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Ordinanza — n. 22344/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy creditors' appeal regarding industrial privilege subrogation without mortgage annotation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22344/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the bankruptcy trustee's appeal against a lower court's decision to admit a subrogated industrial privilege. The creditors argued that failing to annotate the change in title at the land registry invalidated the privilege, while the court held that the creditor's payment and statutory subrogation were sufficient. The decision establishes that the principle of creditor prejudice does not require immediate annotation for subrogation to be effective in bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1949 cod. civ.; Art. 2843 cod. civ.: The court ruled that the lack of annotation for subrogation does not invalidate the industrial privilege when the creditor has paid the debt, as the principle of creditor prejudice is not the sole basis for ineffectiveness in bankruptcy.

Parole chiave

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industrial privilege subrogation ex lege bankruptcy proceedings creditor prejudice mortgage annotation solidary guarantor passive mass crystallization danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 1949 cod. civ.
«Limitatamente ai predetti pagamenti, pertanto, la prova può dirsi raggiunta con il conseguente accoglimento per quanto di ragione della presente opposizione»: alla richiesta di insinuazione «va riconosciuto ai sensi dell'art. 1949 cod. civ. il medesimo privilegio ex d.lgs.c.p.s.
Art. 2843 cod. civ.
Secondo motivo: «violazione e falsa applicazione dell'art. 2843 cod. civ.».
Art. 2913 cod. civ.
Art. 2914 cod. civ.
Art. 2915 cod. civ.
Art. 45 legge fall.
Nel caso in cui il pregiudizio manchi, l'inefficacia non ha ragion d'essere e non trova specifici riferimenti che la giustifichino e tali riferimenti, nel sistema fallimentare, non possono essere fondati soltanto sulla lettera dell'art. 45 legge fall.».
d.lgs.c.p.s. n. 1075/1947
3 d.lgs.c.p.s. n. 1075/1947 (in subordine, in via di chirografo) nel Fallimento della s.r.l.
art. 1949 cod. civ
«Limitatamente ai predetti pagamenti, pertanto, la prova può dirsi raggiunta con il conseguente accoglimento per quanto di ragione della presente opposizione»: alla richiesta di insinuazione «va riconosciuto ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.
art. 2847 cod. civ
25-02-2021 -3- dell'art. 2847 cod. civ.
art. 2679 cod. civ
anche con riferimento al disposto dell'art. 2679 cod. civ.».

Giurisprudenza citata

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Cass., 2008, n. 16669
15.- Come ha puntualmente riscontrato la pronuncia di Cass., 2008, n. 16669, la «corretta interpretazione dell'art.
Cass., 1 marzo 2012, n. 3216
Cass., 1 marzo 2012, n. 3216; Cass., 4 agosto 2017, n.
Cass., 4 agosto 2017, n. 19609
3216; Cass., 4 agosto 2017, n. 19609).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28929-2019 proposto da: FALLIMENTO di S.G.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SABRINA PIZZICARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA OSTILLIO; - ricorrente- contro BONO FRANCESCO, BONO MARIA, BONO EMILIO, PALMISANO PEPE GIUSEPPE in qualità di procuratore generale di Furci Caterina Elvira; - intimati - avverso il decreto n. R.G. A.C. 652/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositato il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTI DI CAUSA 1.- Francesco Bono, Maria Bono in proprio e quale procuratrice generale di Emilio Bono, e Giuseppe Palmisano Pepe, nella veste di procuratore generale di Caterina Elvira Furci, hanno presentato istanza di insinuazione al passivo in via di privilegio speciale ex art. 3 d.lgs.c.p.s. n. 1075/1947 (in subordine, in via di chirografo) nel Fallimento della s.r.l. S.G.C. A fondamento della loro richiesta hanno dedotto di essere eredi di Giuseppe Bono - fideiussore per debiti di restituzione della società poi fallita in ragione di finanziamenti erogati negli anni '80 da Mediocredito Italiano (come allora diversamente denominato) - e di avere provveduto in tale qualità a pagare le relative somme, così surrogandosi ex art. 1949 cod. civ. nel privilegio di cui alla citata norma. 2.- Il giudice delegato ha respinto la domanda, sulla base del rilievo che «non sussiste alcuna prova che i pagamenti siano stati effettuati dagli istanti».

Ric. 2019 n. 28929 sez. M1 ud. 25-02-2021 -2- 3.- Avverso questo provvedimento i predetti soggetti hanno proposto opposizione avanti al Tribunale di Taranto. Che, con provvedimento depositato in data 24 luglio 2019 ha parzialmente accolto l'opposizione, ammettendo il credito in privilegio per la minor somma che ha ritenuto accertata. 4.- La pronuncia ha rilevato, in particolare, che in sede di opposizione gli «opponenti hanno prodotto quattro attestazioni della Deutsche Bank in ordine alla provenienza da loro conti delle provviste di parte degli assegni in atti ..., tutti emessi in favore della Mediocredito Italiano s.p..a., ossia del creditore procedente».

«Limitatamente ai predetti pagamenti, pertanto, la prova può dirsi raggiunta con il conseguente accoglimento per quanto di ragione della presente opposizione»: alla richiesta di insinuazione «va riconosciuto ai sensi dell'art. 1949 cod. civ. il medesimo privilegio ex d.lgs.c.p.s. 1 ottobre 1947 n. 1075, che assisteva il diritto del creditore surrogato». 5.- Avverso questa pronuncia il Fallimento della s.r.l. S.G.C. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese nel presente grado del giudizio. 6.- Il ricorrente ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 7.- I motivi di ricorso sono stati rubricati nei termini qui di seguito riportati. Primo motivo: «violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs.c.p.s. 1/10/1947 n. 1075, degli artt. 1949, 2643, 2645 2672 e anche dell'art. 2839 e Ric. 2019 n. 28929 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -3- dell'art. 2847 cod. civ. anche con riferimento al disposto dell'art. 2679 cod. civ.». Secondo motivo: «violazione e falsa applicazione dell'art. 2843 cod. civ.». 8.- Il primo motivo di ricorso si sostanzia nel sostenere che nei confronti della figura del privilegio industriale, di cui all'art. 3 d.lgs.c.p.s. n. 1075/1947, trova applicazione la regola di «durata ventennale dell'iscrizione», che la norma dell'art. 2847 cod. civ. detta per la garanzia ipotecaria.

Tale applicazione viene predicata in via di applicazione analogica, sulla base della richiamata norma dell'art. 12, comma 2, prima parte, disp. att. cod. civ. La sussistenza dei presupposti occorrenti per procedere a detta applicazione analogica viene ricavata, a sua volta, dall'esigenza di procedere a una «interpretazione costituzionalmente orientata» della norma istitutiva del detto privilegio industriale. Per questo proposito, viene specificamente richiamato il disposto dell'art.3 Cost. e il «fine di non creare disuguaglianze». Dunque - si puntualizza -, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere applicabile all'istituto del privilegio industriale, di cui alla citata legislazione speciale, «la normativa regolatrice dei diritti reali di garanzia sugli immobili» e, di conseguenza, «applicare il disposto dell'art. 2847 cod. civ. e dichiarare l'inefficacia del privilegio speciale immobiliare in quanto non rinnovato l'annotamento entro la scadenza dei venti anni dalla prima annotazione». 9.- Il motivo non merita di essere accolto. 10.- Nell'avviare l'esame del motivo, appare opportuno osservare che il principio della certezza dei regimi di circolazione (anche costitutiva) dei beni comporta che, nel procedere allo studio di un'eventuale applicazione in via di Ric. 2019 n. 28929 sez.

M1 - ud. 25-02-2021 -4- analogia di specifiche norme, ci si debba in ogni caso muovere con circospezione e speciali cautele. Peraltro, allorché si tratti di esportare in via analogica interi settori disciplinari - come, nel caso in esame, non potrebbe non essere - circospezione e cautele si manifestano più ancora stringenti: nei fatti, l'adozione della tesi del ricorrente verrebbe a comportare l'applicazione in via di analogia dell'intera disciplina della «rinnovazione» ipotecaria e con riferimento a tutti i privilegi regolati sulla base di un'iscrizione.

Con la conseguenza che, in questa prospettiva, a giustificare una pretesa di applicazione analogica - tanto meno, se di simile portata - non potrebbero di sicuro ritenersi sufficienti un nudo richiamo al principio costituzionale dell'art. 3 e un generico riscontro di discipline «diseguaii». D'altronde, anche il riscontro delle caratteristiche salienti del privilegio industriale, che qui viene qui in specifica considerazione, conduce a un risultato diverso da quello auspicato dal ricorrente. 11.- Secondo quanto emerge in modo immediato dal testo normativo, quello c. d.

«industriale», che risulta conformato dall'art. 3 d.lgs.c.p.s. n. 1075/1947, è un privilegio speciale destinato propriamente a gravare sui beni immobili dell'«azienda finanziata»; come pure sui beni mobili (macchinari, impianti e utensili) «comunque destinati al funzionamento ed esercizio» di questa; e ancora sui diritti di concessione e di brevetto industriale che risultino alla stessa pertinenti. Stando alla conformazione strutturale che gli è stata data, inoltre, detto privilegio industriale risulta riferibile - come è stato rilevato pure dalla pronuncia di Cass., 6 marzo 1991, n. 2345 - anche ai beni che vengano via via acquisiti dall'impresa Ric. 2019 n. 28929 sez.

M1 ud. 25-02-2021 -5- finanziata nel corso del tempo, in sostituzione di quelli preesistenti (in letteratura si discorre, in proposito, di profilo «dinamico» del privilegio in questione). Come le altre figure di privilegio conosciute dal sistema vigente, d'altro canto, quello istituito dalla norma del 1947 è stabilito dalla legge «in considerazione della causa del credito» (cfr. la norma dell'art. 2745 cod. civ.). Più nel dettaglio, peraltro, il privilegio industriale risulta comunque legato (nelle tante leggi che lo riprendono) in modo specifico a operazioni di credito agevolato, come volta a volta indicate e sostanzialmente intese, a una visione complessiva, al sostegno e allo sviluppo delle imprese industriale e, nel caso, anche commerciali. 12.- Si tratta, come si vede, di un istituto dotato da una fisionomia peculiare.

Nel loro insieme, soprattutto, gli aspetti indicati - promiscua riferibilità del privilegio industriale a beni immobili e mobili e pure ad «altri diritti»; presenza, nella sua articolazione strutturale, di un profilo «dinamico» nel suo oggetto; specifica destinazione a «cautela» del credito agevolato per il sostegno di finalità propriamente economiche mostrano come non risultino presenti sufficienti elementi per poter in principio predicare una situazione di analogia tra il privilegio industriale e l'ipoteca immobiliare di diritto comune (che gravita su beni «specialmente individuati» e solo immobili, salvo rade eccezioni; non presenta profili dinamici; non ha causa nel perseguimento di peculiari finalità di ordine economico).

In definitiva, mancano propriamente i presupposti di base per ipotizzare l'applicazione all'istituto del privilegio industriale delle discipline che gli sono positivamente estranee e solo in Ric. 2019 n. 28929 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -6- ragione del fatto si tratta di regole scritte a proposito della garanzia ipotecaria. 13.- Il secondo motivo di ricorso rileva che gli «eredi Bono né nella domanda di ammissione al passivo né nel ricorso in opposizione hanno dedotto di avere annotato, presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, la intervenuta variazione soggettiva della titolarità del credito da Mediocredito Italiano ad essi quali soggetti qualificatisi come fideiussori solventi».

Il Tribunale di Taranto ha perciò errato„ si assume: in assenza della prova dell'avvenuta annotazione della surroga a margine dell'originario annotamento del privilegio non avrebbe potuto ammettere il credito in via privilegiata. 14.- Il motivo non merita di essere accolto. 15.- Come ha puntualmente riscontrato la pronuncia di Cass., 2008, n. 16669, la «corretta interpretazione dell'art. 2843 conduce a ritenere, in armonia con gli artt. 2913, 2914 4 2915 cod. civ., che nel sistema codicistico è il pregiudizio dei creditori che giustifica la inefficacia degli atti successivi.

Nel caso in cui il pregiudizio manchi, l'inefficacia non ha ragion d'essere e non trova specifici riferimenti che la giustifichino e tali riferimenti, nel sistema fallimentare, non possono essere fondati soltanto sulla lettera dell'art. 45 legge fall.». 16.- Nel caso in esame è acquisito e incontroverso che gli «eredi Bono» hanno pagato al Mediocredito Italiano la parte del credito, per cui hanno chiesto in surroga l'assistenza del privilegio industriale, in ragione del vinc:olo fideiussorio che era in capo al loro de cuius. Per altro verso, è ancora da ricordare che la surroga stabilita dalla norma dell'art. 1949 cod. civ. si inscrive nell'ambito della surroga ex lege, riproponendo, per un'ipotesi specifica, la fattispecie generale che è stata predisposta nell'art. 1203 n. 3 cod. civ.

Ric. 2019 n. 28929 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -7- Né, per altro verso, v'è ragione di pretendere che l'annotazione ex art. 2843 cod. civ. debba pur avvenire nel termine in cui si svolge il procedimento di verifica fallimentare. Come rileva la giurisprudenza di questa Corte, «il principio di cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di regresso al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando come causa estintiva dei credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti» (cfr.

Cass., 1 marzo 2012, n. 3216; Cass., 4 agosto 2017, n. 19609). 17.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto. Stante la mancata costituzione degli intimati, non vi è luogo di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari