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Ordinanza — n. 22735/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against civil judgment extinction due to procedural nullity of citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22735/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court of cassation allowed the appeal against a lower court decision that extinguished the proceedings due to the nullity of the citation. The appellant argued that the lower court erred by requiring integration of the demand after declaring the citation null for discrepancies between the original and notified copies. The court ruled that when a procedural act is declared null, any subsequent dependent acts, such as orders for integration, become ineffective and cannot justify the extinction of the case.

Regesto Legislator

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Art. 307, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 91, 92 cod. proc. civ.: If a procedural order for integration is issued in violation of legal prerequisites, its non-compliance does not justify the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural nullity integration of demand extinction of proceedings dependent acts cassation appeal integrazione insufficiente ritiro della domanda di revisione restitutio in integrum

Disposizioni normative citate

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Art. 307, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
nella parte in cui ha la corte distrettuale ha ritenuto rilevante il mancato adempimento all'integrazione dell'atto di citazione; -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.
art. 380-bis cod. proc. civ
civ., che non essendo stata impugnata, rendeva indifferente la questione della nullità della citazione; - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dallo Scifo sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod.
art. 159 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 159 cod. proc. civ.
art. 307 cod. proc. civ
per avere la corte territoriale riconosciuto che la citazione in giudizio non era nulla e, tuttavia, sostenuto la legittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5161/2017
Cass. 5161/2017; 17458/2013); - in applicazione di detto principio la corte territoriale, una volta riscontrata la mancanza del presupposto per ritenere nulla la citazione per incertezza della domanda (cfr.
Cass. 17458/2013
Cass. 9419/2001
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 34512-2018 proposto da: SCIFO STEFANO, rappresentato e difeso da se stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrigento via Matteo Cirnarra n.38; - ricorrente - contro PALADINA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Agrigento, V.Artemide le, presso lo studio dell'avvocato Francesco Buscaglia, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1001/2018 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: --il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da Stefano Scifo nei confronti di Antonio Paladina contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato l'impugnazione proposta dal medesimo ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento; -la pronuncia di primo grado aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per difformità tra l'originale della citazione e la copia notificata al Paladina; - alla prima udienza del giudizio di prime cure - introdotto dal sig.

Scifo per conseguire la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con il sig. Paladina ed avente ad oggetto la costituzione di servitù di elettrodotto - il convenuto aveva eccepito la difformità dell'originale dell'atto di citazione introduttivo dalla copia allo stesso notificata, rilevando che la formulazione del capo di domanda "ritenere e dichiarare risoluto il contratto de quo" era stato inserito scritto a mano nella parte relativa alla precisazione delle domande dell'originale, mentre non appariva riprodotto nella copia notificata allo stesso Paladina; -a seguito di ciò, il giudice aveva assegnato termine perentorio per l'integrazione della domanda; senonché alla successiva udienza, disposta per consentire la suddetta integrazione, il sig.

Scifo chiedeva di essere rimesso in termini per l'incombente asserendo di non avere ricevuto la comunicazione dell'ordinanza riservata adottata dal giudice; il giudice, riscontrato, tuttavia, che l'ordinanza risultava notificata, non accoglieva l'istanza e, previa precisazione delle conclusioni, emetteva sentenza con cui dichiarava la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per incertezza dell'oggetto della domanda stante la difformità fra l'originale dell'atto di citazione e la copia notificata e, preso atto della mancata integrazione, dichiarava l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307, comma 3, cod. proc. civ.; - proposto gravame da parte dell'attore soccombente, la corte d'appello ha respinto l'impugnazione rilevando che, a prescindere dalla denunciata erroneità della declaratoria di nullità della citazione introduttiva, l'attore aveva l'onere di chiedere la revoca dell'ordinanza di integrazione della domanda con fissazione del termine perentorio per l'esecuzione; in mancanza di istanza di revoca, ed atteso l'inadempimento alla disposta integrazione, ne era conseguita la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 307, comma 3, cod. proc. civ., che non essendo stata impugnata, rendeva indifferente la questione della nullità della citazione; - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dallo Scifo sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., cui resiste Antonio Paladina; - ai fini della delibazione del ricorso questa Corte ha provveduto ad acquisire presso la Corte d'appello di Palermo il fascicolo del primo grado n. 1219/2012 r.g. conclusosi con la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1079/2014 r.g. sent. e il fascicolo di secondo grado n. 672/2014 r.g. conclusosi con la sentenza n. 1001/2018, con rinvio a nuovo ruolo; -in vista dell'adunanza odierna il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art. 380 bis cod. proc.civ.; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 159 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale riconosciuto che la citazione in giudizio non era nulla e, tuttavia, sostenuto la legittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. dal giudice di prime cure; -assume, in particolare, il ricorrente che la corte avrebbe, invece, dovuto dichiarare illegittimo il provvedimento di estinzione del giudizio poiché fondato sul presupposto errato della inesistente nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio; -in altri termini, la corte ha errato là dove non ha considerato che la dichiarazione di validità dell'atto di citazione comporta, conseguenzialnnente, la caducazione della dichiarazione di estinzione per inottemperanza all'ordine di integrazione del giudizio fondato sulla travolta declaratoria di nullità della citazione; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 329,339,342 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che il provvedimento di estinzione del giudizio doveva essere specificamente impugnato con apposito motivo di gravame;-ad avviso del ricorrente così decidendo la corte ha disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica allorchè, come nel caso di specie, quella espressamente impugnata sia sviluppo logico di quella non espressamente impugnata; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 e dell'art. 307 cod. proc. civ. nella parte in cui ha la corte distrettuale ha ritenuto rilevante il mancato adempimento all'integrazione dell'atto di citazione; -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alle spese di giudizio per essere state poste a carico del soccombente tale ritenuto in forza di un errato presupposto di diritto; -i primi tre motivi attingono tutti la medesima ratio decidendi e, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente: le censure sono fondate; - costituisce principio interpretativo rilevante nel caso di specie e però trascurato dalla corte territoriale, quello secondo il quale l'ordine strumentale di integrazione processuale, come nel caso di integrazione del contraddittorio, ovvero nel caso di integrazione della domanda -è il caso in esame- emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare preclusioni insuperabili come l'inammissibilità dell'impugnazione o, nel caso del presente ricorso, l'estinzione del giudizio (cfr.

Cass. 5161/2017; 17458/2013); - in applicazione di detto principio la corte territoriale, una volta riscontrata la mancanza del presupposto per ritenere nulla la citazione per incertezza della domanda (cfr. sentenza impugnata, pag. 3, secondo e terzo capoverso) avrebbe dovuto rilevare l'errore compiuto dal tribunale rispetto alla declaratoria di nullità della citazione e conseguentemente caducare l'ordinanza di estinzione adottata sull'erroneo presupposto della mancata ottemperanza all'infondato ordine di integrazione della domanda;- la corte ha, invece, errato a ritenere necessaria una specifica istanza di revoca ed un'ulteriore apposita impugnazione, trascurando che la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente dall'atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, con la conseguenza che la censura che colpisce il primo ha automatico effetto espansivo sul secondo (cfr.

Cass.9419/2001); -in definitiva quindi, il ricorso fondato sui primi tre motivi va accolto, con assorbimento della conseguenziale censura sulle spese di lite, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che riesaminerà l'appello alla luce del seguente principio di diritto: l'ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l'illegittimità dell'ordine di integrazione, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307, comma 3, cod.proc.civ. per mancato adempimento ad esso; -la Corte d'appello di Palermo provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella came