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Ordinanza — n. 22379/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Poste Italiane to prove lack of negligence regarding non-transferable check payment via ordinary mail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22379/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Poste Italiane's appeal against a lower court ruling that held them solely liable for paying a non-transferable check to the wrong person. While the Court upheld the principle that the bank must pay the rightful holder, it rejected the lower court's finding that Poste was exclusively responsible for the loss. The Court ruled that Poste could prove they exercised due diligence and that the sender's use of ordinary mail constituted concurrent negligence, thereby interrupting the causal link to the damage.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 2 R.D. 1736/1933; Art. 1176 comma 2 c.c.; Art. 1227 comma 1 c.c.: A bank paying a non-transferable instrument to an unauthorized person is liable but may prove lack of negligence if the sender's choice of ordinary mail created a concurrent risk of loss.

Parole chiave

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non-transferable check ordinary mail negligence concurrent fault due diligence standard causal interruption bank liability payment error notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 43 comma 2 R.D. 1736 del 1933
Deve, per contro, applicarsi il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d.
Art. 1176 comma 2 c.c.
Art. 1227 comma 1 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.83 DPR 156/73 e DM 26/2/2004 in riferimento all'art. 1227 comma 1 cc in relazione all'art.
Art. 360 nr. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.43 R.D.1736 del 1933 in relazione all'art. 360 nr.
art. 1227 cod. civ
In ordine al primo motivo occorre considerare che preliminare all'accertamento del concorso di colpa della Unipolsai, ex art. 1227 cod. civ., è, infatti, l'accertamento della responsabilità di Poste per il mancato uso della dovuta diligenza.
art. 1218 c.c
La Corte non ha ammesso, dunque, la prova liberatoria ex art. 1218 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.S.U. 9769/2020
Infatti secondo Cass.S.U. 9769/2020 "la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria si configura «come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».
Cass.S.U. 12477/2018
Cass. 25581/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10941-2018 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato MAURO PANZOLINI, \i' rappresentata e difesa r all'avvocato ROSSANA CATALDI; - ricorrente - contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6345/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

MARINA MELONI. Ric. 2018 n. 10941 sez. M1 ud. 09-12-2020 -2- FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 9/10/2017 confermò la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Roma nr. 16389/2015 in data 23/712015 che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da UnipolSai Assicurazioni spa nei confronti di Poste Italiane spa. In particolare la Unipolsai Assicurazioni spa aveva esposto di aver emesso un assegno non trasferibile intestato a Tiziana Luongo e che tale assegno, spedito con posta ordinaria, era stato pagato da Poste Italiane a persona diversa dal legittimo creditore al quale, a seguito di denuncia ai Carabinieri, la ricorrente era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta.

La Unipolsai Assicurazioni spa aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l'identità del soggetto prenditore. La Corte di Appello di Roma aveva rigettato l'appello, volto ad ottenere la revoca della sentenza che disponeva il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo pagamento dell'assegno, ritenendo che l'evento dannoso fosse stato provocato da condotte colpose ascrivibili esclusivamente alle Poste spa. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane spa affidato a tre motivi e memoria.

Unipolsai Assicurazioni spa resiste con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.43 R.D.1736 del 1933 in relazione all'art. 360 nr. 3 cpc„ perché la Corte ha ritenuto la responsabilità di Poste Italiane spa per aver indebitamente effettuato il pagamento dell'assegno non trasferibile ad illegittimo prenditore sebbene il presentatore all'incasso avesse usato un documento con gli stessi (iati anagrafici del beneficiario. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 II comma nr.2, e 1992 cc in relazione all'art. 360 nr. 3 cpc, perché la Corte aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l'identità del soggetto prenditore.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.83 DPR 156/73 e DM 26/2/2004 in riferimento all'art. 1227 comma 1 cc in relazione all'art. 360 nr. 3 e 5 cpc, perché la Corte aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l'identità del soggetto prenditore ed effettuato il pagamento dell'assegno non trasferibile ad illegittimo prenditore sebbene l'assegno fosse stato spedito per posta ordinaria. Il primo ed il terzo motivo sono fondati assorbito il secondo. In ordine al primo motivo occorre considerare che preliminare all'accertamento del concorso di colpa della Unipolsai, ex art. 1227 cod. civ., è, infatti, l'accertamento della responsabilità di Poste per il mancato uso della dovuta diligenza.

Infatti secondo Cass.S.U. 9769/2020 "la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria si configura «come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore». La Corte d'appello ha affermato che la banca, cui è equiparabile qualsiasi altro soggetto (nella specie, Poste) che paghi un assegno a persona diversa dal legittimo prenditore, «è responsabile in ogni caso per il solo fatto del pagamento», non è liberato dall'obbligazione, finchè non paghi al prenditore esattamente individuato, «a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore».

La Corte non ha ammesso, dunque, la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. Deve, per contro, applicarsi il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato — per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo — dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass.S.U. 12477/2018;

Cass., 25581/2018). Nel caso in cui fosse affermata la responsabilità di Poste per il pagamento, dovrebbe accertarsi il concorso di colpa di Unipolsai per la spedizione a mezzo posta ordinaria. E' errata, invero, la statuizione della Corte d'appello, laddove afferma che il pagamento illegittimo dell'assegno, «quale fatto sopravvenuto all'inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, interrompe altresì l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso () verificatosi, consistente nel pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare», così ponendo a carico di Poste la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso.

Deve trovare, per contro, applicazione S.U. 9769/2020, che configura un concorso di colpa per la spedizione del titolo a mezzo posta. Pertanto alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite anche il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza in ordine al primo e terzo motivo e rinviato al giudice per pronunciarsi sulla questione circa la diligenza che si richiede alla banca in caso di negoziazione di assegno non trasferibile e se vi sia concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art.1227 c.c., comma 1, nella spedizione di un assegno a mezzo posta — sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/1 sezione