Ordinanza — n. 22792/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA fe ( sul ricorso 22796-2019 proposto da: DANIELE ANTONINO, quale legale rappresentante della Motonautica e Officina di Daniele Antonino, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO MAURI; - ricorrente - contro FALLIMENTO M&G SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIAtA 125/D, presso lo studio dell'avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO VITALE; - controrkorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22792/2021 — snciv · Corte di Cassazione: eguente ORDINANZA fe ( sul ricorso 22796-2019 proposto da: DANIELE ANTONINO, quale legale rappresentante della Motonautica e Officina di Daniele Antonino, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO MAURI; - ricorrente - contro FALLIMENTO M&G SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIAtA 125/D, presso lo studio dell'avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO VITALE; - controrkorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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eguente ORDINANZA fe ( sul ricorso 22796-2019 proposto da: DANIELE ANTONINO, quale legale rappresentante della Motonautica e Officina di Daniele Antonino, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO MAURI; - ricorrente - contro FALLIMENTO M&G SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIAtA 125/D, presso lo studio dell'avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO VITALE; - controrkorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, rilevato che: con decreto del 2/7/2019 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art.98 1.fall. da Antonino Daniele, in proprio e quale titolare della ditta individuale Motonautica & Officina di Daniele Antonino, allo stato passivo del Fallimento M e G s.r.1., nel quale non era stato ammesso il suo credito per il corrispettivo di spese di custodia di una imbarcazione della società fallita dal 2009 al 2017, poiché il ricorrente non aveva allegato né il provvedimento del giudice delegato né il suo ricorso per l'ammissione al passivo e mancava così anche la prova della tempestività dell'opposizione; avverso il predetto decreto del 2/7/2019, comunicato in pari data, con atto notificato il 23/7/2019 ha proposto ricorso per cassazione Antonino Daniele, svolgendo tre motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 2/9/2019 il Fallimento M & G. s.r.1., chiedendone l'inammissibilità o il rigetto;
è stata proposta ai sensi dell'art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; parte controricorrente ha depositato memoria ex art.380 bis, comma 2, cod.proc.civ; per la parte ricorrente, a mezzo dell'avv.Maria Mauri, non costituita, già codifensore nel giudizio di merito, è stata depositata memoria per segnalare il decesso del difensore avv.Ernesto Mauri in data 22/5/2020; ritenuto che:nella fattispecie la notizia del decesso dell'avv.Ernesto Mauri sia stata acquisita irritualmente, mediante una memoria depositata da difensore non costituito nel giudizio, con l'allegato certificato di morte in data 22/5/2020; comunque nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso officioso, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, non opera l'interruzione del processo, anche se, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Sez. 3, n. 7751 del 08/04/2020, Rv. 657500 - 01); in ogni caso, anche per l'attivazione di tale potere è necessario che l'evento risulti da attestazione fidefaciente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo (Sez. 1, n. 20325 del 15/10/2004, Rv. 578434 — 01;
Sez. 1, n. 21608 del 20/09/2013, Rv. 627660 - 01); nella specie è evidente che in ogni caso la parte ricorrente ha avuto a disposizione un anno di tempo circa per procedere alla sostituzione del difensore deceduto; con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.4 cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge e nullità della sentenza e assume che la «consultnione degli atti telematici» avrebbe consentito di accertare: (a) che all'opposizione allo stato passivo erano state allegate le domande di ammissione allo stato passivo, (b) che l'avv.Maria Mauri aveva inviato il provvedimento del 27/9/2018 del giudice delegato recante esclusione delle domande, (c) che l'opposizione allo stato passivo era più che tempestiva, in quanto proposta solo 12 giorni dopo il provvedimento del 27/9/2018; il primo motivo di ricorso appare inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza; infatti il ricorrente non riproduce - e neppure sintetizza in modo adeguato- il contenuto delle pretese evidenze documentali che, se debitamente consultate, avrebbero dimostrato che il Tribunale disponeva del contenuto del provvedimento impugnato del giudice delegato e della data della sua emissione, e non indica neppure la puntuale collocazione di tali elementi negli atti processuali; in tal modo la censura proposta appare del tutto generica e non permette a questa Corte di verificare di quali elementi disponesse il Tribunale che — giova ricordarlo — ha affermato esplicitamente di non avere a sua disposizione né il provvedimento impugnato, né la domanda del ricorrente, né la prova della tempestività dell'opposizione (ossia della data di comunicazione del provvedimento del giudice delegato); con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.295 cod.proc.civ. poiché l'ammissione del credito era stata esclusa solo per negligenza nella custodia della imbarcazione, al cui riguardo peraltro pendeva giudizio sull'azione risarcitoria proposta dal Fallimento nei confronti del Daniele, il cui esito occorreva attendere; il secondo motivo appare consequenzialmente inammissibile perché presuppone l'accoglimento del primo; inoltre lo stesso motivo appare anch'esso aspecifico e non autosufficiente poiché prospetta la necessità di attendere l'esito di un giudizio, il cui contenuto viene riferito in modo sommamente generico, impedendo la comparazione con l'oggetto della domanda di ammissione al passivo, anch'essa esposta del tutto genericamente;non viene inoltre riferito come e quando tale istanza di sospensione sia stata proposta ai giudici del merito, come sarebbe stato necessario per dimostrare che non si trattava di questione nuova, inammissibilmente sottoposta per la prima volta al giudice di legittimità; con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.m.55/2014 e all'indebita liquidazione della somma di € 7.200,00 per spese processuali, avvenuta senza considerare che tale somma si riferiva all'intera procedura comprensiva di memorie istruttorie e conclusionali e repliche anche il terzo motivo appare inammissibile per varie concorrenti considerazioni; in primo luogo, per difetto di pertinenza, perché il provvedimento impugnato non ha affatto affermato di aver inteso compensare con la somma liquidata lo svolgimento di attività istruttorie o il deposito di comparse conclusionali; in secondo luogo, per assoluta genericità, in difetto di indicazione specifica della norma asseritamente violata, essendosi il ricorrente riferito del tutto genericamente al decreto ministeriale n.55 del 2014; infine perché, secondo costante giurisprudenza, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in indicando e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'ammissibile indagine sugli atti di causa (Sez. 1, n. 22983 del 29/10/2014, Rv. 632686 - 01); il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 7.000,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 20 aprile 202