Court dismisses bank's appeal, ruling it must prove full account balance to claim credit in bankruptcy. The court rejects the argument that the bank only needs to prove the loan. The decision upholds the lower court's order for the bank to produce missing account statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Bank Monte dei Paschi di Siena's appeal against a bankruptcy court ruling that rejected its opposition to a debt claim. The bank argued it should only prove the loan title, not the full account history, while the opposing party contended that the bank must produce all account statements to prove the negative balance existed. The court held that because the advance was linked to a current account, the bank bore the burden of proving the account's overall status up to its closure, thereby validating the lower court's requirement for complete documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218, 2697 c.c.; Art. 1823, 1827, 1831, 2697 c.c.: When a bank claims a credit based on an advance linked to a current account, it must prove the account's complete balance and movements up to closure, not merely the loan title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21704-2019 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, per quest'atto rappresentata da JULIET SPA, la quale agisce non in proprio ma in nome e per conto della ridetta Banca, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 4/1C, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA VARANO, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTI PIERPAOLO GIACONA; - ricorrente - contro FALLIMENTO di MANGIMI MARIO GRASSO & C. SAS; I ) , - intimato - )SA-3 avverso l'ordinanza n. R.G. 3418/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MASSIMO FALABELL A. FATTI DI CAUSA 1. — Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di Mangimi Mario Grasso & C. s.a.s.; in detta procedura concorsuale il predetto istituto aveva formulato domanda di insinuazione con riferimento a due contratti di mutuo e a un contratto di anticipazione bancaria collegato a un contratto di conto corrente di corrispondenza. Il giudice delegato aveva ammesso il solo credito per la quota capitale del contratto di mutuo e l'opposizione aveva quindi ad oggetto la pretesa correlata all'anticipazione.
Il Tribunale di Catania, con decreto del 13 giugno 2019, respingeva l'opposizione. Rilevava che l'opponente non aveva prodotto gli estratti conto del rapporto di conto corrente riferiti ai periodi, anteriore e successivo, rispetto a quello in cui erano state poste in atto le anticipazioni bancarie (e cioè all'arco di tempo ricompreso tra aprile e dicembre 2014). Osservava, in particolare, che per l'ammissione del credito al passivo del fallimento era necessario procedere alla produzione di tutti gli estratti conto: segnatamente di «quelli successivi al periodo richiesto, fino alla data della risoluzione del contratto, con contestuale passaggio a sofferenza». 2.
— Banca Monte dei Paschi di Siena, rappresentata da Juliet s.p.a., ricorre per cassazione avverso il nominato decreto: svolge, a tal fine, due motivi di impugnazione. La curatela, benché intimata, non si è difesa.Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Con il primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Secondo la ricorrente avrebbe errato il Tribunale a ritenere che essa banca avesse l'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente: un tale onere si sarebbe configurato, infatti, nella sola ipotesi in cui l'istante avesse inteso insinuarsi al passivo fallimentare del credito consistente nel saldo negativo di tale conto.
L'istante richiama, al riguardo, il principio secondo cui chi chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza data in prestito, è tenuto a provare il titolo che comporti l'obbligo di restituzione e l'avvenuta consegna della somma, dovendo invece il debitore dar prova dell'eventuale fatto estintivo. Il motivo è inammissibile. Esso mostra di non cogliere, nella sua reale dimensione, la ratio decidendi della pronuncia impugnata, con cui il Tribunale ha nella sostanza conferito rilievo al collegamento esistente tra il rapporto di anticipazione e quello di conto corrente, su cui dovevano essere appostate le competenze maturate con riguardo al conto anticipi: evenienza — quest'ultima — che imponeva di considerare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente.
Quanto affermato dal giudice dell'opposizione è, del resto, pienamente corretto. Va rammentato, infatti, che con il contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831, 2697 c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo (Cass. 11 ottobre 1971, n. 2840). 2. — Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost..
La ricorrente si duole di ciò: il Tribunale avrebbe sollevato d'ufficio una questione concernente il mancato assolvimento dell'onere probatorio rispetto al credito in discussione, senza preventiva instaurazione sul punto del contraddittorio, e cioè senza invitare la banca a produrre copia degli estratti conto riferiti al periodo mancante. Il motivo è palesemente infondato. E' la stessa istante a ricordare di aver evidenziato, nell'opposizione, come «il rapporto anticipi controverso non costituisse un conto corrente e non fosse regolato alla stregua di tale fattispecie contrattuale, bensì rappresentasse una linea di credito, ulteriore e distinta rispetto all'eventuale apertura di credito in conto» (pag. 6 del ricorso).
Se ne ricava che la questione di cui si dibatte rappresent tema connaturato alla domanda attrice, la quale risultava basarsi sulla confutazione dell'assunto per cui il rapporto di anticipazione dove essere ricondotto a quello di conto corrente: assunto che implicava in jure l'applicazione, alla fattispecie, del principio per cui la banca era onerata di provare le movimentazioni del conto corrente fino alla sua chiusura. 3. — In conclusione, il ricorso è respinto. 4. — Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in data 16 febbraio 2021. Il resid