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Ordinanza — n. 22228/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts and apparent motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22228/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Conte's appeal against the Rome Court of Appeal inadmissible. Conte argued the lower court failed to examine his possession of a specific plot and ignored a prior possessory proceeding, claiming apparent motivation defects. The Court rejected these claims, ruling that the appeal lacked the required specificity regarding the prior proceeding and that the lower court had already considered the relevant facts despite not detailing every evidentiary outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: An appeal alleging apparent motivation defects is inadmissible if the appellant seeks factual re-evaluation without specific grounds, and a claim of omitted examination of a decisive fact fails if the lower court considered the fact even if not fully detailed in the reasoning.

Parole chiave

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apparent motivation defect inadmissible appeal specificity requirement possessory proceeding boundary dispute factual re-evaluation costs allocation stirpe

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 8053/2014
Il ricorrente, dunque, non denuncia un'anomalia motivazionale non senso chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ma il supposto contrasto fra la decisione e le prove assunte, la cui valutazione si assume non correttamente eseguita da parte del giudice di merito (Cass., S.U. n. 8053/2014).
Cass., S.U. n. 34476/2019
Cass. n. 20694/2018
La sentenza impugnata non accenna minimamente a tale fatto (Cass. n. 20694/2018), né il ricorrente deduce quando e come esso fu dedotto nel giudizio d'appello.
Cass. n. 27415/2018
A ciò di deve aggiungere che il fatto è palesemente privo di decisività: è decisivo il fatto il quale, se esaminato, avrebbe giustificato con certezza una decisione diversa (Cass. n. 27415/2018).
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Testo completo

ékUt i/ 2 ORDINANZA sul ricorso 22848-2019 proposto da: CONTE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI BARTELLI, 5, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE GAGLIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA VELLETRI; - ricorrente - contro DI FONZO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato GRAZIELLA RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA D'ONOFRIO; - controricorrente - contro PADULA MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 141/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Latina, nella causa di regolamento di confini promossa da Di Fonzo Anna nei confronti di Padula Mario, ha determinato il confine fra i rispettivi fondi e ha condannato il convenuto Padula Mario a restituire una striscia di terreno compresa fra la particella 7 del foglio 47, di proprietà dell'attrice, e la particella 8 del medesimo foglio, di proprietà del convenuto. La sentenza di primo grado, sull'appello del Padula, è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma. Contro la sentenza in grado d'appello ha proposto opposizione di terzo Conte Luigi, affermandosi proprietario per usucapione della striscia oggetto della condanna restitutoria in favore della Di Fonzo.

Con la stessa opposizione ha chiesto che fosse in ogni caso accertato il proprio diritto di transitare sulla striscia in contestazione per raggiungere il fondo identificato dalla particella 53, trattandosi di fondo al suo esclusivo possesso. Instauratosi il contraddittorio nei confronti della Di Fonzo, nella contumacia del Padula, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'opposizione. Essa ha osservato che non era stata data la prova del possesso né della porzione in contesa, né della particella 53, possesso, quest'ultimo, che si atteggiava quale presupposto essenziale per fondare una pretesa possessoria, a titolo di servitù, sulla porzione oggetto della pronuncia di condanna al rilascio in favore della Di Fonzo.

Al riguardo la Corte d'appello ha rilevato che le deposizioni dei testimoni Faiola, Capasso e Panella, i quali avevano riferito che il Conte custodiva il proprio materiale edile nel terreno identificato dalla Ric. 2019 n. 22848 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- particella 53, riferivano una circostanza non determinante, in quanto ascrivibile a un comportamento di tolleranza del Padula, «che è pacificamente il cognato della parte opponente» (pag. 5 della sentenza). Per la cassazione della sentenza Conte Luigi ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui la Corte d'appello ha negato il possesso della particella 53. Con il secondo motivo si censura la decisione in relazione al medesimo profilo, ma in relazione all'art. 360 comma 1, n 5, c.p.c. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel riconoscere la tolleranza, ha omesso di considerare un fatto storico decisivo, costituito dal procedimento possessorio, instaurato dal ricorrente contro il Padula Mario dinanzi al Tribunale di Latina, dal quale era scaturita una ordinanza di reintegrazione nel possesso in proprio favore.

Di Fonzo Anna ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. In quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, per la sua tardiva notificazione alla controricorrente, si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato a Padula Mario, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo instaurato dal Conte al fine riconoscimento del proprio diritto di proprietà sulla porzione oggetto della condanna in favore della Di Fonzo.

È stato chiarito che la sentenza esecutiva, la quale riconosca la proprietà dell'immobile in capo ad un soggetto nei confronti di un'altra parte, costituisce una situazione giuridica incompatibile con il preteso diritto di proprietà sullo stesso oggetto vantato dal terzo opponente, sussistendo quindi il litisconsorzio necessario di tutte le parti della sentenza (Cass. n. Ric. 2019 n. 22848 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- 24201/2006). In considerazione del carattere necessario del litisconsorzio, è quindi applicabile nella specie il principio secondo cui la «notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato.

In tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione» (Cass. n. 13753/2009; n. 11552/2013; n. 27927/2018). Il primo motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza esiste non solo come parte grafica del documento, ma rende percepibili le ragioni del decisum, consistenti, da un lato, nel riconoscimento della persistente disponibilità del fondo da parte del proprietario, dall'altro, nella considerazione dell'attività realizzata dal Conte sul fondo nella prospettiva della tolleranza.

Il ricorrente, dunque, non denuncia un'anomalia motivazionale non senso chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ma il supposto contrasto fra la decisione e le prove assunte, la cui valutazione si assume non correttamente eseguita da parte del giudice di merito (Cass., S.U. n. 8053/2014). In questo senso, però, la censura è inammissibile, perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di motivazione apparente, il ricorrente aspira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019).

È ugualmente inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente, nel denunciare l'omesso esame del fatto costituito dal procedimento possessorio promosso da lui contro il Padula in Ric. 2019 n. 22848 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -4- relazione al possesso della particella 53, non assolve agli oneri di specificità imposti a chi intenda sollevare in cassazione una simile censura. La sentenza impugnata non accenna minimamente a tale fatto (Cass. n. 20694/2018), né il ricorrente deduce quando e come esso fu dedotto nel giudizio d'appello. I generici riferimenti contenuti nel ricorso, mediante rinvio alle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione e alle pagg. 6 e 7 della comparsa conclusionale, non sono a tal fine sufficienti (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 27415/2018).

A ciò di deve aggiungere che il fatto è palesemente privo di decisività: è decisivo il fatto il quale, se esaminato, avrebbe giustificato con certezza una decisione diversa (Cass. n. 27415/2018). In proposito il precedente procedimento possessorio e il contegno tenuto in esso dal Padula, rimasto contumace, costituiscono elementi che, di per sé, non privano del suo fondamento la decisione della Corte d'appello, nella parte in cui è stato riconosciuto il persistente possesso del proprietario. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione operata con la sentenza, aveva costruito il capannone, curato la pratica di condono e concesso in locazione il terreno a terzi.

Si deve poi considerare che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso in esame, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".

Ric. 2019 n. 22848 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -5-

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema