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Ordinanza — n. 22225/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abundantiam argument and lack of interest after other grounds prevailed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22225/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Olimpia Criscuolo against a lower court ruling that dismissed her claim for prescription. Criscuolo argued the citation was invalid and the debt prescribed, while the opposing party contended the notary's testimony carried privileged credibility. The court held that the appeal was inadmissible because the challenged reasoning was merely abundantiam and the decision was already supported by other valid grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it censures an argumentation developed ad abundantiam, or if the decision rests on multiple autonomous grounds and the appeal targets only one of them.

Parole chiave

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ad abundantiam ratio decidendi inadmissibile interesse a cassare fede privilegiata notificazione citazione prescrizione costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art.
Art. 13, 1° co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, 1° co.
art. 86 cod. proc. civ
CRSLMP58R69F839A - da se medesima rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.
art. 495 cod. pen
8 - 9), che viceversa l'ufficiale giudiziario, nell'eseguire in data 21.9.2006 la consegna "a mani proprie", ha evidentemente accertato, alla stregua delle dichiarazioni che gli sono state rese sotto pena di responsabilità ex art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635
Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).
Cass. 14.2.2012, n. 2108
Cass. 14.2.2012, n. 2108).
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
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Testo completo

ANZA sul ricorso 33582 - 2019 R.G. proposto da: Avvocato OLIMPIA CRISCUOLO - c.f. CRSLMP58R69F839A - da se medesima rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Castellammare di Stabia, alla via L. Denza, n. 24, presso il proprio studio. RICORRENTE contro BOCCIA MICHELE - c.f. BCCMHL68R18C129T - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Gragnano (NA), alla via Ugo Foscolo, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Antonio Mancino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1894/2019 della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 360/2012 il Tribunale di Torre Annunziata condannava Olimpia Criscuolo, dichiarata contumace, a pagare a Michele Boccia la somma di euro 7.000,00, oltre i.v.a., interessi e spese di lite.

2. Olimpia Criscuolo proponeva appello. Deduceva che la notificazione della citazione di primo grado era inesistente ovvero nulla. Deduceva che, contrariamente a quanto risultante dalla relazione di notificazione, giammai la citazione di prime cure le era stata notificata "a mani proprie"; che alla data - 21.9.2006 - dell'asserita notificazione presso il civico n. 17 del corso Vittorio Emanuele di Castellammare di Stabia si trovava altrove, ovvero a Casale Monferrato, ove era comparsa, in udienza, innanzi alla sezione lavoro del locale tribunale. Deduceva quindi che l'avversa pretesa creditoria, traente titolo da asserita opera di mediazione, doveva reputarsi prescritta.

3. Resisteva Michele Boccia.

4. Con sentenza n. 1894/2019 la Corte di Napoli rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado con distrazione. Evidenziava la corte che le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, in quanto assistite da fede privilegiata, non risultavano suscettibili di contestazione in ipotesi di mancata proposizione di querela di falso. Evidenziava segnatamente che l'attestazione circa l'identità della persona fisica consegnataria dell'atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale avvenuta nell'ambito dell'attività di identificazione del destinatario della notificazione, era senz'altro coperta da fede privilegiata.Evidenziava infine, per completezza di argomentazione, che, pur trovandosi nella mattinata del 21.9.2006 in Casale Monferrato, ben avrebbe potuto l'appellante aver fatto ritorno in giornata in Castellammare di Stabia e ricevere in tempo utile la notificazione.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Olimpia Criscuolo; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Michele Boccia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore, con distrazione, delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di inammissibilità del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 164 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Deduce che la relazione di notificazione dell'atto di citazione di primo grado contiene la falsa attestazione che il 21.9.2006, presso il civico n. 17 del corso Vittorio Emanuele di Castellammare di Stabia, ha ricevuto consegna "a mani proprie" dell'atto. Deduce che l'ufficiale giudiziario non aveva sua personale conoscenza, sicché avrebbe dovuto attestare che aveva invitato, prima di procedere alla consegna dell'atto "a mani proprie", la consegnataria a declinare le proprie generalità, che la consegnataria si fosse qualificata come Olimpia Criscuolo e che ne aveva riscontrato l'identità alla stregua del documento di identità all'uopo esibito.

Deduce che d'altra parte giammai l'ufficiale giudiziario avrebbe potuto rinvenirla presso il civico n. 17 del corso Vittorio Emanuele di Castellammare di Stabia, siccome già da epoca precedente era residente alla via Monsignor Saverio Cinque, n. 6/8, di Positano.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di punto essenziale della vicenda, il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, la nullità della sentenza in relazione agli artt. 115, 116 e 147 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la corte d'appello a ritenere che avrebbe potuto comunque, in data 21.9.2006, far rientro in tempo utile in Castellammare di Stabia e ricevere la notifica dell'atto. Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto dell'enorme distanza che intercorre tra Casale Monferrato e Castellammare di Stabia né della circostanza che è rimasta ad Alessandria sino al 23.9.2006.

9. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente la ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.

10. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede. I motivi di ricorso dunque sono privi di fondamento e vanno respinti.

11. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

12. Va premesso l'insegnamento di questa Corte secondo cui la notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al pubblico ufficiale, penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 cod. pen. (cfr.

Cass. 2.3.2000, n. 2323; Cass. 23.5.2005, n. 10868). Su tale scorta devesi ritenere, con precipuo riferimento all'assunto della ricorrente secondo cui l'ufficiale giudiziario non avrebbe accertato l'identità del consegnatario dell'atto di citazione di prime cure (cfr. ricorso, pagg. 8 - 9), che viceversa l'ufficiale giudiziario, nell'eseguire in data 21.9.2006 la consegna "a mani proprie", ha evidentemente accertato, alla stregua delle dichiarazioni che gli sono state rese sotto pena di responsabilità ex art. 495 cod. pen., l'identità del consegnatario - ovvero della persona di Olimpia Criscuolo - ed ha quindi riscontrato l'identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell'atto.

Ebbene, si tratta di risultanza, di accertamento assistiti da pubblica fede, sì che possono essere confutati unicamente mercé l'utile esperimento della querela di falso (l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22903). In questo quadro non ha precipua valenza la circostanza per cui la dicitura si "qualificasse come tale" risulti cancellata dal testo della relata 13.

Si soggiunge che questa Corte spiega che le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, ex art.295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità (cfr.

Cass. (ord.) 9.5.2017, n. 11327).

14. Su tale scorta si rimarca che Olimpia Criscuolo ha, sì, riferito di aver proposto querela di falso avverso la relazione di notificazione dell'atto di citazione di primo grado e, tuttavia, ha specificato che la querela è stata proposta successivamente alla pronuncia della statuizione in questa sede impugnata o, quanto meno, successivamente al momento in cui il giudizio d'appello dinanzi alla Corte di Napoli definito con la pronuncia in questa sede impugnata è stato spedito in decisione (cfr. ricorso, pag. 5). In questi termini la pendenza della querela di falso (iscritta al n. 4104/2019 r.g. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata: cfr. ricorso, pag.

5) non esplica valenza in questa sede, ovvero non rileva ai fini della sospensione del presente giudizio di legittimità.

15. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

16. Il passaggio motivazionale attinto dal secondo motivo di ricorso è stato svolto dalla corte territoriale "ad abundantiam", come rende palese la m locuzione "ma solo per esigenze di completezza" (così sentenza d'appello, pag.

4) adoperata dalla corte napoletana. Su tale scorta sovviene l'insegnamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam" e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).

17. In pari tempo, pur ad ammettere che il passaggio motivazionale censurato con il secondo motivo di ricorso costituisca un'autonoma "ratio", soccorre l'insegnamento secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" (nella specie, alla "rado" postulante la necessità della querela di falso) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all'avvocato Antonio Mancino, difensore del controricorrente, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Olimpia Criscuolo, a rimborsare all'avvocato Antonio Mancino, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso