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Ordinanza — n. 22737/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal, ordering retrial for failure to reimburse debt recovery costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22737/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a Milan court order that rejected the lawyer's claim for debt recovery expenses. The lawyer argued that costs incurred to recover professional fees for court-appointed defense should be reimbursed by the state as a necessary activity. The court held that the lower court incorrectly failed to liquidate these expenses despite statutory obligations, citing established precedent that such costs must be covered by the treasury.

Regesto Legislator

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Art. 82, 116, 117, 170 DPR 115/2002; Art. 24 Cost.: The court must liquidate expenses incurred by a court-appointed defense lawyer for debt recovery procedures, as these costs are necessary for obtaining professional compensation and must be borne by the state.

Parole chiave

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court-appointed lawyer debt recovery expenses professional compensation state reimbursement legal aid costs judicial liquidation public treasury recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 82 DPR 115/2002
Art. 116 DPR 115/2002
Art. 117 DPR 115/2002
Art. 170 DPR 115/2002
Art. 24 Cost.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. IL 10/09/2019, n.22579
Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5609
IL 10/09/2019, n.22579; Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5609; Cassazione civile sez.
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, n.27854
II, 26/02/2019, n.5609; Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, n.27854).
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Testo completo

uente trtoR ORDINANZA sul ricorso 30683-2019 proposto da: COVA CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso l'ordinanza n. R.G. 44819/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: con ordinanza depositata il 20.2.2019, il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto dall'Avv.

Carlo Alberto Cova, ex art.15 del D. Lgs 150/2011, avente ad oggetto il provvedimento di rigetto delle spese sostenute per il recupero del credito professionale in relazione alla difesa d'ufficio svolta in favore di Mejboud Abdelaziz; per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso l'Avv.Carlo Alberto Cova sulla base di un unico motivo; il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva: il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del ricorso; Ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 , 116, 117 e 170 DPR 115/2002 e dell'art.24 Cost, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere il giudice di merito liquidato le spese necessarie per il recupero del credito professionale, pur trattandosi di attività necessaria per ottenere la liquidazione dei compensi; dal momento che la legge obbliga il difensore ad attivare il procedimento recuperatorio del credito, i costi sostenuti per tale attività dovrebbero ricadere sull'erario; il motivo è fondato; la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell'affermare che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale abbia diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cassazione civile sez.

IL 10/09/2019, n.22579; Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5609; Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, n.27854). il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del citato principio di diritto poiché ha omesso la liquidazione delle spese sopportate dal difensore per il recupero del credito; Ric. 2019 n. 30683 sez. M2 - ud. 20-01-2021 -2- l'ordinanza va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Milano in diversa composizione;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, della Corte Suprema di cassazione, in data 20 ge