Cassation court dismisses appeal regarding tax assessment costs, upholding regional court's expense compensation decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the taxpayers against a regional tax court decision that compensated litigation costs. The taxpayers argued for a violation of law and lack of reasoning, claiming the issue was not novel enough to justify cost compensation. The court ruled that the regional court correctly applied the legal principle that cost compensation is permitted when new uniform jurisprudence emerges after the lawsuit begins, thereby validating the expense award.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court established that compensation for litigation expenses is permissible when new uniform jurisprudence is established after the lawsuit is filed, provided the lower court's reasoning is logical and explicitly stated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33166-2019 R.G. proposto da: MAROTTA Francesco e DE PALO Margherita, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Orlando Mario CARIANO, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Mancini, n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe PICONE; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06:363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2120/28/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA;
Sezione staccata di TARANTO, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. MAROTTA Francesco e DE PALO Margherita ricorrono con un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale emesso nei confronti dei predetti ricorrenti, compensando le spese del doppio grado di giudizio sul rilievo che «solo dopo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si sia formata giurisprudenza uniforme».
Con il motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.. nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che nel caso dli specie, oltre alla assoluta mancanza di motivazione, «ricorre anche la violazione di legge, perché non sussistevano, né sono state indicati, motivi quali la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni in discussione o altre gravi ed eccezionali ragioni, come stabilito dalla sentenza nr. 77 del 19.4.2018 della Corte Costituzionale».
Il motivo, che prospetta una violazione di legge e un difetto assoluto di motivazione (peraltro erroneamente dedotto ai sensi del n. 5 anziché del n. 4 del primo comma del citato art. 360, cod. proc. civ.), è infondato e va rigettato.Non sussiste, infatti, la dedotta carenza motivazionale in quanto la sentenza impugnata, in relazione alla disposta compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, contiene una ben individuabile oltre che molto chiara ratio decídendí, tale da escludere anche l'imperscrutabilità della rado che renderebbe nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez.
U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526). Non sussiste neppure la dedotta violazione di legge. Al riguardo va preliminarmente premesso che nella specie, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 15/03/2019 e pubblicata il successivo 05/07/2019, deve farsi applicazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, con decorrenza dal 01/01/2016, che prevede che le spese processuali possono essere compensate in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413;
Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (ex multis, Cass. n. 11217 del 2016, n. 14411 del 2016 e n. 22310 del 2017). Al riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise» (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012; conf. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014). Si è quindi precisato che «Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass. n. 3977 del 2020).
Inoltre, «ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011)» (così, in motivazione, Cass. n. 18010/2019). Orbene, nella fattispecie la CTR si è attenuta ai suddetti principi là dove ha disposto la compensazione delle spese processuali sulla base di una sopravvenienza relativa alla questione oggetto di giudizio, rappresentata dalla circostanza - chiaramente esplicitata nella motivazione della sentenza impugnata, che sul punto non è né illogica né erronea - che l'orientamento della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di riclassamento degli immobili urbani si era uniformato successivamente alla proposizione del ricorso.
Conclusivamente, da quanto detto consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artico