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Ordinanza — n. 22220/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming apparent lack of reasoning regarding damage quantification and pipe location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22220/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding damage quantification and pipe location was flawed. The court found the appellate judgment logically sound, as it relied on expert testimony for structural collapses and established facts regarding the unproven original pipe positions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: An appeal based on apparent lack of reasoning is inadmissible unless the defect constitutes a constitutional violation of the existence of motivation itself, which must be evident from the text without comparing it to trial records.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning constitutional violation of motivation damage quantification legal distances violation inadmissible appeal expert testimony reliance sufficiency of motivation violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002
Art. 13, comma 1-bis del DPR 115/2002
art. 380-bis c.p
03-02-2021 -2- Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza citata

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S.U. 8053/2014
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Testo completo

seguente U -t- ORDINANZA sul ricorso 36294-2019 proposto da: POLATO OTTORINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell'avvocato JACOPO D'AURIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO LUPPI; - ricorrente - contro LUZZANI ELENA, MACCARINELLI BERNARDINO NARCISO, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 162, presso lo studio dell'avvocato FABIO FOCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO BARZIZA; - controricorrenti - contro MASIN MARIA ROSA; - intimata - avverso la sentenza n. 1362/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 26.9.2019, la Corte d'appello di Brescia confermò la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva accolto la domanda di Maccarinelli Bernardino e Luzzani Elena nei confronti di Palato Ottorino e Maria Rosa Masin; gli attori avevano lamentato che i convenuti, nell'esecuzione di lavori di demolizione del fabbricato posto in aderenza a quello di loro proprietà, avevano cagionato una serie di danni, il crollo di una parte dell'edificio ed avevano violato le distanze legali. La corte bresciana condivise le conclusioni del CTU, secondo cui i crolli erano stati determinati dall'esecuzione dei lavori svolta senza alcun rispetto delle norme tecniche e di comportamento; accertò la violazione delle distanze legali e determinò il danno in via equitativa sulla base dei valori di mercato .

Quanto alla domanda del convenuto di mantenere in situ le tubazioni, la corte distrettuale aderì alla motivazione del primo giudice, secondo cui era impossibile individuare con certezza la distanze alla quale si trovano le tubazioni all'epoca in cui erano state posizionate. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso Palato Ottorino sulla base di tre motivi. Maccarinelli Bernardino e Luzzani Elena hanno resistito con controricorso. Maria Rosa Masin non ha svolto attività difensiva. Ric. 2019 n. 36294 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -2- Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per motivazione apparente in ordine alla quantificazione del danno poiché non spiegherebbe le ragioni della decisione adottata, priva di qualsiasi riferimento ad alcun parametro che consenta di verificare la correttezza del calcolo ma ancorata su considerazioni personali del CTU. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che non fosse individuabile la collocazione originaria dei tubi nonostante le dichiarazioni dei testi sul punto.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., in relazione all'accertamento dell'abbassamento della soletta, che, invece, sarebbe stata mantenuta all'altezza originaria. I motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la "mancanza" di motivazione si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - Ric. 2019 n. 36294 sez.

M2 - ud. 03-02-2021 -3- ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (cfr. S.U. 8053/2014). I motivi di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c., mirano surrettiziamente a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, in contrasto con i limiti al sindacato del giudizio di legittimità. Trattasi di un limite ancor più rafforzato a seguito della novella della legge n. 134 del 2012, che ha ridotto al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.

S.U. 8053/2014). La motivazione della sentenza non è affetta dal vizio di motivazione in quanto la corte bresciana ha chiarito l'iter logico della decisione. In relazione alla causa dei danni, sono state condivise le conclusioni del CTU, secondo cui i crolli erano stati determinati dall'esecuzione dei lavori svolta senza alcun rispetto delle norme tecniche e di comportamento. Quanto alla violazione delle distanze legali, con accertamento Ric. 2019 n. 36294 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -4- di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse la prova dell'originario posizionamento dei tubi da oltre un ventennio ed ha fatto richiamo alla documentazione fotografica in atti sicchè il ricorso si risolve in una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Anche la valutazione del danno è avvenuta in via equitativa con riferimento ai valori di mercato ed alle particolari caratteristiche del bene.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 2.2. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassa