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Ordinanza — n. 22383/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses negligence claim against Post Office but allows insurer's contributory negligence due to unsafe mail delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22383/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible because the lower court's finding of negligence regarding document verification constituted a factual appreciation beyond its review scope. Conversely, the court accepted the second ground, ruling that sending an untransferable check via ordinary mail created a foreseeable risk of loss attributable to the sender. Consequently, the appeal was partially allowed, and the case was remanded for a new trial to address the insurer's contributory negligence.

Regesto Legislator

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Art. 1176, comma 2; Art. 1218; Art. 1992 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.: A court of appeal's finding of specific negligence based on factual evaluation is immune from cassation review, whereas the use of ordinary mail for untransferable checks constitutes a voluntary assumption of risk that establishes the sender's contributory negligence.

Parole chiave

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specific negligence standard factual appreciation immunity contributory negligence ordinary mail risk remand for new trial notificazione postale irregolare notifica per raccomandata servizio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 1176, comma 2 cod. civ.
Eppur vero, come ancora si è affermato, che la norma contenuta nell'art. 1176, comma 2, cod.
Art. 1218 cod. civ.
Art. 1992 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.
art. 1176 cod. civ
Eppur vero, come ancora si è affermato, che la norma contenuta nell'art. 1176, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 19/12/2019, n. 34107
Cass., Sez. U, 26/05/2020, n. 9769
16-02-2021 -4- dalla banca nell'identificazione del presentatore» (Cass., Sez. U, 26/05/2020, n. 9769).
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Testo completo

eguente - I ORDINANZA sul ricorso 8963-2019 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA NAVA, rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIA CICERO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6102/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULI I

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Poste Italiana impugna l'epig-rafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, respingendone il gravame, ne ha confermato la condanna in primo grado a tenere indenne UnipolSai dal danno dalla medesima subito a seguito del pagamento di un assegno bancario non trasferibile spedito al destinatario per posta ordinario effettuato dalla prima ad un soggetto non legittimato; e ciò sul duplice assunto della violazione della diligenza specifica di cui all'art. 1176 cod. civ., posto che, date le circostanze concrete del caso (l'assegno era stato posto all'incasso presso una filiale di Poste da soggetto che non era cliente), l'operatore postale non avrebbe dovuto limitarsi a richiedere l'esibizione della patente e del codice fiscale, ma avrebbe dovuto esigere la produzione di un ulteriore documento ovvero attivarsi presso i servizi anagrafici per le opportune verifiche, nonché dell'assenza di rilevanza causale del fatto che la compagnia, in luogo di utilizzare mezzi di spedizione più sicuri, avesse spedito l'assegno per posta ordinaria, scaturendo invero il lamentato pregiudizio dal predetto inadempimento dell'obbligo di diligenza specifica.

Il ricorso affidato a due motivi è resistito dall'intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, inteso a denunciare la violazione dell'art. 43 1. ass., degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 1992 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte d'Appello avrebbe ravvisato la responsabilità di Poste quantunque i documenti esibiti Ric. 2019 n. 08963 sez. M1 - ud. 16-02-2021 -2- all'atto della negoziazione non recassero segni di evidente contraffazione e l'operatore postale non fosse tenuto a svolgere ulteriori attività investigative a fronte dell'avvenuta identificazione del presentatore, è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

3. In disparte dal profilo motivazionale che, attenendo alla valutazione delle risultanze istruttorie, non si allinea al parametro di riferimento, la censura altrimenti declinata in diritto ha invece rilevanza puramente meritale, intendendo sollecitare una rivalutazione in questa sede degli elementi di fatto in considerazione dei quali la Corte distrettuale ha escluso il pagamento effettuato nella specie da Poste fosse un pagamento diligente. Eppur vero, come ancora si è affermato, che la norma contenuta nell'art. 1176, comma 2, cod. civ. è una norma elastica, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente, onde ne è ammessa la denunciabilità per cassazione della sua violazione, giacché in tal caso il sindacato affidato alla Corte di legittimità, misurandosi con la sussumibilità del comportamento concreto nella fattispecie astratta, concreta tipicamente il vizio della falsa applicazione di legge e non esula, quindi, dai compiti che le sono affidate dall'ordinamento processuale e che essa è nel caso specifico esercita a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. (Cass., Sez.

I, 19/12/2019, n. 34107) 4. E tuttavia, se ciò rende certo censurabile il deliberato di merito che affermi o neghi la responsabilità dell'obbligato, tenuto ad una diligenza specifica, senza indicarne i presupposti di fatto o indicandoli in modo inappropriato rispetto allo stato dell'arte che si impone in quel determinato contesto, rende d'altro canto evidente che il compito di Ric. 2019 n. 08963 sez. MI - ud. 16-02-2021 -3- n'empire di contenuto la norma, di dare ad essa pregnanza vincolante in relazione al caso concreto, abbraccia un terreno valutativo che attiene alla sfera dell'apprezzamento in fatto rimesso al giudice di mento, potendo solo il giudice di merito, che è giudice del fatto sostanziale e che del fatto perciò conosce direttamente, individuare gli elementi di fatto concreti in grado di giustificare la propria decisione.

Ne discende, perciò, che una volta che la Corte d'Appello abbia ritenuto Poste negligente non avendo preteso l'esibizione di un altro documento o non avendo assunto le debite informazioni presso i servizi anagrafici, il giudizio da essa reso al riguardo è frutto di un apprezzamento in fatto che si sottrae alla sindacabilità di questa Corte ed il relativo motivo di ricorso è dunque inammissibile.

5. Il secondo motivo di ricorso, che censura il deliberato d'appello per aver escluso il concorso di colpa dell'assicuratore allorché in luogo di adottare un mezzo di corrispondenza più sicuro, inoltri il titolo al destinatario per mezzo della posta ordinaria, è fondato e va perciò accolto. Vi presta ora adesione il principio affermato dalle SS.UU. secondo cui <da spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto Ric. 2019 n. 08963 sez.

M1 - ud. 16-02-2021 -4- dalla banca nell'identificazione del presentatore» (Cass., Sez. U, 26/05/2020, n. 9769).

6. Accolto dunque il secondo motivo di ricorso, la causa, cassata l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio. PQM Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.2.2021. Il Presidente D ntonio Vili Il Funi jj Giu