Cassation court dismisses appeal against bankruptcy revocation ruling for lack of proof of inscientia decoctionis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Alberto Gigante's appeal against the bankruptcy court's decision to revoke a property sale due to insufficient price. Gigante argued the appellate court misinterpreted evidence proving he lacked knowledge of the transaction's flaws at the time of signing. The court held that the lower court's factual assessment was correct and that cassation cannot serve as a third instance to re-evaluate evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, comma 1, n. 1, 1.fall.; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: The court of cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance and appeal, dismissing appeals based on alleged misinterpretation of facts or proof.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29809-2019 proposto da: GIGANTE ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO CALDARERA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO CICCONE; - ricorrente - contro FALLIMENTO SPIDA COSTRUZIONI SRL; - intimato - avverso la sentenza n. 569/2019 della COR1E D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1.
Con sentenza n. 2323 del 2013, il Tribunale di Messina, accogliendo la corrispondente domanda del Fallimento Spida Costruzioni s.r.l. (d'ora in avanti, semplicemente Fallimento), dichiarò inefficace, ex art. 67, comma 1, n. 1, 1.fall.., il rogito per Notar Paterni del 3 agosto 1994, con cui la menzionata società in bonis aveva venduto l'immobile ivi descritto ad Alberto Gigante al prezzo di € 96.732,38 (già Lire 180.000.000). Ritenne, infatti, tale corrispettivo sproporzionato rispetto al valore del cespite predetto, stimato, tramite c.t.u., in complessivi € 146.817,00 e non fornita dal convenuto la prova della propria insicientia decoctionis. 1.1.
La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 10 luglio 2019, ha respinto il gravame contro quella decisione promosso dal Gigante. 1.2. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, la corte suddetta ha opinato che:
z) i titoli prodotti dall'appellante (cambiali, assegni e quietanze), per dimostrare la corresponsione alla società venditrice di ulteriori somme rispetto a quanto indicato nel contratto di compravendita oggetto di revocazione, erano privi di data certa; à) il Gigante non aveva dimostrato la riferibilità al rapporto di compravendita di detti ulteriori pagamenti, né era possibile ritenere, in assenza di controdichiarazioni, che l'indicazione del prezzo contenuto nell'atto pubblico di vendita non corrispondesse alla volontà dichiarata dalle parti innanzi al notaio; /li) il Gigante non aveva fornito prova adeguata della propria inscientia decoctionis, né aveva contestato quanto Ric. 2019 n. 29809 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- dedotto dalla curatela con riferimento alla esistenza di un altro preliminare stipulato tra le parti.
2. Avverso l'appena descritta sentenza, Alberto Gigante propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Il Fallimento è rimasto solo intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 5, cp.c., travisamento della prova. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violaR:ione dell'art. 115 c.p.c.». Si criticano, ritenendole frutto di travisamento e/o errore di percezione, così da configurare una motivazione solo apparente, le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto privi di data certa i titoli prodotti dall'appellante per dimostrare la corresponsione alla società venditrice di ulteriori somme rispetto a quanto indicato nel contratto di compravendita oggetto di revocazione, nonché indimostrata la riferibilità al rapporto di compravendita di detti ulteriori pagamenti;
II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c. - Violardone e falsa applicaione dell'art. 67, comma 1, n. 1, lfall., in relazione a quanto diiposto dagli artt. 2697, 2704, 2727 e 2729 cod. tiv.. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violcqione dell'art. 115 c.p.c.», censurandosi le conclusioni cui era giunta la corte messinese quanto alla carenza di adeguata dimostrazione della inscientia decoctionis da parte del Gigante.
2. Il primo motivo è complessivamente insuscettibile di accoglimento. 2.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando Ric. 2019 n. 29809 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -3- impugnata una sentenza resa il 10 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr tra le più recenti, C:ass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Efr.
Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). 2.2. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021;
Cass. n. 23684 del 2020; Cass.n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla Ric. 2019 n. 29809 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -4- come giustificazione del decisum.
Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 2.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, la censura in esame è manifestamente infondata laddove denuncia l'asserito vizio motivazionale, posto che le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto indimostrato che i titoli prodotti dall'appellante (indipendentemente dalla questione della certezza della loro data) si riferissero proprio alla corresponsione alla società venditrice di ulteriori somme rispetto a quanto indicato nel contratto di compravendita oggetto di revocazione (in assenza, peraltro, di controdichiarazioni che consentissero di affermare che l'indicazione del prezzo contenuto nell'atto pubblico di vendita non corrispondesse alla volontà dichiarata dalle parti innanzi al notaio), da un lato, soddisfano ampiamente il minimum costituzionale imposto da Cass., SU, n. 8053 del 2014; dall'altro, si rivelano pienamente lineari, così agevolmente permettendo di individuarle, cioè di riconoscerle, come giustificazione del decisum. 2.2.2.
Con la doglianza in esame, invece, il ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede. 2.2.3. Va osservato, del resto, che, alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato precedentemente richiamato, oggetto del vizio in quella sede disciplinato è, oggi, esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudkio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», da intendersi riferito ad un preciso Ric. 2019 n. 29809 sez.
M1 - ud. 20-04-2021 -5- accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex ailis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Né costituiscono, 'atti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. 2.3.
Giusta i principi tutti fin qui esposti, la residua parte del motivo è inammissibile perché, lungi dal concernere l'omesso esame di uno specifico accadimento o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, controversi e decisivi per il giudizio, investe, sostanzialmente, come si è detto, le argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale al fine di escludere che i titoli prodotti dal Gigante si riferissero proprio alla corresponsione alla società venditrice di ulteriori somme rispetto a quanto indicato nel contratto di compravendita oggetto di revocazione, in assenza di controdichiarazioni che consentissero di affermare che l'indicazione del prezzo contenuto nell'atto pubblico di vendita non corrispondesse alla volontà dichiarata dalle parti innanzi al notaio. 2.3.1.
La censura, inoltre, laddove denuncia la violazione dell'art.115 cod. proc. civ., si risolve in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato, sul punto, dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre una propria, diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione Ric. 2019 n. 29809 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -6- impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.
Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 26893 del 2020). 2.3.2. In altri termini, il Gigante incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito:
1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglian.za che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forra di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c:p.c.»);
2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr.
Cass.24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento Ric. 2019 n. 29809 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -7- discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o, o meno, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr.
Cass. n. 3267 del 2008), altresì evidenziandosi che ciò di cui oggi il ricorrente lamenta sostanzialmente l'errata "Paluta_zione" (piuttosto che l'omesso esame), lungi dall'essere, di per sé, "decisivo", al più potrebbe rappresentare un differente quadro indiziario da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte messinese, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Esso, infatti, contesta gli esiti della prova indiziaria, come valutata dalla corte d'appello, in relazione alla ritenuta mancata prova della inscientia decoctionis, esaurendosi, così, in una critica al corrispondente, complessivo accertamento fattuale operato dalla medesima corte, qui, però, non permessa giusta la giurisprudenza di legittimità appena richiamata. 3.2. E' noto, peraltro, che:
z) la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019);
15) come recentemente ribaditosi (cfr in motivazione, Cass. n. 7380 del 2018; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 26893 del 2020), gli Ric. 2019 n. 29809 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -8- elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, comma 1, cod. civ. si esprima al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria Cass. n. 27457 del 2019;
Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della "concordana" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (cfr l'appena citata Cass. 17574 del 2009, nonché, la più recente Cass. n. 27457 del 2019). 3.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte territoriale - con una motivazione che non integra violazione delle regole dettate in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro desumibile dalla complessiva istruttoria in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse inidoneo a far ritenere raggiunta la prova della inscientia decoctionis, da parte del Gigante, al momento della conclusione del rogito del 3 aprile 1994, oggetto della revocatoria fallimentare promossa nei suoi confronti, ex art. 67, comma 1, n. 1, 1.fall. dal Fallimento; né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato ulteriori dati dedotti dall'odierno ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti. 3.3.1.
La corte messinese, invero, ha descritto le ragioni che l'hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale Ric. 2019 n. 29809 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -9- Alberto Gigante, con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre alla ricostruzione definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione dei legge (sostanziale e processuale), mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass. n. 26893 del 2020;
Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
4. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Fallimento rimasto solo intimato, dandosi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «ipetterà Ric. 2019 n. 29809 sez.
M1 ud. 20-04-2021 -10- all'amministraione giudkiaria verzficare la debenfsy in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esentzione dal suo pagamento». PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor