Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and rejects claim that administrative proceedings justify suspending expulsion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by an Egyptian national against a Rome Peace Court judgment rejecting his expulsion decree. The applicant argued the lower court improperly suspended proceedings pending administrative litigation regarding his residence permit denial, but failed to cite the specific Council of State order supporting his suspension request. The court ruled the appeal inadmissible due to lack of specificity and infounded because expulsion requires only a check on legal requirements at the time of issuance, not a review of the administrative body's prior permit decision. Consequently, the pendency of the administrative case does not justify suspending the ordinary court's expulsion proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: The appeal is inadmissible if it lacks specific reference to the cited administrative order, and the ordinary court's review of an expulsion decree is limited to verifying legal requirements at the time of issuance, excluding any assessment of the administrative authority's prior permit decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13340-2020 proposto da: Il NASI IARTY ATTAR BUIRAIEK NIOI-I MI ',D, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE TRIONFALI 145, presso Io studio dell'avvocato 1::\ MULI() P-ARARCI IINI che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA; - intimati - avverso il provvedimento) 11215/21)19 del GIUDICA DI PACI'. di ROMA, depositato il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PI Enzo i AmoRcvsi:.. Rilevato che Ilnasham- Abdelsattar Beraiek Nlohamed, cittadino egiziano, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, in data 18 settembre 2019, che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 31 gennaio 2019; il Questore di Roma, con provvedimento del 7 novembre 3118, gli aveva negato il rilascio di un permesso di somiomo per motivi di lavoro; il ricorso è stato notificato al Questore e al Prefetto di Roma presso l'Avvocatura generale dello Stato, i quali non hanno svolto difese.
Considerato che il ricorrente deduce che il Giudice di Pace, all'udienza del 30 maggio 2019, si era riservato sulla sua istanza di sospensione del decreto di espulsione, in attesa della pronuncia del Tar I,azio sulla istanza di sospensione del suindicato provvedimento del Questore; che, con provvedimento del 18 settembre 2019 non comunicatogli, il Giudice aveva sciolto la riserva, invitandolo a fomire documentazione a sostegno dell'istanza e, sciogliendo la riserva, aveva rigettato il suo ricorso senza che egli potesse produrre la documentazione richiesta e, in particolare, l'ordinanza del Consiglio di Stato che aveva accolto l'istanza cautelare nel giudizio amministrativo nel quale egli aveva impugnato il diniego del permesso di soggiorno; ad avviso del Collegio, il ricorso è, in parte, inammissibile per difetto di specificità, non riportando il contenuto dell'ordinanza richiamata del Consiglio di Stato, né del ricorso introduttivo (e dell'ometto specifico) del giudizio amministrativo (sulla esigenza di specificità del ricorso per Ric. 2020 n. 13340 sez.
M1 - ud. 16-02-2021 -2- cassazione deducente "errores in procedendo", come nel caso della censura in esame, ji, tra le tante, Cass. n. 12664 del 2012, 4741 del 2005) e, in parte, è infondato; ed infatti, il ricorso non si confronta con il principio secondo cui il provvedimento) di espulsione dello straniero è a carattere vincolato: il giudice ordinario dinanzi al quale esso è impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di lee che ne impongono l'emanazione, mentre gli è preclusa la valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soffiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione; ne consegue che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice ammiri- istrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile Cass. 18788 del 2020, 12976 del 2016); il ricorso è rigettato. ,a Corte rigetta il ricorso.
Roma, 16 febbraio 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, r2T" I