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Ordinanza — n. 22611/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court partially allows bankruptcy appeal by remanding case after finding asset valuation insufficiently examined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22611/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Vincenzo Rignanese's appeal against the Lower Court's bankruptcy declaration of FIR Settimo SRL. While the court dismissed the claim regarding the specific accounting advice, it found the lower court erred in not adequately considering the certified balance sheet value of €3.68 million against the liabilities. Consequently, the decision was remanded to the Court of Appeal of L'Aquila for a new examination of the insolvency criteria.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.: The lower court's failure to explicitly account for the certified balance sheet value when assessing the ability to satisfy creditors renders the insolvency finding unsupported by minimum motivation, requiring remand.

Parole chiave

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bankruptcy declaration insolvency criteria balance sheet valuation remand for new trial creditor satisfaction lower court error asset liquidation compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.
Rastrelli) che si afferma depositata nella procedura pre fallimentare, senza precisarne il contenuto nel corpo del motivo che risulta dunque non specifico, in violazione dell'art. 366, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13644 del 2013
Cass. n. 25167 del 2016
Cass. n. 24660 del 2020
Cass. n. 28193 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7184-2019 proposto da: RIGNANESE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro VAISIR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO EALCINELLA; - controricorrente- Contro FALLIMENTO FIR SETHMO SRL, ROBERT BOSCH SPA, FABBRICA ITALIANA VALVOLE SRL, FERROLI SPA, TIEMMEW RACCORDERIE SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Rilevato che Vincenzo Rignanese proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della FIR Settimo srl in liquidazione, pronunciata dal Tribunale di Chieti, facendo rilevare la mancata valutazione sia dello stato di insolvenza secondo il criterio applicabile alle società in liquidazione del rapporto patrimoniale tra attivo e passivo, sia dei riflessi negativi sul conto economico della società debitrice di oneri finanziari derivanti da fatti di usura penalmente rilevanti nei confronti di istituti di credito, sia del «sostanziale equilibrio tra la massa debitoria e la sommatoria dei crediti, rimanenze e liquidità» che rendeva possibile un rancio aziendale.

La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza del 18 gennaio 2019, rigettava il reclamo. Per quanto ancora interessa, ad avviso della Corte, lo stato di insolvenza era determinato anche da debiti ordinari inadempiuti, di importo rilevante (oltre euro 500 mila), estranei ai rapporti tra la società e il ceto bancario; la capacità dell'impresa di fare fronte all'adempimento delle obbligazioni (per le quali non operava la moratoria legale prevista per i debiti verso gli istituti di credito) era Ric. 2019 n. 07184 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -2- rimasta esclusa all'esito degli accertamenti del c.t.u., non rilevando in senso contrario il sostanziale equilibrio patrimoniale e finanziario esistente in epoca risalente (2012); a diversa conclusione non si poteva pervenire in base al criterio, applicabile alle società in liquidazione, del rapporto patrimoniale tra attivo e passivo, avendo il debitore che invochi detto criterio l'onere, nella specie non assolto, di «indicare compiutamente l'attiro costituente <gli assets fiquidabili del pmprio polli/nonio, eiponendo in modo n'alplico i possibili ralori di Irak-- x-0 e i loro /empi, in rajlro- nlo con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento leszoorale dello stesso»; era significativo che la debitrice, pur avendo depositato una domanda di concordato preventivo con riserva, non era stata in grado di formulare alcun piano di soddisfazione dei creditori con le risorse disponibili, ciò inducendo a ritenere inverosimile la sufficienza di dette risorse ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei debiti, pure escludendo il ceto bancario dal novero di questi ultimi.

Avverso questa sentenza il Rignanese, in proprio e quale liquidatore della FIR Settimo, propone ricorso per cassazione, resistito dalla Valsir spa, istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il ricorrente ha presentato memoria Considerato che Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, non avendo la corte territoriale utilizzato il criterio di accertamento dello stato di insolvenza previsto per le società in liquidazione, volto a verificare «se gli elementi attivi del paldmonio sodale consentono di assicurare l'uguale e integrale soddisfi/di/muto dei creditori sociali» (Cass. n. 13644 del 2013).

In particolare, la Corte avrebbe omesso di valutare i crediti restitutori vantati nei confronti degli istituti di credito in relazione ad indebiti derivanti da illeciti bancari, nonché il valore dell'attivo patrimoniale certificato nel bilancio Ric. 2019 n. 07184 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -3- di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, omettendo anche di esercitare i poteri ufficiosi di indagine. Il primo profilo è inammissibile: esso richiama una consulenza contabile di parte (ing. Rastrelli) che si afferma depositata nella procedura pre fallimentare, senza precisarne il contenuto nel corpo del motivo che risulta dunque non specifico, in violazione dell'art. 366, n. 4 e 6, c.p.c., con l'effetto di sollecitare il compimento di apprezzamenti di fatto preclusi in questa sede; inoltre, esso trascura di considerare che lo stato di insolvenza accertato è conseguenza in parte di debiti inadempiuti non bancari, cioè estranei ai rapporti tra la società e il ceto bancario.

Il secondo profilo, concernente l'attivo patrimoniale, è fondato. La sentenza impugnata non ha dato conto del bilancio di esercizio della FIR Settimo chiuso al 31 dicembre 2015, depositato nella fase prefallirnentare, da cui risultava un valore dell'attivo patrimoniale di € 3680436,00 (per immobilizzazioni materiali, rimanenze, crediti verso clientii ecc.), che si assume superasse le passività, alla luce del quale l'affermata inverosimiglianza delle risorse disponibili ad assicurare il soddisfacimento dei debiti sociali è priva del supporto motivazionale minimo, al di sotto del quale la sentenza è censurabile, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Di conseguenza, risulta privo di sicuro ancoraggio alla fattispecie concreta il principio di diritto che la Corte territoriale ha inteso applicare, secondo cui la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali gr Cass. n. 25167 del 2016, n. 24660 e 28193 del 2020). Ric. 2019 n. 07184 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -4- In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con nn- vio alla Corte d'appello de L'Aquila per un nuovo esame.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 16 febbraio 202