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Ordinanza — n. 22152/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for lack of specific error regarding inadmissibility of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22152/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Sticca's revocation appeal inadmissible against a prior decision dismissing his cassation request. Sticca argued the lower court erred by rejecting his claim due to missing document transcription, but the Court held this was a matter of legal appraisal rather than factual error. Consequently, the court ruled that no revocable error existed because the judgment relied on logical and legal considerations regarding the principle of self-sufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 966 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A revocation error requires a factual mistake regarding the existence or non-existence of a fact, excluding errors of judgment based on legal or logical evaluations of inadmissibility.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility factual error legal appraisal self-sufficiency Cassation procedure document transcription annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 966 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17179/2020
Cass. n. 20635 del 31/08/2017
Cass. n. 8615 del 3/4/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19902-2019 proposto da: STICCA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'Avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrente - contro ANAS SPA - AZIENDA NAZ. AUT .DELLE STRADE 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 32879/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCIA `,"7 ESPOSITO; RILEVATO CHE La Corte d'Appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da Sticca Giuseppe nei confronti di Anas s.p.a. al fine di ottenere la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta attraverso plurimi contratti a tempo determinato; di seguito, questa Corte, con decisione n. 32879/2018, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Sticca Giuseppe avverso la sentenza d'appello; per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione propone ricorso Sticca Giuseppe, sulla base di unico, articolato motivo, illustrato con memoria;

ANAS s.p.a. si costituisce in giudizio ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte; CONSIDERATO CHE il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata per revocazione abbia dichiarato inammissibile per difetto di specificità il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale egli aveva lamentato che il giudice del gravame avesse dichiarato inammissibile, perché formulata solo in appello, la domanda di accertamento dell'inadempimento della transazione; la Corte di Cassazione aveva posto a fondamento della decisione il rilievo secondo cui "il motivo difetta della trascrizione (integrale o Ric. 2019 n. 19902 sez.

ML - ud. 28-01-2021 -2- comunque nei passaggi significativi) del ricorso inttroduttivo di primo grado e dell'atto di appello, all'evidenza necessari per apprezzare e valutare la fondatezza della questione"; il motivo è inammissibile; va premesso che l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (ex multis Cass. 17179/2020); ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello (ex multis Cass. n. 20635 del 31/08/2017): la censura, invero, investe l'apprezzamento del motivo da parte del Giudice di legittimità, sulla base di considerazioni di ordine logico e giuridico rispetto alle quali non è prospettabile alcun errore percettivo (Cass. n. 8615 del 3/4/2017); in base alle svolte argomentazioni in ricorso va dichiarato inammissibile; nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese, per mancanza di controricorso tempestivo; in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;

Ric. 2019 n. 19902 sez. ML - ud. 28-01-2021 -3- P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale de