 2012, mentre l'accertamento nei confronti della stessa società era stato emesso il 24 aprile 2015 e non era mai stato notificato:: da ciò l'inesistenza dell'avviso di accertamento presupposto e la nullità derivata di quello emesso nei confronti della socia; che, attraverso il secondo motivo, la contribuente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché dall'inefficacia dell'accertamento emesso nei confronti della società sarebbe conseguita la nullità dell'accertamento nei confronti del socio, stante il rapporto di pregiudizialità del primo rispetto al secondo; che l'intimata non si è costituita nei termini;

Ric. 2018 n. 11098 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- che i due motivi - da valutare congiuntamente, stante il loro collegamento funzionale - sono infondati; che, infatti, la CTR - attraverso l'inciso "quanto alla declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento nei confronti della società (pronunciata senza entrare nel merito dei maggiori redditi accertati) si osserva che essa non può essere invocata per sostenere, tout court, la nullità anche di quello emesso nei confronti del socio, poiché questi è comunque chiamato a rispondere, autonomamente ed in proprio, dei maggiori utili percepiti e nessuna decisione ha escluso la sussistenza degli stessi.

D'altra parte, all'avviso di accertamento notificato alla Iacomino era stato allegato anche quello emesso nei confronti della società senza che la Iacomino, che pure avrebbe potuto farlo, avesse eccepito alcunché in ordine alle modalità con le quali l'amministrazione aveva ricostruito i maggiori redditi contestati alla società" - ha utilizzato una ratio decidenclí diversa da quella fatta valere attraverso il ricorso; che, d'altronde, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., limiti che non incidono però sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali (Sez. 5, n. 897 del 16/01/2019;

Sez. 6-5, n. 14446 del 05/06/2018); che il limite annuale dalla cancellazione, posto dall'art. 2495 c.c. riguarda la possibilità di notificare la domanda "presso l'ultima sede della società" e non fissa alcun termine di decadenza nei confronti del socio, mentre il contenuto della decisione impugnata non contiene alcuna affermazione in Ric. 2018 n. 11098 sez. MT - ud. 14-04-2021 -3- violazione di legge o in difformità da orientamenti consolidati di questa Suprema Corte; che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva di quest'ultima; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOS