Italian court dismisses appeal against partner exclusion citing lack of social dedication and factual re-evaluation barred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude a partner from a sole proprietorship. The appellant argued the exclusion lacked legal basis, but the court found the partner's actions, such as issuing no receipts and evading orders, proved a total absence of social dedication. The court rejected the appeal because the appellant attempted to re-evaluate the factual findings already made by the trial judges, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2286 c.c.; The court cannot re-evaluate the factual findings of the lower court regarding the absence of social dedication required for partner exclusion under Article 2286 of the Civil Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10305-2019 proposto da: DE PANNI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI, n. 7, presso lo studio dell'avvocato DOMITILLA AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI TISATO; - ricorrente - contro DE PANNI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO GIUSEPPE SERAFIN; - controricorrente - contro DE PANNI ROBERTO & GIUSEPPE SNC; - intimata - avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PI ETRO LAMORGESE. Rilevato che La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 19 febbraio 2018, ha rigettato i gravarrii rncrociati avverso l'impugnata sentenza che aveva accolto le reciproche domande di esclusione dalla "De Panni Roberto & Giuseppe s.n.c.", proposte dagli unici due soci, Roberto e Giuseppe De Panni, e comunicato la decisione al pubblico ministero per la nomina del curatore speciale e del liquidatore, a causa dei gravi inadempimenti reciproci. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione Roberto De Panni, cui resiste Giuseppe De Panni con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che Con un unico motivo il ricorrente Roberto De Panni denuncia violazione dell'art. 2286 c.c., lamentando inadeguatezza della motivazione a sorreggere la pronuncia di esclusione del socio, cui erano imputati comportamenti non gravi né ingiustificati rispetto allo scopo sociale. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha accertato che i comportamenti imputati a Roberto De Panni (mancata emissione degli scontrini fiscali ai clienti abituali; essersi avvalso di altra società, riferibile a lui e alla moglie, per evadere un ordine diretto alla società; avere omesso il pagamento dei Ric. 2019 n. 10305 sez.
M1 - ud. 16-02-2021 -2- canoni di locazione dell'immobile) evidenziavano la sostanziale assenza di affedio soaktilis, essendo idonei a compromettere la fiducia che deve intercorrere tra i soci di una società di persone e ad integrare la causa di esclusione, a norma dell'art. 2286 c.c. Con apprezzamento di fatto incensurabile, la Corte territoriale ha giudicato inattendibili le giustificazioni fornite dall'interessato (la prassi delle vendite in nero ostacolava la verifica dell'altro socio in ordine agli effettivi ricavi sociali e favoriva manovre distrattive; l'utilizzo della società per evadere gli ordini alla società denotava una disinvolta gestione della stessa; il mancato tempestivo pagamento dei canoni di locazione, sebbene imputabile anche all'altro socio, aveva esposto la società al rischio di fallimento).
Il profilo della censura concernente la violazione di legge è inammissibile, mirando il ricorrente, in realtà, ad una impropria rivisitazione dei fatti operata dai giudici di merito. La parte ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito, essendo queste attività precluse in sede di legittimità (dì:, tra le tante, Cass. 29404 e 19547 del 2017). Il ricorso è dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 3100,00, di cui € 3000,00 per compensi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 guai er, del dPR n_ 115 dd 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2019 n. 10305 sez. MI - ud. 16-02-2021 -3- contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma, 16 febbraio 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rorne, i 1