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Ordinanza — n. 22384/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22384/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22384/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il ricorso in atti Roma Capitale impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, respingendone il gravame, ha confermato la legittimazione passiva della ricorrente a fronteggiare le spese dovute in favore delle imprese addette al servizio di depositeria dei veicoli rimossi, disconoscendo l'efficacia preclusiva del giudicato da essa opposto inteso a dimostrare, viceversa, la legittimazione passiva della Prefettura di Roma sul rilievo che esso «non faccia stato nel presente giudizio riferendosi ad altro rapporto di depositeria di veicoli e non integri, quindi, gli estremi del giudicato esterno, stante la finalità diversa (per scopo e petitum) dei due giudizi e dei due rapporti sottostanti» Il ricorso affidato ad un solo motivo è resistito dalla Prefettura intimata con controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva il depositario.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22384/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso, che reitera la medesima doglianza già esaminata dal decidente d'appello, lamentando che questi abbia erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato sviluppata a margine della sentenza 12982/14 del Tribunale di Roma che aveva divisato la Ric. 2019 n. 09687 sez. MI - ud. 16-02-2021 -2- legittimazione passiva della locale Prefettura, è infondato e va pertanto rigettato.

Parole chiave

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depositario spese del veicolo a motore multe non pagate tassa sui rifiuti restituzione dei conferimenti versamento dell'anticipo delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9687-2019 proposto da: ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro PREFETTURA - UFFICIO ERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - Contro SOCCORSO MEDORI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 5634/2018 della COR1E D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Roma Capitale impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, respingendone il gravame, ha confermato la legittimazione passiva della ricorrente a fronteggiare le spese dovute in favore delle imprese addette al servizio di depositeria dei veicoli rimossi, disconoscendo l'efficacia preclusiva del giudicato da essa opposto inteso a dimostrare, viceversa, la legittimazione passiva della Prefettura di Roma sul rilievo che esso «non faccia stato nel presente giudizio riferendosi ad altro rapporto di depositeria di veicoli e non integri, quindi, gli estremi del giudicato esterno, stante la finalità diversa (per scopo e petitum) dei due giudizi e dei due rapporti sottostanti» Il ricorso affidato ad un solo motivo è resistito dalla Prefettura intimata con controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva il depositario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L'unico motivo di ricorso, che reitera la medesima doglianza già esaminata dal decidente d'appello, lamentando che questi abbia erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato sviluppata a margine della sentenza 12982/14 del Tribunale di Roma che aveva divisato la Ric. 2019 n. 09687 sez. MI - ud. 16-02-2021 -2- legittimazione passiva della locale Prefettura, è infondato e va pertanto rigettato.

3. E noto invero, come già si è ricordato in analoga vicenda (Cass., Sez. VI-I, 11/09/2020, n. 18994), che la preclusione pro indicato è destinata ad operare solo nell'ipotesi di identità oggettiva e soggettiva tra l'una e l'altra causa, la prima già decisa con sentenza passata in giudicato, l'altra assoggettata alla preclusione, e deve pertanto escludersi nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento anche parziale di tali elementi. L'autorità del giudicato è dunque in- vocabile solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa petendi.

Occorre insomma che i due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato. Ciò premesso — in disparte in ogni caso dell'infondatezza della tesi che si vorrebbe veder provata a mezzo del giudicato, avendo questa Corte già statuito in ordine alla legittimazione passiva dell'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro (Cass., Sez. VI-II, 26/03/ 2015, n. 6067) — è sufficiente osservare che l'autorità di giudicato delle sentenze richiamate da Roma Capitale non è stata invocata a proposito, trattandosi di decisioni concernenti non il deposito dei veicoli oggetto della presente lite, ma di veicoli diversi, come già precisato nella sentenza impugnata, di guisa che detta sentenze avevano sì deciso la medesima questione giuridica, ma non la stessa causa.

E dunque del tutto correttamente la Corte d'Appello ha negato che dette sentenze dispiegassero nella vicenda al suo esame l'efficacia preclusiva della cosa giudicata.

4. Il ricorso va dunque respinto. Ric. 2019 n. 09687 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -3- 5. Spese alla soccombenza nei soli confronti della Prefettura costituita e doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della costituita Prefettura delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.2.2021. 11 Funziii Giudiziario . Patri iorr