Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility and insufficient argumentation regarding bankruptcy filing legitimacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Mulino S.r.l. against a lower court ruling that dismissed a bankruptcy claim. The appellant argued the Public Prosecutor lacked standing because the insolvency report originated from a curator rather than a judge, citing Article 7 of the Bankruptcy Law. The court found the appeal inadmissible due to a lack of self-sufficiency, noting the lower court's detailed factual reconstruction proved the report was properly transmitted through the delegated judge to the prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 legge fallimentare; Art. 380 bis c.p.c.: The appeal is inadmissible if the alleged error lacks self-sufficiency and relies on mere assertions without specific documentary evidence or precise page references to contradict the lower court's factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28738-2019 proposto da: IL MULINO SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato MARIAROSARIA CICATIELLO; - ricorrente - contro GUERZONI SANDRA, UFFICIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CORTE DI APPELLO BOLOGNA; - intimati - avverso la sentenza n. 2151/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che viene proposto dalla Mulino s.r.l. in liquidazione ricorso avverso la sentenza n. 2151/2019, depositata il 19/07/2019, con cui è stato rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla odierna ricorrente contro la sentenza n. 18/2019 del Tribunale di Modena che ne ha dichiarato il fallimento; - che il curatore del fallimento il Mulino s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis cod. proc. civ.; - che la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
CONSIDERATO 1. che con un unico articolato motivo è stata dedotta la violazione degli artt.7 legge fall. e 345 cod. proc. civ. , sul rilievo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore evidente, per avere ritenuto che la segnalazione a seguito della quale il Pubblico Ministero ha presentato istanza di fallimento fosse pervenuta dal giudice, e non, invece, dal curatore del fallimento Baraldi, società controllante l'odierna fallita; che, pertanto, il P.M. era privo della legittimazione a proporre istanza di fallimento ex art. 7 legge fall., atteso che la segnalazione a seguito della quale lo stesso si è attivato, non è stata effettuata dal giudice civile, come richiesto dalla norma sopra indicata, bensì da un curatore fallimentare;
2. che il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza; che, in particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che il fallimento è stato chiesto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena sulla base della segnalazione di insolvenza della società poi fallita contenuta in una relazione informativa del curatore della società controllante (Baraldi) indirizzata al proprio giudice delegato e poi dal Tribunale trasmessa all'ufficio del P.M. (vedi pag. 2 sentenza impugnata);3 che, pertanto, se è pur vero che la segnalazione dell'insolvenza della società ricorrente era originariamente contenuta in una relazione informativa del curatore del fallimento Baraldi, non essendo tale segnalazione stata inviata direttamente al Procuratore della Repubblica di Modena dal curatore del fallimento Baraldi, bensì dal Tribunale, dopo che il G.D., cui era indirizzata, la aveva presumibilmente vistata, non vi è dubbio che sia stato pienamente rispettato il requisito previsto dall'art. 7 legge fall.; - che, infatti, l'iniziativa di trasmissione della segnalazione al P.M.
è chiaramente riconducibile al Giudice Delegato, a nulla rilevando che tale iniziativa fosse conseguente ad una notizia dallo stesso appresa dal proprio curatore; - che l'affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui sarebbe stato lo stesso P.M. nell'istanza a riferire di aver ricevuto la segnalazione dal curatore del fallimento Baraldi, e non dal G.D. di tale procedura, può essere il frutto di una mera semplificazione del P.M. nell'indicare il soggetto cui era originariamente riconducibile la segnalazione di cui è causa e comunque difetta di autosufficienza; che, infatti, al cospetto della precisa ricostruzione della Corte d'Appello, che ha riportato, nel dettaglio, tutti i singoli passaggi della segnalazione di insolvenza (dal curatore del fallimento Baraldi al G.D. e da quest'ultimo al P.M.), la società ricorrente non ha nè trascritto un estratto dell'istanza di fallimento, o indicato quantomeno la pagina, contenente il punto in cui il P.M. avrebbe fatto riferimento alla provenienza di tale segnalazione, né allegato gli asseriti diversi passaggi che quest'ultima avrebbe avuto, fornendo eventualmente dei dettagli sotto il profilo cronologico; che, pertanto, non può non constatarsi la natura meramente assertiva dell'affermazione della ricorrente in ordine provenienza della segnalazione;
P.Q.M.
Rigette1/4i1 ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma in da