Italian court annuls deportation order because expulsion relied on rejected renewal while worker remained legally resident.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the prefect's deportation order against a Moroccan national, ruling it legally flawed. The applicant argued the expulsion should have been based on the rejection of his conversion request rather than the initial renewal denial. The court held that under the relevant statute, the worker remained legally resident until the specific conversion request was rejected, making the expulsion measure improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 9 bis T.U.I.; Art. 384 comma 2 cod. proc. civ.: When a foreign worker's legal residence is contingent on a pending application for renewal or conversion, an expulsion order based solely on the rejection of the initial renewal is invalid if the worker remained legally resident until the rejection of the subsequent conversion request.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21469-2020 proposto da: CHAFI ABDELLAH, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO BELLOTTI; - ricorrente - contro UTG di CAMPOBASSO, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimati - avverso il decreto n. 309/2020 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO, depositato il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO 1.- Abdellah Chafi, cittadino marocchino, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione che il Prefetto della Provincia di Campobasso ha emesso nei suoi confronti in data 15 gennaio 2020, con notifica del successivo 6 febbraio. 2.- Con decreto depositato il 9 marzo 2020, il giudice di pace di Avellino ha rigettato il ricorso. Di fronte alle contestazioni mosse dal ricorrente, il giudice ha rilevato, in particolare, che al cittadino marocchino era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, con provvedimento del Questore di Campobasso emesso il 7 giugno 2019 e notificatogli il giorno 19 dello stesso mese, con documentazione appositamente prodotta dall'Amministrazione convenuta. 3.- Abdellah Chafi presenta ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 9 bis T.U.I. Il secondo motivo assume «motivazione apparente e contraddittoria - omesso esame di circostanze decisive rinvenibili nella documentazione depositata - violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria. 4.- Rileva, in particolare, il ricorrente Abdellah Chafi che - secondo quanto non contestato in causa - è stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza al 28 maggio 2019; che nel febbraio 20t9 ha presentato istanza di rinnovo del soggiorno per questa causale; che in data 28 Ric. 2020 n. 21469 sez.
M1 ud. 25-02-2021 -2- maggio 2019 ha presentato una nuova richiesta, con istanza di «conversione» del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale; che, in data 7 giugno 2019, il Questore ha respinto la richiesta di rinnovo formulata del febbraio dello stesso anno; che in data 30 ottobre 2019, con notifica dell'8 novembre, è stata respinta la richiesta di istanza in conversione. Poste queste premesse, il ricorrente constata essere pure pacifico che l'impugnato provvedimento di espulsione (del febbraio 2020) si richiama e basa in modo univoco sul rifiuto del rinnovo del permesso emesso col provvedimento del giugno 2019.
E perciò è illegittimo: posta la proposizione dell'istanza di conversione, il provvedimento di espulsione avrebbe dovuto semmai ancorarsi al provvedimento che ha respinto quest'ultima. Il giudice del merito - aggiunge ancora il ricorrente - non ha proprio preso in considerazione la problematica, che si era così sviluppata, come per contro avrebbe dovuto. 5.- Il ricorso è fondato. Secondo l'espresso disposto dell'art. 5 comma 9 bis T.U.I., infatti, «in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ... il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio della Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa».
Con la conseguenza che il ricorrente ha soggiornato legittimamente sul territorio italiano sino a quanto non gli è stato notificato il rigetto dell'istanza di conversione proposto nel maggio 2019. 6.- Il decreto impugnato va quindi cassato. Il Collegio, constatato che la specie non necessita di alcun ulteriore accertamento di fatto, ritiene di decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e perciò Ric. 2020 n. 21469 sez. M1 ud. 25-02-2021 -3- di annullare il provvedimento di espulsione del Prefetto di Campobasso del 15 gennaio 2020.
Le spese seguono la regola della soccombenza all'esito complessivo della lite e vengono liquidate per l'intero giudizio in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato. Decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione emesso in data 15 gennaio 2020 dal Prefetto di Campobasso nei confronti del ricorrente. Condanna l'UTG di Campobasso al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese dell'intero giudizio, che liquida in C 1.600,00 per la fase del merito e in C 1.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre, per i entrambi i casi, alle spese forfettarie nella misura del 1 5 % e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile -