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Ordinanza — n. 22465/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows usury claim by overturning lower court's dismissal due to failure to presume insurance contract connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22465/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the usury claim against Compass Bank, quashing the Macerata Tribunal's decision that dismissed the plaintiff's evidence. The lower court rejected the plaintiff's proof of usury because he failed to produce specific insurance policy documents, despite the insurance being stipulated simultaneously with the loan. The Court ruled that the lower court erred by ignoring the legal presumption that a simultaneous insurance contract is connected to the loan, thereby requiring the insurance costs to be included in the usury threshold calculation.

Regesto Legislator

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Art. 1815, 2697 c.c.; Art. 644, comma 4 c.p.; The court establishes that when an insurance contract is stipulated simultaneously with a loan, there is a legal presumption of connection, and the insurance costs must be included in the usury threshold calculation unless the connection is proven otherwise.

Parole chiave

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usury threshold calculation insurance contract connection legal presumption of link consumer credit usury burden of proof allocation simultaneous contract stipulation TAEg interest rate finanziamento dell'assicurazione infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 1815 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 744 c.p.
Art. 644, comma 4 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8806 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15895-2019 proposto da: LEOPERDI SAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 96, presso Io studio dell'avvocato PAOLO MEREU, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO NEEREU; - ricorrente - contro COMPASS BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA N. 39, presso lo studio dell'avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO) CELLA, MONICA IACOVIELLO; contror •corrente - avverso la sentenza n. 1376/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Rilevato che Il signor Leopardi Sauro conveniva in giudizio la società Compass, cui addebitava la violazione delle norme in tema di usura, in relazione ad un credito al consumo, ottenuto in data 15 maggio 2003, per l'importo di €, 13770,00. Il Giudice di pace di Macerata, in accoglimento della domanda, riteneva usurari gli interessi applicati e condannava la convenuta alla restituzione del dovuto, oltre interessi, sulla base del presupposto che nella determinazione del Taeg dovessero essere inglobate due polizze assicurative contestualmente stipulate, ai fini della determinazione del tasso soglia che risultava superato.

Il Tribunale di Macerata, in accoglimento del gravame della Compass, riteneva che l'attore non avesse assolto all'onere di provare il diritto azionato mediante produzione dei documenti inerenti alle polizze assicurative, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura. Avverso questa sentenza Leopardi Sauro ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Compass Banca. Le partì hanno presentato memorie. Considerato che Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1815 e 2697 c.c., 116 c.p.c. e 744 c.p., per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio a suo carico, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che ritiene esistente una presunzione del collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione contestualmente stipulato.

Il motivo è fondato. Ric. 2019 n. 15895 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -2- La sentenza impugnata ha ritenuto la domanda non provata quanto al superamento del tasso soglia, in conseguenza della carenza probatoria per avere l'attore omesso di «produrre i fascicoli ittfotmatiti &aliti alle polizze per cui è causa», essendosi limitato a produrre «i fa scicoli informatiti rekiliti alk pok,-e di ellí è CilitS" dai quali «non èposiibile rerificare se le pokze stesse (denominate rispettivamente Creditor Protection Insurance e Family Protection) abbiano inteso assiarrare il rischio indicato nella elencazione di ari sopra (/olizze sostanziabnente intese ad assicurare il rimborso del ardito) ovvero assicurare rischi diversi».

La Corte territoriale, tuttavia, non si è fatta carico di spiegare la compatibilità di tale ratio decidendi - che nega il collegamento tra i contratti di finanziamento e di assicurazione - con il principio secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806 del 2017).

Ne consegue, in accoglimento del motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per un nuovo esame, alla luce del richiamato principio, e per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 16 febbraio DEp02(s)21TA1 TO ,fq cAteELLERIA .. . . „ ujin resident Roma, Zip z9,,m Ric. 2019 n