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Ordinanza — n. 22799/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on bankruptcy credit admission, allowing revocation of transaction due to missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22799/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the admissibility of professional fees in bankruptcy proceedings. The applicants argued that the trial court failed to evaluate documentary evidence proving a transaction date prior to the bankruptcy's annuality threshold. The court held that the omission of testimony on a decisive point regarding the transaction date rendered the lower court's decision on revocation void.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 210 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a defect of motivation for the non-admission of testimony is admissible in cassation if it concerns a decisive point of the controversy and would invalidate the lower court's conviction with certainty.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings admission of credits revocation of transaction defect of motivation omission of testimony annuality threshold fraudulent conveyance compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
— Il primo mezzo denuncia e art. 360, co.
Art. 210 c.p.c.
Si sostiene che il provvedimento impugnato risulterebbe nullo per omessa pronuncia e motivazione del giudice di merito sulle richieste di prova per testi e di esibizione e x art. 210 c.p.c.
Art. 67, primo comma, numero 1, della legge fallimentare
nonché per omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di prove documentali offerte che avrebbero permesso al Tribunale di valutare la data certa dell'atto transattivo in un periodo temporale anteriore rispetto alla infrannualità di cui all'art. 67, primo comma, numero 1, della legge fallimentare.
Art. 1353 c.c.
3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione dell'art. 1353 c.c. luogo dell'art.
Art. 1183 c.p.c.
luogo dell'art. 1183 c.p.c. laddove il Tribunale assume che il pagamento del bonus risulta sottoposto a condizione piuttosto che a termine, incorrendo così nella violazione dell'art.
Art. 55 comma 2 n. 1 della legge fallimentare
laddove il Tribunale assume che il pagamento del bonus risulta sottoposto a condizione piuttosto che a termine, incorrendo così nella violazione dell'art. 55 comma 2 n. 1 della legge fallimentare.
art. 210 c.p
Si sostiene che il provvedimento impugnato risulterebbe nullo per omessa pronuncia e motivazione del giudice di merito sulle richieste di prova per testi e di esibizione e x art. 210 c.p.c.
art. 1353 c.c
3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione dell'art. 1353 c.c.
art. 1183 c.p
luogo dell'art. 1183 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 giugno 2019, n. 16214
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30340-2019 proposto da: CLOCCHIATI'l IVANO, CLOCCHIATI CRISTIAN, elettivamente e_u +6,_ l domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FEDERICA DONDA; - ricorrenti - contro FALLIMENTO STEDA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEODOSIO NIACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BORSETTO; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 7232/201.9del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. — Clocchiatti Ivano e Clocchiatti Cristian ricorrono per quattro mezzi, nei confronti del Fallimento Steda S.p.A. in liquidazione, contro il decreto del 31 luglio 2019 con cui il Tribunale di Vicenza ha respinto la loro opposizione avverso lo stato passivo, a mezzo del quale era stata denegata l'ammissione di crediti per prestazioni professionali. 2. — Il Fallimento resiste con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO CHE 3. — Il primo mezzo denuncia e art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per totale difetto di motivazione in punto ammissione prove e per mancata valutazione delle prove documentali offerte.

Si sostiene che il provvedimento impugnato risulterebbe nullo per omessa pronuncia e motivazione del giudice di merito sulle richieste di prova per testi e di esibizione e x art. 210 c.p.c. nonché per omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di prove documentali offerte che avrebbero permesso al Tribunale di valutare la data certa dell'atto transattivo in un periodo temporale anteriore rispetto alla infrannualità di cui all'art. 67, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Il secondo mezzo denuncia e x art. 360, cc). 1, n. 4, c.p.c., omessa valutazione di .prove documentati offerte che ha comportato la erronea applicazione dell'art. 67, primo comma, numero 1, della legge Ric. 2019 n. 30340 sez.

M1 - ud. 20-04-2021 -2- fallimentare. Si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato dalla mancata valutazione dei documenti che avrebbero permesso di valutare che al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia che lo stesso fosse riferibile al 22.07.2010 e tanto più se esso fosse riferibile al 28.01.2013, le obbligazioni assunte della fallita nell'accordo transattivo del 22.1.2010 non avrebbero sorpassato di oltre 1/4 ciò che era stato dato o promesso. Il terzo mezzo denuncia e art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione dell'art. 1353 c.c. luogo dell'art. 1183 c.p.c. laddove il Tribunale assume che il pagamento del bonus risulta sottoposto a condizione piuttosto che a termine, incorrendo così nella violazione dell'art. 55 comma 2 n. 1 della legge fallimentare. 11 quarto mezzo denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei crediti di cui all'art. 2 della scrittura privata del 20.07.2010.

RITENUTO CHE 4. — Il ricorso è manifestamente fondato. 5. — È manifestamente fondato il primo mezzo. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dal Fallimento, ha ritenuto revocabile l'atto di transazione posta dai Clocchiatti a sostegno della propria domanda di insinuazione al passivo e successivamente dell'opposizione, osservando che «la scrittura transattiva reca la data, in tesi (solo ai fini revocatori) certa e computabile (cioè collocabile nel tempo in uno specifico giorno), del 28.1.2013, mentre la Steda S.p.A. ha depositato il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo il 19. 9. 201* si tratta, quindi, di un atto 0/ra annuale, revocabile ai Ric. 2019 n. 30340 sez.

M1 - ud. 20-04-2021 -3- sensi dell'ad. 2901 c.c., sussistendo sia feventus darnni che il consilium fraudis». Ma gli opponenti avevano chiesto prova testimoniale su vari capitoli, tra cui il numero 22: «I 'ero che i122. 07. 2010 Lei sottoscriveva il doc. sub 10 che le viene ranunostrato unitamente a Ivano e Cristian Clocchiatti», teste Daniele Lago. Sicché trova applicazione il principio secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 17 giugno 2019, n. 16214).

Nel caso di specie è del tutto evidente che, in astratto, e cioè salva ogni valutazione spettante al giudice di merito in ordine all'ammissibilità della prova e al suo esito, essa vertesse su una circostanza palesemente tale da privare la decisione impugnata della ratio su cui essa poggia, facendo cadere il presupposto della infraannualità tenuta dal Tribunale a base della propria decisione. 6. — Gli altri motivi sono assorbiti. 7. — Il decreto impugnato è cassato ed il processo rinviato al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Ric. 2019 n. 30340 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -4- PER QUESTI MOTIVI accoglie il primo motivo assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e tUt," rinvia anche per le spese al Tribunale