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Ordinanza — n. 22389/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on bankruptcy jurisdiction, ruling transfer before filing year is irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22389/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pulizia Italia SRL against the Milan Court of Appeal's decision on bankruptcy jurisdiction. The company argued that its effective seat had shifted to Salerno and that the public registration delay did not affect its position. The court held that a seat transfer occurring within the year prior to bankruptcy filing does not alter territorial jurisdiction, which remains with the tribunal of the legal seat unless proven otherwise.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1 e 2, l. fall.; Il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza territoriale del giudice fallimentare.

Parole chiave

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bankruptcy jurisdiction seat transfer timing territorial competence effective seat presumption public registration delay determinazione della competenza prestazioni pubblicitarie competenza istituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 1 e 2, l. fall.
— Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, 1.
Art. 7 d.lgs. n. 5/2006
9, comma 2, nel testo modificato dall'art. 7 d.lgs. n. 5/2006, dispone, però, che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
Artt. 2436, comma 5, e 2480 c.c.
3945): ciò in quanto prima della detta iscrizione la delibera di trasferimento della sede è sprovvista di efficacia (artt. 2436, comma 5, e 2480 c.c.).
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 7 d.lgs. n. 5/2006
9, comma 2, nel testo modificato dall'art. 7 d.lgs. n. 5/2006, dispone, però, che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 maggio 2006, n. 11732
9 cit., in cui rilevava la situazione esistente al momento della proposizione dell'istanza: Cass. 18 maggio 2006, n. 11732; Cass.
Cass. 11 febbraio 2019, n. 3945
11732; Cass. 11 febbraio 2019, n. 3945): ciò in quanto prima della detta iscrizione la delibera di trasferimento della sede è sprovvista di efficacia (artt.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18806-2019 proposto da: PULIZIA ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. NOMENTANA 435, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LEO, rappresentata e difesa dall'avvocato GERARDO CORALLUZZO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonché contro FALLIMENTO PULIZIA ITALIA IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 2576/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza pubblicata il 12 giugno 2019, la Corte di appello di Milano respingeva il reclamo avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale del capoluogo lombardo nei confronti di Pulizia Italia s.r.1.. Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava che la competenza territoriale apparteneva al giudice che aveva dichiarato l'apertura della procedura concorsuale; evidenziava, in particolare, che, sebbene la società fallita avesse trasferito la propria sede con atto notarile del 27 novembre 2017, di oltre un anno antecedente al deposito dell'istanza di fallimento — che risaliva al 30 novembre 2018 — risultava decisivo il momento in cui il trasferimento era stato reso pubblico mediante l'iscrizione nel registro delle imprese: incombente, questo, che aveva avuto luogo il 4 dicembre 2017. 2.

— Pulizia Italia ha impugnato detta pronuncia con un ricorso per cassazione basato su due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate, mentre la curatela non ha svolto difese.Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, 1. fall.. La ricorrente osserva come in data 27 novembre 2017 avesse provveduto alla trasmissione telematica del trasferimento societario e che il ritardo nell'annotazione sulla visura camerale non poteva pregiudicare la propria posizione.

Osserva, inoltre, che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sede effettiva. Il secondo mezzo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38 e 28 c.p.c. Secondo la ricorrente il Tribunale di Milano avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del giudice presso cui andava dichiarato il fallimento: e cioè il Tribunale di Salerno. 2. — I due motivi non sono fondati. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della 1. fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice abbia la sua sede effettiva, da presumersi, fino a prova contraria, coincidente con la sede legale; lo stesso art. 9, comma 2, nel testo modificato dall'art. 7 d.lgs. n. 5/2006, dispone, però, che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

Deve poi ritenersi ininfluente, rispetto alla competenza territoriale, la delibera di trasferimento della sede sociale adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza di fallimento ma iscritta nel registro delle imprese in data successiva, ed entro l'anno (cfr., con riferimento al testo previgente dell'art. 9 cit., in cui rilevava la situazione esistente al momento della proposizione dell'istanza: Cass. 18 maggio 2006, n. 11732; Cass. 11 febbraio 2019, n. 3945): ciò in quanto prima della detta iscrizione la delibera di trasferimento della sede è sprovvista di efficacia (artt. 2436, comma 5, e 2480 c.c.).

Risulta pertanto priva di decisività la deduzione della società ricorrente che è basata sulla valorizzazione del momento in cui essa si sarebbe attivata per l'adempimento della formalità pubblicitaria. Parimenti non concludente è la doglian2;a vertente sulla rilevanza che assume, ai fini dell'individuazione della competenza, la sede effettiva della società: l'istante non deduce espressamente che la propria sede effettiva valesse a radicare una competenza diversa rispetto a quella del Tribunale di Milano; in ogni caso, la questione riveste, in questa sede, carattere di assoluta novità, giacché non appare essere stata affrontata dalla Corte di appello, né è affermato, in ricorso, che il tema venne fatto valere nei gradi di merito.

Il secondo motivo è infine privo di consistenza. Una volta riconosciuto che competente a dichiarare il fallimento era il Tribunale di Milano, non ci si può evidentemente dolere del mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza da parte di quel giudice. 3. — Il ricorso è respinto. 4. — Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente