Cassation court dismisses appeal for lack of specific factual allegations and proper citation of lower court acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by PAM Panorama S.p.a. against a lower court ruling that found the company liable for a slip-and-fall incident in its supermarket. The appellant argued procedural defects regarding notification and lack of specific factual allegations, but the court found these arguments insufficient because the appellant failed to quote the specific acts relied upon by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed due to the failure to meet the strict requirements for admissibility under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation rejects an appeal if the appellant fails to specifically and fully quote the acts relied upon by the lower court to verify the specificity of the alleged facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte (}) CAL ORDINANZA sul ricorso 26465-2019 proposto da: PAM PANORAMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA MATTEO FORMICA; - ricorrente - contro OCCHI LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIETRO MEROLLI 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ROSATI, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza non definitiva n. 778/2018 depositata il 16/03/2018 e la sentenza n. 1879/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Luisa Occhi propose appello avverso la sentenza n. 21149/2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la domanda, dalla medesima proposta - ex art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art.2049 cod. civ. - nei confronti di PAM Panorama S.p.a., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9 agosto 2014, allorché l'attrice, mentre si trovava nel reparto "frutta e verdura" del supermercato PAM di via Bellaria n. 47, a Bologna, era scivolata a causa della presenza di foglie di verdura bagnate sul pavimento ed aveva riportato lesioni.
L'appellata, costituendosi anche in secondo grado, chiese il rigetto del gravame. La Corte di appello di Bologna, con sentenza non definitiva del 16 marzo 2018, n. 778/2018, accertò e dichiarò PAM Panorama S.p.a. responsabile del sinistro in questione e rimise la causa in istruttoria, come da separata ordinanza; con successiva sentenza definitiva n. 1879/2019, pubblicata il 14 giugno 2019, condannò l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 30.556,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi come precisato nel dispositivo di quella sentenza, nonché alle spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso le sentenze della Corte di appello PAM Panorama S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito Luisa Occhi con controricorso. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. La società ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2019 n. 26465 sez. M3 - ud. 03-02-2021 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso «per inesistenza, o in subordine nullità, della notifica eseguita ai sensi dell'ad 3 bis L. 53/1994 dall'avvocato mittente in difetto di valida e tempestiva procura alle liti», sollevata dalla parte controricorrente, risultando dagli atti che detta procura, con sottoscrizione autografa della parte ricorrente e del suo difensore, scansionata, inviata unitamente al ricorso e firmata digitalmente dal medesimo difensore (pdf.pm7) - come riconosciuto dalla stessa controricorrente (v. 9 del controricorso) -, è stata depositata in originale con firme autografe;
è stata pure depositata dalla parte ricorrente attestazione di conformità relativa all'esemplare analogico degli atti (ricorso, procura ad litem e relata di notificazione) notificati, in data 17 settembre 2019, in formato digitale a mezzo pec e sottoscritti digitalmente dal notificante, nonché al messaggio pec di invio e alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (v. per quanto utile, Cass., sez. un., 27/04/2018, n. 10266; Cass.29/1/2018, n. 30927; Cass., ord., 18/07/2019, n. 19434).
2. Con l'unico motivo si deduce «Violazione o falsa applicazione del principio di cui agli artt. 2697 codice civile, 115 codice di procedura civile e 111 Costituzione, con conseguente vizio e/o difetto di motivazione delle sentenze gravate ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 comma 1 n. 5 codice di procedura civile (come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012 conv. con modifiche dalla I. 134/2012) per avere ritenuto provato un fatto in difetto di contestazione specifica di parte convenuta nonostante questa non vi avesse assistito».
1. Il motivo va disatteso. Ed invero sono infondate le censure motivazionali, essendo la sentenza impugnata supportata da motivazione che non risulta — Ric. 2019 n. 26465 sez. M3 - ud. 03-02-2021 -3- contrariamente all'assunto della ricorrente - «illogica, incomprensibile e contraddittoria». Sono altresì inammissibili le ulteriori censure proposte per difetto di specificità, con conseguente violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo la parte ricorrente riportato testualmente e compiutamente, per la parte che rileva in questa sede, gli atti in base ai quali la Corte di merito ha ritenuto integrata nella specie la non contestazione e in particolare l'atto di citazione (espressamente richiamato dai giudici di merito), al fine di consentire la verifica della specificità dei fatti allegati ex adverso„ cui relazionare la specificità della contestazione; neppure sono stati indicati e riportati gli atti dell'attuale ricorrente - sempre per la parte rilevante in questa sede - in cui la PAM Panorama S.p.a.„ nei gradi di merito, ha eventualmente tempestivamente sollevato le contestazioni riportate in ricorso ed in particolare quella relativa alla mancata presenza dei dipendenti al fatto (Cass., 13/10/2016, n. 20637), tanto più che la presenza di questi ultimi al verificarsi della caduta in questione risulta essere stata già indicata nell'atto di citazione e in specie nella prova ivi articolata e testualmente riportata nel controricorso (v. anche sentenza non definitiva p. 3).
Né a tanto può porsi rimedio con la memoria. Infine, neppure risulta essere stata compiutamente e specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza non definitiva, impugnata unitamente a quella definitiva, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto non contestata specificamente in secondo grado dall'appellata (ma, anzi, da questa fatta propria) la ricostruzione dell'incidente descritta nella sentenza del Tribunale. Neppure risulta sussistente la dedotta inversione dell'onere della prova ad opera della Corte territoriale.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ric. 2019 n. 26465 sez. M3 - ud. 03-02-2021 -4- 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ìl versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Supre