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Ordinanza — n. 22223/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal when trial court compensates legal fees without absolute novelty or changed case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22223/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed Raffaele Rinaldi's appeal against the Parma Tribunal's order compensating legal fees. The Tribunal had compensated costs despite Rinaldi's victory on the main issue of lack of standing, failing to cite absolute novelty or a change in case law as required by law. The Court ruled that compensation without these specific justifications violates procedural rules, thus quashing the lower court's decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Compensation of legal fees in the absence of reciprocal defeat is permitted only if the issue is absolutely novel or case law has changed, and the lower court must explicitly motivate this justification.

Parole chiave

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compensation of legal fees absolute novelty of issue change in case law lack of reciprocal defeat procedural motivation requirement ripetibili dell'avvocato prestazioni compensative indennità del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Francesco Clemente; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3977
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Testo completo

seguente C U ORDINANZA sul ricorso 3046-2020 proposto da: RINALDI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PALLADINI, ENRICO PROST; - ricorrente - contro CLEMENTE FRANCESCO; - intimato - avverso l'ordinanza n. R.G. 410/2018 del TRIBUNALE di PARMA, depositata 1'08/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con ordinanza dell'8.11.2019, il Tribunale di Parma rigettò la domanda proposta dall'Avv. Francesco Clemente nei confronti di Raffaele Rinaldi, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali, e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, compensò le spese di lite; - per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso Raffaele Rinaldi sulla base di un unico motivo; non ha svolto attività difensiva l'avv. Francesco Clemente; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 92, comma 2 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite nonostante non sussistessero i presupposti della soccombenza reciproca, della novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza con provvedimento privo di motivazione; - il motivo è fondato; ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla I. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della Ric. 2020 n. 03046 sez.

M2 - ud. 03-02-2021 -2- questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3977); nel caso di specie il Rinaldi era vittorioso perché era stata accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva né il Tribunale ha motivato sull'esistenza di altre ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite; il ricorso va, pertanto accolto; l'ordinanza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 03 febbr