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Ordinanza — n. 22216/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on property boundary dispute due to lack of necessary contradiction and improper standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22216/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Bravi and Torretti against the lower court's decision confirming Marasca and Cattarulla's property claim. The plaintiffs argued that the first-instance judgment was flawed due to omitted evidence and the failure to properly include Torretti as a necessary co-litigant. The court dismissed these claims because the lower court's reasoning remained consistent with the first instance and because the plaintiffs' request for property verification did not require Torretti's participation as she did not claim possession of the disputed strip.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 e n. 3, cod. proc. civ.; Art. 354 cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the lower court's decision mirrors the first instance without distinguishing factual bases, and necessary co-litigation is not required when the plaintiff seeks verification of ownership rather than regulation of boundaries against a possessor.

Parole chiave

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necessary co-litigation property verification action omission of decisive fact boundary dispute improper standing prove fabbricate reati contro il patrimonio dichiarazioni contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
grafologica); -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai ricorrenti con ricorso affidato a due motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Marasca e Cattarulla;considerato che: -con il primo motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
grafologica); -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai ricorrenti con ricorso affidato a due motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Marasca e Cattarulla;considerato che: -con il primo motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod.
Art. 354 cod. proc. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 354 cod.
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 96 cod. proc. civ
art. 344 cod. proc.civ
di Fabriano accoglieva la domanda degli attori con condanna del convenuto al ripristino; -proposto gravame da parte di quest'ultimo - ed intervenuta ex art. 344 cod. proc.civ.
art. 354 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 354 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26774/16
civ aveva l'onere, rimasto inadempiuto, di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/16); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art.
Cass. 13973/06
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27691-2019 proposto da: BRAVI MASSIMO e TORRETTI ROBERTA elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n.48 presso l'avvocato Corvasce Francesco e rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Polita; - ricorrenti - contro MARASCA VELIO e CATTARULLA DIRCE; - intimati- avverso la sentenza n. 1268/2019 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 12/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -i sigg.ri Massimo Bravi e Roberta Torretti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Ancona che rigettandone il gravame ha confermato la decisione impugnata di accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri Velio Marasca e Dirce Cattarulla; -questi ultimi avevano convenuto in giudizio il Bravi al fine di sentir accertare il loro diritto di proprietà sulla striscia di terreno - della profondità di mt. 1,5 - adiacente ad un loro capannone, adibito a fienile, in agro di Fabriano; con condanna del convenuto, che aveva modificato lo stato dei luoghi, al ripristino del medesimo; -si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda degli attori e, in via riconvenzionale, la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.; -al termine del giudizio di primo grado (svoltosi con una istruttoria articolata in prove testimoniali e c.t.u. grafologica), il Tribunale di Ancona-sez. dist. di Fabriano accoglieva la domanda degli attori con condanna del convenuto al ripristino; -proposto gravame da parte di quest'ultimo - ed intervenuta ex art. 344 cod. proc.civ.

Roberta Torretta, che eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per non essere stata citata in giudizio, benché litisconsorte necessaria in quanto comproprietaria con il Bravi del fondo confinante - la corte territoriale ha preliminarmente escluso la nullità della sentenza di primo grado, rilevando che le domande spiegate da parte attrice nei confronti del Bravi non incidevano su beni di proprietà della Torretta; -nel merito la corte territoriale ha confermato la sentenza gravata, non ravvisando ragioni per discostarsi dall'accertamento effettuato dal primo giudice sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della scrittura privata del 23.3.83 sottoscritta dal Bravi (come accertato dalla c.t.u. grafologica); -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai ricorrenti con ricorso affidato a due motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Marasca e Cattarulla;considerato che: -con il primo motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di una fatto decisivo costituito dall'insussistenza della prova dell'estensione di m.1,50 della proprietà Marasca Cattarulla; -nell'ambito del medesimo motivo si lamenta l'omessa esame di atti che avrebbero, invece, giustificato l'integrazione del contraddittorio e condotto ad altra statuizione; - la censura è inammissibile perché la sentenza gravata è conforme a quella di primo grado cosicché il ricorrente, nel proporre un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ aveva l'onere, rimasto inadempiuto, di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/16); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 354 cod. proc. civ. e dell'istituto del litisconsorzio necessario in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non annullando la sentenza del tribunale per la mancata partecipazione della sig.ra Roberta Torretti al giudizio di primo grado; -la censura -che era stata accennata anche nell'ambito del primo motivo- non ha pregio ; gli attori, odierni controricorrenti, non hanno chiesto il regolamento del confine tra il loro fondo e quello dei sigg.ri Bravi e Torretta, ma hanno chiesto accertarsi la loro proprietà sulla striscia di terreno fiancheggiante il loro fienile; essi hanno cioè esperito un'azione di rivendica, rispetto alla quale è passivamente legittimato chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia quindi in grado di restituirlo (tra le tante, Cass. 13973/06) e nel ricorso non si deduce (né, tanto meno, si riferisce di aver dedotto in sede di merito) cha la sig.ra Torretta esercitasse un possesso o una detenzione sulla striscia di terreno per cui è causa. -in considerazione dell'esito dei motivi il ricorso va respinto; -nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di co