Ordinanza Interlocutoria — n. 22744/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6597/2021 proposto da: ZEKOVIC ANDJELA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Maria Chirico; - istante - contro REGIONE CAMPANIA; - resistente- Avverso ordinanza n. 996/2021 della Corte Suprema di Cassazione; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1°/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. Rilevato che: 1.Questa Corte, con ordinanza n. 996/2021, depositata in data 20/1/2021, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico della soccombente Regione Campania, poneva le stesse, così come liquidate, a favore della controricorrente Andjela Zekovic. 2.Con istanza, ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., depositato l'11/3/2021, non notificato, l'Avvocato Ugo Maria Chirico, quale difensore e procuratore di Andjela Zekovic, ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza direttamente a favore della controricorrente e non già a favore del procuratore, ex art.93 cp.c., stante la dichiarazione di antistarietà contenuta espressamente nel controricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 22744/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Va rilevato preliminarmente che non risulta essere stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c..
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6597/2021 proposto da: ZEKOVIC ANDJELA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Maria Chirico; - istante - contro REGIONE CAMPANIA; - resistente- Avverso ordinanza n. 996/2021 della Corte Suprema di Cassazione; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1°/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. Rilevato che: 1.Questa Corte, con ordinanza n. 996/2021, depositata in data 20/1/2021, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico della soccombente Regione Campania, poneva le stesse, così come liquidate, a favore della controricorrente Andjela Zekovic. 2.Con istanza, ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., depositato l'11/3/2021, non notificato, l'Avvocato Ugo Maria Chirico, quale difensore e procuratore di Andjela Zekovic, ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza direttamente a favore della controricorrente e non già a favore del procuratore, ex art.93 cp.c., stante la dichiarazione di antistarietà contenuta espressamente nel controricorso.
3. E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; la proposta è stata di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che:
4. Va rilevato preliminarmente che non risulta essere stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c..
5. Invero, la presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso, cosicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art.288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, Ric. 2021 n. 06597 sez. M1 - ud. 10-07-2021 -2- 4. previa notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso (Cass. 30651/2019).
6. Ora, la proposta di accoglimento dell'istanza, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della presente adunanza camerale, risulta notificata dalla Cancelleria al solo avvocato Chirico, difensore di ZEKOVIC ANDJELA, e non anche alla Regione Campania, che, nel procedimento N.R.G. 20232/2015 1/ definito con ordinanza di questa Corte n. 996/2021, oggetto dell'istanza (non ricorso) di correzione di errore materiale, era rappresentata e difesa dall'avvocato Letizia Modesto, con conseguente necessità di disporre rinvio a nuova adunanza camerale, previa comunicazione ad entrambe le parti.
PQM La Corte rinvia la causa all'adunanza camerale del 21 settembre 2021, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. del 26-5/7- 6/2021 e della presente ordinanza, nel termine di trenta giorni, oltre che all'avvocato Ugo Maria Chirico, per parte istante, all'avvocato Letizia Modesto, difensore della Regione Campania, nel procedimento N.R.G. 20232/2015, definito con ordinanza di questa Corte n. 996/2021, oggetto dell'istanza (non ricorso) di correzione di errore materiale. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2021.
Preside DEPOSITATO N CANCELLERIA Roma, i AGO, 202L