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Ordinanza — n. 22505/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects material error in name and location in Cassation order under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22505/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of a material error in its own order regarding the appellant's name and the appellate court's location. The appellant argued the mistake was evident on the face of the document, while the Court reaffirmed that such clerical errors do not affect the substantive decision. Consequently, the Court mandated the clerical staff to amend the text and record the correction officially.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.c.; Art. 366-ter c.p.c.: The court must correct material errors evident on the face of the decision that do not alter the substantive content, ensuring the document accurately reflects the parties and procedural history.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy Cassation procedure party identification error cancellaria annotation substantive vs clerical procedural regularity correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.c.
Art. 366-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977
Richiamate le ragioni già enunciate da questa Corte secondo cui l'errore materiale si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta risultando per tabulas.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 25843-2020 proposto da: RUTIGLIANO BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORMIDA, 5 presso FRFITAION LUCIO, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PICCOLO, che lo rappresenta e difende; - _ricorrente - contro COMUNE DI ANDRIA; - intimato - avverso l'ordinanza n. 18571/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso in atti Biagio Rutigliano chiede che sia corretto l'errore materiale di cui all'epigrafata ordinanza di questa Corte che nell'intestazione delle parti aveva indicato erroneamente il nome del ricorrente ("Angelo" in luogo di "Biagio") e la Corte d'Appello gravata ("Palermo" in luogo di "Bari").

2. Richiamate le ragioni già enunciate da questa Corte secondo cui l'errore materiale si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta risultando per tabulas.

3. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria per le annotazioni di legge. Nulla spese. PQM Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18571/2020 di questa Corte e dispone che: al rigo 12 della pagina 1 la parola "Angelo" sia sostituita dalla parola "Biagio"; al rigo 23 della pagina 1 la parola "Palermo" sia sostituita dalla parola "Bari". Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.2.2021. Il Presidente • o Giudiziano . zia Cio rra ,./ -Do Antonio aidt Depositata in Can eilerir Ric.