Ordinanza — n. 22464/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 14888-2019 proposto da: PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DI PALCO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SALVI, NICOLA SAI.NI; - ricorrente - contro ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE RIGHEITI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3002/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22464/2021 — snciv · Corte di Cassazione: A\»p ..4 Il ricorso è tag~-- 'Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 4100,00, di cui C 4000,00 per compensi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 qualer, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma i bis dello stesso art.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14888-2019 proposto da: PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DI PALCO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SALVI, NICOLA SAI.NI; - ricorrente - contro ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE RIGHEITI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3002/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PI ETRO LA NIORG ESE. Rilevato che La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 6 novembre 2018, ha rigettato il gravame della Paco Pacifico Costruzioni spa avverso l'impugnata sentenza che aveva rigettato la sua domanda diretta a risolvere il contratto di appalto stipulato con l'Ater di Verona il 26 maggio 2000, avente ad oggetto la costruzione di due fabbricati nel Comune di Cerca, per fatto e colpa dell'Ater e di condannare quest'ultima al risarcimento del danno. L'impresa Paco aveva dedotto l'illegittimità della rescissione del contratto, deliberata dall'A ter, per grave inadempimento dell'appaltatore e la responsabilità del committente per la sospensione dei lavori e la prolungata inerzia determinata dalla scoperta di idrocarburi ad una quota inferiore a quella indicata nelle indagini geologiche preliminari.
La Corte ha osservato che i lavori erano stati sospesi a causa della suddetta scoperta, ma che il committente aveva fornito una soluzione tecnica efficace per superare l'ostacolo sulla base di una modifica progettuale che prevedeva l'esecuzione delle fondazioni ad un livello più alto rispetto a quello originariamente previsto, la cui fattibilità era stata positivamente verificata in sede tecnica e condivisa dal c.t.u.; tuttavia, la Paco si era rifiutata di proseguire nei lavori, in tal modo tenendo un comportamento contrario a buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ric. 2019 n. 14888 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -2- Avverso questa sentenza la Paco propone ricorso per cassazione, cui resiste l'Ater con controricorso. le parti hanno presentato memorie. Considerato che Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1206, 1375, 1453 c.c., 133 dPR n. 554 del 1999 e 30 dPR n. 1063 del 1962, per non avere rilevato l'illegittimità della sospensione dei lavori, determinata da un errore prog-ettuale imputabile al committente, per la scoperta degli idrocarburi ad una profondità diversa da quella programmata, in mancanza di una perizia di variante e suppletiva indispensabile per garantire la prosecuzione dell'opera, e l'illegittimità della delibera di risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'appaltatore.
Il motivo è manifestamente ii4.funtlat.0A, ftec-- La Corte di merito, con adeguato e incensurabile apprezzamento di fatto, ha accertato la praticabilità della soluzione tecnica alternativa indicata dalla stazione appaltante e, di conseguenza, ha ritenuto il rifiuto a proseguire i lavori opposto dall'appaltatore come ingiustificato e contrastante con il principio di buona fede e correttezza contrattuale. La questione sollevata in questa sede, circa la mancanza della perizia di variante che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stata necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori, non è stata trattata nella sentenza impugnata, né il motivo precisa se e quando essa sia stata specificamente proposta nel giudizio di merito, risultando impropriamente introdotta in sede di legittimità; essa, tra l'altro, presuppone il compimento di accertamenti di fatto sulla entità e natura delle modifiche contrattuali, da cui dipende il giudizio sulla necessità di approvare una perizia di variante.
Per altro verso, l'argomento difensivo in esame non coglie la effettiva ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, la quale ha Ric. 2019 n. 14888 sez. MI - ud. 16-02-2021 -3- accertato il radicale rifiuto dell'impresa appaltatrice a riprendere i lavori secondo le nuove indicazioni tecniche, dunque a prescindere dalla problematica inerente alla perizia di variante. L'ulteriore argomento circa l'impossibilità di provvedere all'eliminazione dei materiali ingiuri- anti mira ad introdurre una questione di fatto non esaminabile in questa sede e non decisiva al fine di scalfire la predetta ralio.
A\»p ..4 Il ricorso è tag~-- 'Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 4100,00, di cui C 4000,00 per compensi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 qualer, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma i bis dello stesso art.
13. Roma, 16 febbraio 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma