Ordinanza — n. 22693/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 31796-2019 proposto da: CEVOLO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARINO 26, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PALAIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO COLEINE; - ricorrente - contro VINCENZO PILLA, nella qualità di Curatore del FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ITALIA SOLARE INDUSTRIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA, 31, presso lo studio dell'avvocato LEONILDA MARI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO CASSI; - controlicorrente - contro SAGGINI BRUNO, FOJANESI MASSIMO, FRATANGELI EUGENIO, PERCUOCO SALVATORE, ASSICURAZIONI GENERALII ITALIA SPA, SOCIETA' RSA - SUN INSURANCE OFFICE LTD, ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI; - intimati - avverso la sentenza n. 1168/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 326 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 22693/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1168/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 31796-2019 proposto da: CEVOLO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARINO 26, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PALAIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO COLEINE; - ricorrente - contro VINCENZO PILLA, nella qualità di Curatore del FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ITALIA SOLARE INDUSTRIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA, 31, presso lo studio dell'avvocato LEONILDA MARI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO CASSI; - controlicorrente - contro SAGGINI BRUNO, FOJANESI MASSIMO, FRATANGELI EUGENIO, PERCUOCO SALVATORE, ASSICURAZIONI GENERALII ITALIA SPA, SOCIETA' RSA - SUN INSURANCE OFFICE LTD, ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI; - intimati - avverso la sentenza n. 1168/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, rilevato che: con sentenza del 17/5/2019 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dal Fallimento di Italia Solare Industrie s.r.l. e l'appello incidentale proposto da Stefano Cevolo (convenuto condannato in primo grado al risarcimento dei danni perché responsabile quale organo amministrativo della società "capogruppo" della società fallita) avverso la sentenza del Tribunale di Firenze- Sezione specializzata in materia di impresa del 14/6/2017, integralmente confermata, compensando le spese fra il Fallimento e il Cevolo e condannando il Fallimento a rimborsare le spese del grado a Eugenio Fratangeli, Salvatore Percuoco, Generali Italia s.p.a, Itas, Trentino Alto Adige per Assicurazioni- Società Mutua di Assicurazioni (già RSA -Sun Insurance Office Ltd); avverso la predetta sentenza, indicata come notificata il 17/7/2019, con atto notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.1 della legge 21/11994 n.53 in data 16/10/2019 ha proposto ricorso per cassazione Stefano Cevolo, svolgendo un unico motivo; con l'unico motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2497 cod.civ. e 2697 cod.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; al ricorso ha resistito con controricorso notificato il 29/11/2019 il Fallimento della Società Italia Solare Industrie s.r.1., chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto;
è stata proposta ai sensi dell'art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: il ricorso appare inammissibile perché tardivamente proposto; infatti il ricorso è stato inviato in notifica a mezzo del servizio postale solo in data 16/10/2019 nei confronti della sentenza del 17/5/2019 della Corte di appello di Firenze, che viene indicata come notificata in data 17/7/2019, data rispetto alla quale sarebbe stato proposto tempestivamente; il controricorrente Fallimento Italia Solare Industrie s.r.l. tuttavia ha eccepito che la sentenza impugnata era stata già in precedenza notificata al difensore di Stefano Cevolo a mezzo p.e.c. in data anteriore e cioè il 12/7/2019 ad opera di altra parte processuale e cioè la Società Generali Business Solutions — GBS s.p.a., mandataria della Società Generali Italia s.p.a, difesa dall'avv.Marco Vincenti e ha prodotto la relativa documentazione; rispetto a tale anteriore data (12/7/2019), pur tenuto doverosamente conto della sospensione dei termini processuali dal 1/8/2019 al 31/8/2019, il ricorso non appare tempestivo ex art.325 c.p.c., poiché avrebbe dovuto essere proposto entro 1'11/10/2019; non rileva poi che la notificazione della sentenza sia stata effettuata d'impulso di una parte processuale (terzo chiamato, assicuratore di altri convenuti) non contraddittrice diretta del ricorrente, perché l'art. 326 cod.proc.civ. non contiene alcuna limitazione e fa scaturire l'effetto della decorrenza del «termine breve» dall'avvenuta notificazione della sentenza, unitariamente considerata, da qualsiasi parte effettuata;e ciò ben si comprende ove si tenga conto della ratio dell'istituto che, attraverso l'accelerazione dei termini di impugnazione, intende stimolare le parti interessate all'impugnazione della sentenza e favorirne la stabilizzazione a cui aspirano le parti disposte - a patto che lo facciano anche le altre - ad accettare l'assetto di interessi da essa delineato e che può essere rimesso in discussione dal gioco delle impugnazioni, principali, incidentali, condizionate e tardive; del resto) non ha diversamente ragionato lo stesso ricorrente, che riferisce della notificazione da lui ricevuta il 17/7/2019 ad opera del difensore di altri convenuti; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 13.200,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 20 aprile 2021 , Il P esidente rel tor Depositata il") Cari(1:elìerii 11 Funipiio Giudiziario Um erto je. SJo