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Ordinanza — n. 22613/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows architect's bankruptcy claim by finding lower court omitted decisive evidence regarding professional engagement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22613/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Salerno Court of Appeal's decision rejecting an architect's claim for professional services in a bankruptcy proceeding. The architect argued that the lower court incorrectly dismissed copious documentary evidence proving his work without examining it, falsely assuming a formal written engagement was mandatory. The court held that while a formal contract is not always required, the lower court erred by omitting a decisive factor in its reasoning, thus violating the principle of adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 2222 c.c.; Art. 2224 c.c.: A professional debt can be presumed from the execution of services even without a formal written engagement, and a lower court's decision is subject to cassation if it omits decisive factors from the evidence without justification.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy claim professional services omission of evidence adequate motivation presumed debt cassation review fallimento credito documentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2222 c.c.
Considerato che Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c.
Art. 2224 c.c.
art. 2222 c.c
Considerato che Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c.
art. 2224 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1792 del 2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12317-2019 proposto da: CARLODALATRI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO SABA, 84, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAMPIONE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DAMIANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 'VINCENZO VITA; - controricorrenti - contro ITALFLEX SRL IN FALLIMENTO; - intimata - avverso la sentenza n. 1582/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Rilevato che La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 17 ottobre 2018, ha rigettato il gravame dell'architetto Carlo Carlodalatri avverso la impugnata sentenza che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al passivo del Fallimento Italflex srl di un credito per prestazioni professionali. Ad avviso della Corte, l'appellante non aveva provato di avere ricevuto dalla società un incarico professionale e alla documentazione indicata non poteva attribuirsi valore di ricognizione di debito. Avverso questa sentenza il Carlodalatn- propone ricorso per cassazione, cui resiste Damiani Giuseppe, in qualità di proponente del concordato fallimentare relativo alla procedura di fallimento della Italflex; il Fallimento non ha svolto attività difensiva_ Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c. e omessa motivazione, per avere ritenuto non probante la copiosa documentazione prodotta a dimostrazione del conferimento e dello svolgimento dell'incarico professionale mediante molteplici attività compiute in settori diversi c per molti anni nell'interesse della società. Il motivo è fondato nei seguenti termini. Ric. 2019 rt. 12317 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -2-- Si deve premettere che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare Il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza dame ragione, uno o più fattori aventi una oggettiva e decisiva portata indiziante (Cass. n. 1792 del 2017).

La corte territoriale, pur rilevando che la documentazione prodotta (relazioni, progetti industriali ecc.) non proveniva esclusivamente dall'interessato, ma «risultar/al depositata presso pubbliche aniministra_zr:oni e corirdata da protredimenti di ammissione a contributi e finanziamenti», ha incentrato la decisione sul duplice rilievo della mancanza di un incarico professionale espresso e di un atto di ricognizione di debito da parte della società_ Il primo rilievo è, tuttavia, distonico rispetto alla tipologia del credito, il cui sorgere non richiede necessariamente un incarico formale né espresso, potendo desumersi in via presuntiva anche dall'esecuzione delle prestazioni professionali (art. 2224 c.c.), come quelle in parte risultanti dalla documentazione prodotta dal Carlodalatri, come riferito dalla stessa Corte che non l'ha affatto esaminata, sul presupposto implicito ma erroneo che non potesse avere valore in mancanza di un incarico formale.

Ne è conseguita una falsa applicazione del surriferito principio di diritto che avrebbe dovuto essere calato nella fattispecie concreta e trovare adeguata giustificazione nella motivazione che, nella Ric. 2019 n. 12317 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -3- specie, è stata omessa. Questa conclusione non è scalfita dall'ulteriore rilievo concernente la ricognizione di debito, la cui mancanza non esclude la possibilità (e il diritto della parte) di dimostrare il credito akunde. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo esame e per le spese della presente fase.

P. Q. N I. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 16 febbraio 2021 residente f DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1