Cassation court dismisses appeal on costs due to reciprocal litigation costs rule under Art. 92 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the reciprocal litigation costs rule. The appellant argued that costs should be assigned to the winner despite his earlier plea of lack of standing, which the first-instance judge accepted. The court held that because the procedural posture allowed for reciprocal costs under the law at the time, the appellate court's decision to compensate costs was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When the law in force at the time permits reciprocal litigation costs, an appellate court cannot assign all costs to the winner merely because the appellant raised a preliminary objection in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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elki. 22 Z, ORDINANZA sul ricorso 34755-2019 proposto da: ROMANO ROBERTO TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA, 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA SCIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MARIO PROVENZANO; - ricorrente contro ROMANO DONATA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MERCURIO; controricorrente - contro BOTTAZZO ANNA CONCETTA, ROMANO MARINELLA DONATA, ROMANO ANTONIO MARIO, MENCONI GUGLIELMO; - intimati - avverso la sentenza n. 1372/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni, proposta innanzi al Giudice di Pace di Casarano, da Romano Donato Maria nei confronti Romano Roberto Tommaso ed altri convenuti; Romano Roberto Tommaso si costituì ed eccepì la carenza di legittimazione passiva, deducendo che sin dal 2007 la quota di sua proprietà era stata trasferita a terzi, giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce; per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Giudice di Pace accolse l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e compensò le spese di lite ritenendo che le attrici fossero state indotte in errore sulla titolarità del diritto di proprietà del convenuto Romano Roberto Tommaso poiché il predetto aveva partecipato al procedimento per accertamento tecnico irripetibile senza sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
Romano Roberto Tommaso propose appello limitatamente alle spese di lite deducendo l'erroneità della statuizione di compensazione; il Tribunale di Lecce con sentenza del 16.4.2019 rigettò l'appello e compensò le spese di lite; Ric. 2019 n. 34755 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -2- - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Romano Roberto Tommaso sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso Romano Donata Maria; non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati; Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il giudice d'appello posto le spese di lite del doppio grado di giudizio a carico della parte vittoriosa nonostante il ricorrente, già in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio dì primo grado il ricorrente avesse eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l'eccezione fosse stata accolta dal Giudice di pace; il ricorrente osserva che il capo della regolamentazione delle spese sarebbe stato oggetto di appello e che immotivatamente, le spese di lite sarebbero state compensate sull'erroneo presupposto della reciproca soccombenza; - il motivo è inammissibile; il giudizio è stato introdotto nella vigenza dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, essendo stato l'atto di citazione notificato in data 12.5.2014; la norma citata prevedeva la compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca o nel concorso di Ric. 2019 n. 34755 sez.
M2 - ud. 03-02-2021 -3- altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Cassazione civile sez. 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763); il Tribunale ha rigettato l'appello proposto da Romano Roberto Tommaso- che aveva impugnato la sentenza di primo grado proprio in relazione alla compensazione delle spese di lite - , aderendo alla decisione del primo giudice, il quale aveva compensato le spese di lite in quanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non era stata formulata in sede di ATP, sicchè il comportamento processuale aveva indotto l'attrice a citarlo nel giudizio di risarcimento di danni da infiltrazione; il Tribunale ha, pertanto, indicato i giusti motivi, in relazione ai quali ha ritenuto corretta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado; le spese del giudizio d'appello sono state correttamente regolate secondo il principio della soccombenza; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto;
P.Q.M.
R1c. 2019 n. 34755 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -4- dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dei comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 3 f