Cassation court dismisses appeal regarding maritime domain status of submerged waters based on functional public use criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's argument that the lower court overlooked the navigability of submerged waters. The court held that the appellate decision correctly applied the functional test for maritime domain, which prioritizes the area's suitability for public economic activities like oyster farming over strict navigability. Consequently, the claimant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 lett. b) cod. nav.; The inclusion of saline water basins in the maritime domain requires a functional criterion demonstrating their immediate utility for public economic activities similar to those in open sea, rather than relying solely on navigability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te Cu -t ciL ORDINANZA sul ricorso 30577-2019 proposto da: AGENZIA DELTA PO IMMOBILIARE s.r.l. elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 108 presso l'avvocato Gian Marco Grez e rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Anselmi; - ricorrente - contro CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini 146 presso lo studio dell'avv.to Ezio Spaziani Testa e rappresentato e difeso dall'avv.to Giampietro Berti del Foro di Rovigo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1019/2019 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -l'Agenzia Delta Po immobiliare s.r.l. (d'ora in poi solo Agenzia) impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, rigettandone il gravamehy ha confermato la decisione di rigetto della domanda dalla stessa proposta avanti al Tribunale di Rovigo-sez-dist. di Andria; -l'Agenzia aveva allegato di essere proprietaria di un terreno in parte sommerso da acque, censito al Catasto Terreni del Comune di Porto Tolle (RO) e chiedeva accertarsi il diritto di proprietà esclusiva e la condanna del convenuto Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (d'ora in poi solo Consorzio ) alla restituzione dell'immobile.occupato dal convenuto con l'attività di coltivazione delle vongole, ed al risarcidiento dei danni; -assumeva la società attrice che l'attività del Consorzio svolta in forza di concessione da parte della Provincia di Rovigo riguardava esclusivamente i terreni demaniali sommersi dalle acque; -il Consorzio si costituiva eccependo l'appartenenza dell'area rivendicata al demanio marittimo, Laguna Barbamarco, e la nullità dell'atto di acquisto da parte dell'attrice; inoltre il Consorzio esponeva di svolgervi la coltivazione delle vongole nella parte sommersa delle acque come da concessione, senza occupare la parte non sommersa; -all'esito dell'istruttoria, svolta sulla base di testi, documenti e ctu, il tribunale adito respingeva tutte le domande dell'Agenzia con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite; -l'Agenzia ha proposto gravame e il Consorzio si è costituito per chiederne il rigetto; -la Corte d'appello di Venezia ha motivato il rigetto dell'impugnazione sulla base dell'interpretazione funzionale dell'art. 28 del codice della navigazione a mente del quale Fanno parte del demanio marittimo:. .b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmstra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare; -ha ritenuto che, anche all'esito della ctu, la conclusione del primo giudice fosse corretta perchè, in applicazione del principio interpretativo sancito dalla giurisprudenza di legittimità, aveva incluso nella categoria del demanio marittimo il bacino di acqua in oggetto alla stregua della sua accertata ed immediata utilizzabilità per l'esercizio di attività economiche del tutto simili a quelle che possono svolgersi in mare aperto come la pesca e la molluschicoltura; -ciò era possibile nel caso di specie perchè si era riscontrata la condizione di laguna quasi completamente sommersa, navigabile seppure con imbarcazioni a basso pescaggio nonchè munita di due accessi diretti al mare Adriatico; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'Agenzia con ricorso affidato ad un unico motivo motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Consorzio; considerato che: -con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla non navigabilità dell'area di proprietà della ricorrente così come emerso dalla ctu; -la doglianza è inammissibile poiché il rigetto della domanda attorea si fonda non sul riconoscimento del rilievo decisivo della sola navigabilità dell'area sommersa ma sull'adesione da parte della Corte d'appello al principio secondo il quale il criterio discretivo per stabilire la riconducibililità del bene in contestazione al demanio marittimo è quello funzionale e cioè l'idoneità dell'area sommersa in questione a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare; -la corte territoriale ha recepito ed applicato l'orientamento di questa corte di legittimità che ha statuito in relazione ai bacini di acqua salmastra che ai fini della loro inclusione nel demanio marittimo, deve ravvisarsi il necessario requisito funzionale dell'uso pubblico dei bacini di acqua salsa o salmastra, di cui all'art. 28, lett. b), cod. nav., allorché essi, per la loro conformazione ed estensione, consentano l'immediata utilizzazione delle acque per l'esercizio di attività economiche del tutto simili a quelle che possono svolgersi in mare aperto, come la pesca o la molluschicoltura (cfr.
Cass. 9118/2012);-la corte d'appello ha motivatamente ritenuto sussistenti le condizioni di detta utilizzazione e specificamente indicate al paragrafo 7.2 della sentenza e sopra già richiamati, fra cui la navigabilità, -quanto alle risultanze della ctu, la doglianza è inammissibile perchè non attinge la motivazione; -invero, va rilevato che in relazione alla questione della navigabilità, gli esiti della ctu sul punto sono stati presi in considerazione dal giudice d'appello che non ne ha omesso l'esame (cfr. pagg.4 e 5 della sentenza) ma, al contrario, ha anche sottolineato il riscontro che essi hanno trovato nelle deposizioni testimoniali; -il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5800,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione-2 civile il 20 gennaio 2